Cassazione Civile, Ordinanza n. 05874/2026 del 15/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La società privata accreditata aveva chiesto la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento di somme ritenute indebitamente trattenute quale differenza tra quanto fatturato e quanto corrisposto per prestazioni di risonanza magnetica nucleare eseguite in regime di convenzionamento con il SSN negli anni 2008-2011. La lite verteva sull'interpretazione del nomenclatore tariffario regionale: secondo la struttura sanitaria, l'esame eseguito su più tratti della colonna vertebrale integrava più prestazioni autonome, con diritto a distinti compensi per ciascun tratto; secondo l'azienda sanitaria, la prestazione andava remunerata una sola volta. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo; la Corte d'appello aveva respinto il primo motivo di appello ritenendolo non specifico e, comunque, aveva confermato il difetto di giurisdizione sul rilievo che la controversia riguardasse l'interpretazione di atti amministrativi/tariffari. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 133 c.p.a., sostenendo che la domanda era di mero pagamento di corrispettivi e quindi rientrava nella giurisdizione ordinaria; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c., censurando la ritenuta genericità dell'appello, che invece conteneva una critica specifica e analitica alla decisione di primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, affermando che la giurisdizione va determinata sulla base della domanda proposta e che, poiché era domandato il pagamento di corrispettivi per prestazioni sanitarie, la controversia rientra nell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha inoltre ritenuto che l'appello non fosse inammissibile per difetto di specificità, poiché la riproposizione di argomentazioni già svolte nelle difese di merito non esclude la specificità del gravame, soprattutto quando la questione è di puro diritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario e rinvio al giudice di primo grado, applicandosi l'art. 353 c.p.c.
Norme richiamate
art. 133 c.p.a.
attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle domande di pagamento dei corrispettivi per prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento con il SSN; non basta che la controversia coinvolga l'interpretazione di un tariffario o di atti interni della PA per devolvere la lite al giudice amministrativo.
art. 342 c.p.c.
l'appello deve contenere una parte volitiva e una parte argomentativa, ma la specificità non è esclusa dalla riproposizione delle stesse argomentazioni già svolte in primo grado, specie in controversie di puro diritto.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
consente di censurare in cassazione la decisione sulla giurisdizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare la violazione di legge, nel caso prospettata con riferimento all'art. 342 c.p.c.
art. 374 c.p.c.
le sezioni semplici possono decidere la questione di giurisdizione se su di essa si sono già pronunciate le Sezioni Unite.
art. 353 c.p.c.
si applica il regime della cassazione con rinvio al primo giudice per il difetto di giurisdizione, nel testo vigente per le impugnazioni proposte prima del 28 febbraio 2023.
d.lgs. n. 104/2010
codice del processo amministrativo, richiamato per il riparto di giurisdizione.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi della domanda proposta, non in base alle difese o alle eccezioni formulate dalla controparte.
- Quando la domanda ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi per prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento, la controversia resta devoluta al giudice ordinario anche se occorre interpretare tariffe, nomenclatori o circolari amministrative.
- La mera necessità di interpretare un atto amministrativo non trasforma automaticamente la lite in una controversia sull'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione.
- Ai fini dell'art. 342 c.p.c., la specificità dei motivi di appello non è esclusa dalla sostanziale riproposizione di argomentazioni già svolte in primo grado, purché l'impugnazione individui le parti della decisione censurate e contrapponga una critica alla ratio decidendi, soprattutto nelle questioni di puro diritto.
- Il difetto di specificità dell'appello va valutato in concreto, senza fermarsi a un formalismo che penalizzi il gravame solo perché redatto mediante richiamo o riproduzione delle difese già spese nel giudizio di primo grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05814/2026 del 15/03/2026
- ordinanza_civile · 15 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05816/2026 del 15/03/2026
- ordinanza_civile · 15 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05817/2026 del 15/03/2026
- ordinanza_civile · 15 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05818/2026 del 15/03/2026
- ordinanza_civile · 15 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05820/2026 del 15/03/2026
- ordinanza_civile · 15 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05822/2026 del 15/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →