Cassazione Penale, Sentenza n. 16006/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/12/2024 che ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione e ha dichiarato inammissibile la domanda di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. relativa alla sentenza di condanna del Tribunale di Cagliari del 23/04/2024 (divenuta irrevocabile il 02/11/2024). La difesa ha dedotto che la condannata non aveva avuto effettiva conoscenza del processo (notifiche non a mani proprie), non aveva contatti con il difensore d'ufficio e che quest'ultimo era stato sospeso dall'albo proprio nel periodo utile per proporre appello, sicché la mancata impugnazione sarebbe dovuta a causa fortuita/forza maggiore e lo Stato avrebbe dovuto fornire tempestivo sostituto d'ufficio. È stata chiesta anche l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di primo grado per integrare le prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le deduzioni generiche, prive dei requisiti minimi di specificità e prova richiesti per sostenere la mancata conoscenza del processo o configurare causa di forza maggiore per la perdita del termine. È stato ribadito che l'onere probatorio grava sull'istante in ordine ai fatti impeditivi della conoscenza del processo e che la sospensione o cancellazione del difensore dall'albo non integra di per sé forza maggiore esonerativa dall'obbligo di vigilanza dell'imputato (anche se difeso d'ufficio). La Corte ha confermato la legittimità della declaratoria di inammissibilità 'de plano' per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 127 c.p.p. e norme correlate. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
Disciplina la rescissione del giudicato per processo in assenza; la Corte rileva che l'onere probatorio grava sull'istante e che l'istanza può essere dichiarata inammissibile 'de plano' se manifestamente infondata
art. 175 c.p.p.
Regola la restituzione nel termine per proposizione d'impugnazione; la Corte conferma che la sospensione del difensore non costituisce automaticamente causa di forza maggiore e l'imputato deve vigilare e, ove possibile, impugnare autonomamente
art. 127 c.p.p.
Consente la dichiarazione di inammissibilità dell'atto introduttivo senza formalità di procedura; giustifica la pronuncia 'de plano' per manifesta infondatezza delle istanze di rescissione
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; la Corte applica anche il pagamento alla cassa delle ammende per colpa nell'atto impugnatorio
art. 611 c.p.p. (richiamato nella versione dopo 30/06/2024)
Norme procedurali applicabili al ricorso trattato successivamente al 30/6/2024; richiamata per la procedura seguita
d.lgs. 10/10/2022 n.150 (art.37 comma 1; art.89 comma 1; art.99-bis richiamati)
Criteri di applicazione della disciplina sul processo in assenza: la Corte richiama il criterio temporale e le norme transitorie per stabilire quale normativa applicare
art. 420-bis c.p.p.
Riguarda la dichiarazione di assenza nel dibattimento; la Corte segnala che, se si contesta la validità della dichiarazione di assenza, l'istante deve indicare specifiche ragioni e prove
art. 635 c.p.p.
Norma richiamata nella parte in cui era stata chiesta la sospensione dell'esecuzione della sentenza; la Corte ha rigettato anche tale richiesta in primo grado
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti formali alle deduzioni in cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti previsti da tale disposizione
Massime di principio
- La richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis e la domanda di restituzione nel termine richiedono allegazioni specifiche e prove che dimostrino concretamente la mancata conoscenza del processo: mere affermazioni generiche sono insufficienti.
- L'onere probatorio grava sull'istante: se si sostiene di non essere venuti a conoscenza del processo, occorre indicare fatti precisi (es. difetti concreti e provati nella notificazione, impedimenti personali, documentazione a supporto).
- La sospensione o cancellazione dall'albo del difensore non costituisce automaticamente causa di forza maggiore che giustifichi la perdita del termine per l'impugnazione; il soggetto ha anche la facoltà e il dovere di vigilare e, se possibile, impugnare autonomamente.
- Il giudice può dichiarare inammissibile 'de plano' un'istanza di rescissione per manifesta infondatezza quando le prospettazioni difensive risultano generiche e prive di prova, ai sensi dell'art. 127 c.p.p.
- Se si richiede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di primo grado, la domanda deve essere motivata e non può sostituirsi a una documentazione minima probatoria: il giudice può respingere richieste esplorative prive di elementi concreti.
- La verifica della corretta notificazione formale non basta di per sé: chi assume di non aver avuto effettiva conoscenza deve spiegare perché la notificazione (anche non a mani proprie) non abbia avuto effetto pratico.
- È importante considerare le norme transitorie e la data di entrata in vigore delle riforme processuali quando si impugnano decisioni relative a processi in assenza, perché la disciplina applicabile può variare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15985/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15987/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15989/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15990/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15991/2025 del 28/04/2025
- Sentenza penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15994/2025 del 28/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →