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Risoluzione

Risoluzione n. 69 del 19/05/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione chiarisce che il contributo integrativo ordinario è indeducibile perché non concorre al reddito e non è soggetto a IRPEF, mentre il contributo integrativo minimo, se rimasto effettivamente a carico dell’iscritto e non recuperabile in rivalsa, è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR.

Deducibilità IRPEF del contributo integrativo minimo dei ragionieri e periti commerciali

Deducibilità IRPEF del contributo integrativo minimo della Cassa ragionieri e periti commerciali

La Risoluzione affronta il trattamento fiscale del contributo integrativo minimo dovuto dagli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali. Il chiarimento richiama la disciplina della Legge n. 414 del 1991 e distingue nettamente tra contributo integrativo ordinario e contributo integrativo minimo, con effetti diversi sulla deducibilità IRPEF.

Quadro normativo di riferimento

La richiesta di chiarimento è stata formulata dal Garante del Contribuente della Regione Lazio, su istanza dell’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 212/2000.

Il documento richiama in particolare:

  • la Legge 30 dicembre 1991, n. 414, di riforma della Cassa;
  • l’art. 11, relativo al contributo soggettivo;
  • l’art. 12, relativo al contributo integrativo;
  • l’art. 10, comma 1, lettera e), del TUIR.

Contributo soggettivo

La Risoluzione ricorda che il contributo soggettivo:

  • è dovuto da ogni iscritto agli Albi dei ragionieri e periti commerciali;
  • è determinato in percentuale sul reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente;
  • è espressamente deducibile ai fini IRPEF dal reddito dell’iscritto, in forza dell’art. 11, comma 5, della legge n. 414/1991.

Contributo integrativo ordinario

Per quanto riguarda il contributo integrativo, l’art. 12, comma 1, prevede che gli iscritti:

  • applichino una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari IVA;
  • versino tale importo alla Cassa;
  • lo facciano indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte del debitore;
  • possano rivalersi nei confronti del committente;
  • abbiano un credito assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.

L’art. 12, comma 5, stabilisce che la maggiorazione percentuale di cui al comma 1:

  • non concorre a formare il reddito professionale;
  • non costituisce base imponibile ai fini IRPEF.

Da ciò la Risoluzione deduce che il contributo integrativo ordinario, essendo meccanismo assistito da rivalsa e non entrando nella base imponibile, è indeducibile dal reddito del contribuente. Questa conclusione vale anche se l’iscritto, pur potendo esercitare la rivalsa, non la esercita per qualsiasi motivo.

Contributo integrativo minimo

Il documento si concentra poi sul contributo integrativo minimo, disciplinato dall’art. 12, comma 3, della legge n. 414/1991 e dall’art. 37 del Regolamento di esecuzione dell’Associazione.

La Risoluzione precisa che tale contributo è dovuto anche quando il professionista:

  • abbia realizzato un volume d’affari limitato; oppure
  • abbia realizzato un volume d’affari pari a zero.

In tali casi la Cassa richiede comunque il versamento di un importo minimo, determinato applicando la maggiorazione percentuale del 4% dal 2005 a un volume d’affari teorico pari a 15 volte il contributo minimo soggettivo di cui all’art. 11, comma 2.

Ne deriva che, quando il volume d’affari dell’anno è inferiore a tale soglia teorica, l’iscritto deve versare un contributo integrativo minimo che risulta superiore al contributo integrativo che potrebbe essere addebitato al committente tramite rivalsa. La differenza resta quindi definitivamente a carico dell’iscritto e non è recuperabile verso i clienti.

Principio di deducibilità del contributo integrativo minimo

Sulla base di un’interpretazione sistematica delle norme e della natura previdenziale del contributo integrativo minimo, la Risoluzione conclude che esso è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e), del TUIR, quando e nella misura in cui sia effettivamente rimasto a carico del contribuente.

In particolare, è deducibile:

  • per l’intero, se il volume d’affari è uguale a zero e il contributo è integralmente rimasto a carico dell’iscritto;
  • limitatamente alla quota differenziale non coperta da rivalsa, se il contributo minimo supera quanto recuperabile dal committente.

Motivo interpretativo a sostegno della soluzione

La conclusione è rafforzata dal fatto che l’art. 12, comma 5, della legge n. 414/1991, nel prevedere l’esclusione dalla base imponibile IRPEF, richiama espressamente solo il comma 1 dell’art. 12 e non anche il comma 3, che disciplina appunto il contributo integrativo minimo.

La Risoluzione, quindi, distingue tra:

  • contributo integrativo ordinario, indeducibile;
  • contributo integrativo minimo effettivamente rimasto a carico del professionista, deducibile dal reddito complessivo.

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