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Ordinanza

Ordinanza n. 14900/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento -del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 58626 del 20.10.2025 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto; nonché per quanto occorrer possa del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.

Giustizia amministrativa202515412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell'abilitazione per una classe di concorso, nonché il connesso provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo, rigettando l'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania in riferimento a un percorso di abilitazione su una classe di concorso. Ha inoltre impugnato, per quanto occorrer possa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro e ogni atto presupposto, conseguente o connesso. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti né le circostanze di fatto relative al percorso formativo e al rapporto di lavoro.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, acquisire dall'Amministrazione resistente chiarimenti scritti sui fatti di causa e ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero, assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il Collegio ha avvertito che la mancata esecuzione dell'incombente potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 7 aprile 2027.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    la mancata esecuzione dell'incombente istruttorio potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale parametro per la possibile valutazione processuale della mancata collaborazione dell'Amministrazione nell'esecuzione dell'incombente istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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