Cassazione Civile, Sentenza n. 19909/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione della sentenza di questa Corte (n. 2581/2023) relativa alla liquidazione dell'imposta di registro per trasferimento immobiliare a seguito di sentenza ex art. 2932 c.c. Il ricorrente sostiene che la Corte ha commesso un errore di fatto ritenendo che l'istanza di opzione per il criterio "prezzo-valore" (art. 1, comma 497, L. n. 266/2005) fosse stata presentata dopo la notifica di un "avviso di rettifica", quando invece l'atto impugnato era un primo avviso di liquidazione; per tale motivo avrebbe errato nel ritenere l'opzione intempestiva. In via subordinata contesta anche la compatibilità costituzionale dell'interpretazione secondo cui l'opzione sarebbe preclusa anche dal solo atto di mera liquidazione.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha riconosciuto che un errore di fatto c'è stato nella parte motivazionale (riferimento a "avviso di rettifica" anziché "avviso di liquidazione"), ma ha ritenuto tale errore non decisivo: la decisione della Corte si fondava su un principio consolidato di giurisprudenza secondo cui l'opzione per il criterio prezzo-valore è tempestiva solo se esercitata prima della notifica di "atti del procedimento di accertamento sul valore" (che comprendono anche il primo avviso di liquidazione). Perciò, anche sostituendo l'affermazione errata con quella corretta, la soluzione sarebbe rimasta la stessa. Per tali ragioni la domanda di revocazione è stata respinta. Non essendovi attività difensiva della resistente non sono state poste spese, ma il ricorrente è stato condannato al versamento di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., e si è dato atto delle conseguenze relative all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La sentenza giudiziale che produce gli effetti del contratto preliminare può dar luogo a trasferimenti per i quali è riconosciuta la possibilità di esercitare l'opzione per il criterio "prezzo-valore"; la giurisprudenza conferma l'applicabilità della disciplina anche in caso di trasferimento ope judicis
art. 1, comma 497, legge n. 266/2005
art. 1, comma 497, L. 23 dicembre 2005, n. 266
Riconosce il diritto potestativo alla quantificazione dell'imponibile in base alla rendita catastale (criterio "prezzo-valore"), specialmente per l'acquisto della "prima casa"; si tratta di una disciplina agevolativa il cui esercizio è soggetto a condizioni di certezza e tempestività
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986
art. 54, comma 5, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'avviso di liquidazione è considerato un atto sostanzialmente impositivo e non mero atto di mera liquidazione o riscossione; costituisce "atto del procedimento di accertamento sul valore" che può precludere l'esercizio dell'opzione se notificato prima dell'opzione stessa
artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.
art. 391-bis c.p.c.; art. 395, n. 4, c.p.c.
Norme che consentono la revocazione per errore di fatto; richiedono che l'errore sia essenziale e decisivo (cioè che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa)
Prevede la possibilità di proposta di definizione accelerata; qui la Corte ha richiamato la proposta come avendo rilevanza processuale, tra l'altro ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di rifiuto ingiustificato di definizione o per altri profili; applicata per la somma di euro 3.000,00 a carico del ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Riguarda il contributo unificato e le condizioni per il suo versamento; la sentenza dà atto dei presupposti processuali per l'eventuale versamento aggiuntivo
Corte costituzionale, n. 6/2014
Richiamata in motivazione quale conferma del principio che l'agevolazione prezzo-valore può applicarsi anche ai trasferimenti in esecuzione di sentenza ex art. 2932 c.c.
Cass. n. 5751/2018
Precedente che ha affermato che l'opzione per il prezzo-valore, nei trasferimenti ex art. 2932 c.c., non può essere esercitata prima del passaggio in giudicato ma può essere esercitata successivamente purché prima della notifica di atti del procedimento di accertamento sul valore
Cass. n. 6290/2022
Sottolinea la natura agevolativa del criterio prezzo-valore e la necessità che l'esercizio dell'opzione avvenga in condizioni di univocità e certezza
Cass. n. 32139/2025 e Cass. Sez. U. n. 18298/2021
Cass. n. 32139/2025; Cass. Sez. U. n. 18298/2021
Affermano che l'avviso di liquidazione esprime una pretesa fiscale basata su valutazioni attinenti all'accertamento dei presupposti e dei criteri dell'imposizione, contribuendo a qualificare tale atto come atto di accertamento sul valore
Cass. n. 8610/2021 e Cass. n. 2806/2026
Cass. n. 8610/2021; Cass. n. 2806/2026
Ulteriori pronunce che collocano l'avviso di liquidazione tra gli "atti del procedimento di accertamento sul valore" preclusivi dell'esercizio dell'opzione se notificati prima dell'opzione stessa
Cass. n. 23469/2024; Cass. n. 16439/2021; Cass. n. 8051/2020; Cass. n. 6038/2016
varie sentenze di Cassazione (indic. n. 23469/2024; n. 16439/2021; n. 8051/2020; n. 6038/2016)
Giurisprudenza che definisce i criteri per la revocazione per errore di fatto: l'errore deve essere essenziale e il rapporto tra errore e decisione deve essere di necessità logico-giuridica perché la sentenza sarebbe dovuta essere diversa
Massime di principio
- L'opzione per la determinazione dell'imponibile secondo il criterio "prezzo-valore" (art. 1, comma 497, L. n. 266/2005) è esercitabile anche per trasferimenti derivanti da sentenza ex art. 2932 c.c., ma sussistono condizioni di tempestività: l'opzione deve essere formulata prima della notifica di "atti del procedimento di accertamento sul valore" (ciò include il primo avviso di liquidazione oltre all'avviso di rettifica)
- L'avviso di liquidazione ex art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986 ha natura sostanzialmente impositiva e può precludere l'esercizio dell'opzione se notificato prima della stessa
- In un ricorso per revocazione fondato su errore di fatto occorre dimostrare che l'errore è decisivo: substituendo il fatto errato con quello corretto la decisione dovrebbe ragionevolmente e necessariamente essere diversa (nesso di esigenza logico-giuridica)
- Quando si contesta la tempestività dell'opzione è fondamentale documentare con precisione date e modalità di presentazione dell'istanza amministrativa e la natura degli atti notificati dall'Amministrazione (per dimostrare che non esistessero ancora "atti del procedimento di accertamento sul valore")
- Se l'Amministrazione non svolge attività difensiva nel giudizio proposto, la Corte può non pronunciare sulle spese processuali ma può comunque irrogare sanzioni ex art. 96 c.p.c. in presenza di proposte di definizione non accolte o altri profili procedurali
- Prima di promuovere una revocazione è necessario valutare l'orientamento giurisprudenziale consolidato: un errore materiale nella motivazione non è sufficiente se la ratio della decisione è fondata su precedenti giurisprudenziali che rendono la soluzione immune dalla correzione del fatto erroneo
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