Ordinanza n. 14900/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento -del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 58626 del 20.10.2025 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto; nonché per quanto occorrer possa del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell'abilitazione per una classe di concorso, nonché il connesso provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo, rigettando l'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania in riferimento a un percorso di abilitazione su una classe di concorso. Ha inoltre impugnato, per quanto occorrer possa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro e ogni atto presupposto, conseguente o connesso. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti né le circostanze di fatto relative al percorso formativo e al rapporto di lavoro.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, acquisire dall'Amministrazione resistente chiarimenti scritti sui fatti di causa e ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero, assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il Collegio ha avvertito che la mancata esecuzione dell'incombente potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 7 aprile 2027.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
la mancata esecuzione dell'incombente istruttorio potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale parametro per la possibile valutazione processuale della mancata collaborazione dell'Amministrazione nell'esecuzione dell'incombente istruttorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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