Cassazione Civile, Sentenza n. 19800/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento per euro 19.656.000 relativa al COSAP, sostenendo che le occupazioni del sottosuolo per allacciamenti idrici e fognari rientrassero nell'esenzione prevista dal regolamento provinciale (art. 17 del Regolamento COSAP). In primo grado il Tribunale ha accolto la domanda riconoscendo l'esenzione; la Provincia ha appellato e la Corte d'appello ha invece ritenuto dovuto il canone. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, principali: vizio di procedimento per il presunto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ritenendo l'appello tardivo per ragioni connesse alla non applicabilità della sospensione feriale e alla natura dell'opposizione come opposizione all'esecuzione), errata interpretazione delle norme regolamentari (art. 17 vs art. 26 del Regolamento COSAP) circa l'esenzione per allacciamenti, vizio di motivazione e doglianze processuali sullo svolgimento e riproposizione di eccezioni nel grado di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso (assorbendo gli altri), ritenendo che l'opposizione alla cartella relativa al COSAP vada qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e che la sentenza di primo grado, depositata il 15/05/2008, sia intervenuta nel periodo di vigenza della disciplina (modifica dell'art. 616 c.p.c. con art. 14 della legge n. 52/2006) che rendeva non impugnabili le sentenze in materia di opposizione all'esecuzione. Ne è conseguito che l'appello proposto dalla Provincia era inammissibile e che si è formato il giudicato interno sulla sentenza di primo grado. La Cassazione ha quindi cassato la decisione della Corte d'appello e, decidendo nel merito, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello. Ha condannato la parte controricorrente al pagamento delle spese di cassazione in favore della parte ricorrente (compensi e spese non documentabili indicati) e confermato le spese come liquidate in primo grado, con accessori.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
La Corte ha qualificato l'opposizione alla cartella per COSAP come opposizione all'esecuzione ai sensi di questa norma; ne consegue che il relativo rito processuale si applica al caso.
art. 616 c.p.c.
La Corte ha ritenuto rilevante la modifica introdotta dall'art. 14 della legge n. 52/2006 (che rese non impugnabili le sentenze pronunciate nell'opposizione all'esecuzione) per le sentenze depositate tra il 1° marzo 2006 e l'entrata in vigore della legge n. 69/2009; la sentenza di primo grado del 15/05/2008 rientra in quel periodo, perciò non era appellabile.
art. 14 legge n. 52/2006 e legge n. 69/2009
La modifica normativa operata dalla legge 52/2006 ha reso non impugnabili le decisioni in opposizione all'esecuzione; la successiva legge 69/2009 ha eliminato quella previsione, ma per i provvedimenti emanati nel periodo intermedio si applica la regola della non impugnabilità (principio tempus regit actum).
art. 17 e art. 26 del Regolamento COSAP della Provincia di Matera (delibera n.76/1998)
L'art. 17 prevedeva, secondo la ricorrente, l'esenzione per occupazioni connesse ad allacciamenti idrici e fognari; la Corte d'appello aveva interpretato la normativa in maniera diversa (applicando l'art. 26). La Cassazione, però, non ha deciso il merito dell'interpretazione regolamentare perché ha ritenuto preclusa l'impugnazione; il tema dell'esenzione rimane un punto di merito non deciso dalla Corte di legittimità in quanto ha accolto i motivi procedurali.
art. 53 d.lgs. n. 446/1997
Richiamato dalla Corte per affermare che il COSAP ha autonoma disciplina normativa (regolamentare) e costituisce corrispettivo per la concessione d'uso del suolo pubblico, con natura di entrata di diritto privato.
artt. 2909 c.c., 327 c.p.c., art. 3 legge n. 742/1969 e norme sull'ordinamento giudiziario richiamate
Citate nei motivi di ricorso con riferimento al tema del passaggio in giudicato e dei termini processuali (sospensione feriale); la Corte ha ritenuto non applicabile la sospensione feriale ai termini processuali del giudizio di opposizione all'esecuzione, affermando che la materia è regolata dal rito dell'opposizione all'esecuzione.
artt. 343, 346 e 112 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla riproposizione di eccezioni assorbite in primo grado; la Corte di cassazione ha assorbito tali motivi dopo aver accolto i profili procedurali, senza entrare nel merito della loro valutazione.
Massime di principio
- Quando si impugna una cartella di pagamento relativa al COSAP, occorre preliminarmente qualificare la natura della pretesa (tributaria vs corrispettivo/entrata di diritto privato): la qualificazione influisce sul rito applicabile (opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. se è entrata privata).
- Se una sentenza di primo grado su opposizione all'esecuzione è stata depositata tra il 1/3/2006 e il 4/7/2009, verificare l'applicabilità della disposizione che ha reso non appellabili tali decisioni (art. 14 legge 52/2006) e, in tal caso, l'appello potrebbe essere inammissibile e formarsi il giudicato interno.
- La cartella di pagamento, anche per entrate di natura privata come il COSAP, può assolvere funzioni analoghe al precetto ed è spesso il primo atto idoneo ad avviare l'esecuzione; ciò incide sui termini e sulla natura dell'opposizione.
- Il giudicato interno (formazione del giudicato in primo grado) può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di Cassazione in materia processuale sottratta alla disponibilità delle parti; le parti devono dunque controllare con cura la tempestività degli impugnativi e la normativa transitoria applicabile.
- Nel contestare l'applicazione del regolamento comunale/provinciale (es. esenzioni COSAP), è importante preservare e documentare in primo grado tutte le eccezioni e argomentazioni di merito; tuttavia, questioni procedurali che incidono sulla stessa ammissibilità dell'impugnazione possono sopravanzare e impedire la decisione di merito.
- In sede di contenzioso amministrativo o civile relativo a canoni per occupazione del suolo, accertare sempre la qualifica normativa dell'entrata, le modalità e la data di notificazione della cartella/ruolo e i termini per impugnare, perché errori procedurali possono determinare la perdita della tutela sostanziale.
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