Ordinanza n. 15745/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento quanto al ricorso n. 6959 del 2022: - del decreto 31.3.2022-5.4.2022 del Ministero dell'Interno con il quale si respinge l'istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS- . quanto al ricorso n. 6963 del 2022: - del decreto 31.3.2022-5.4.2022 del Ministero dell'Interno on il quale si respinge l'istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non decide nel merito i ricorsi e non si pronuncia sulla legittimità dei dinieghi. Rilevata la presa visione della documentazione riservata e l'assenza di necessità di ulteriori acquisizioni, dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR affinché individui l'udienza di smaltimento dell'arretrato. Manda inoltre alla Segreteria di oscurare le generalità delle parti.
Atto impugnato: due decreti del 31 marzo-5 aprile 2022 di rigetto delle istanze di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
I due ricorrenti hanno impugnato i rispettivi dinieghi di cittadinanza. Il rigetto relativo a uno dei coniugi era motivato con l'asserita pericolosità per la sicurezza della Repubblica; l'altra istanza era stata respinta in ragione dell'asserita pericolosità del marito. I ricorsi sono stati riuniti. La presente ordinanza dà atto che le parti hanno preso visione della relazione riservata dei servizi di sicurezza acquisita in giudizio e che non occorre acquisire ulteriori atti; non espone né decide i motivi di legittimità dedotti contro i dinieghi.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Il TAR dispone l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei loro diritti o della loro dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Il TAR richiama le disposizioni in materia di protezione dei dati personali a fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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