Cassazione Penale, Sentenza n. 16689/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Arezzo che aveva rigettato la sua istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di opere abusive (edificio in muratura realizzato in totale mancanza di titolo). Il motivo unico denunciato in cassazione era il vizio di motivazione e la violazione della legge 24 luglio 2024, n. 105 (cd. "Decreto Salva Casa"), sostenendo che dopo l'entrata in vigore della norma era stata presentata istanza di sanatoria e quindi sarebbe stata prevista l'adozione di provvedimenti amministrativi incompatibili con l'esecuzione della demolizione. Il Tribunale dell'esecuzione aveva ritenuto assenti atti amministrativi o procedimenti tali da giustificare la revoca/sospensione e aveva evidenziato la genericità del riferimento al pregiudizio per immobili con impianti comuni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha richiamato il principio secondo cui l'ordine di demolizione può essere revocato solo se esistono atti amministrativi o decisioni del giudice amministrativo incompatibili con l'abbattimento, ovvero se è ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti e specifici, che tali atti saranno adottati in breve tempo. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione aveva correttamente rilevato che, al momento dell'ordinanza impugnata (4 ottobre 2024), non risultava presentata istanza di sanatoria (presentata solo il 14 ottobre 2024) e che la successiva istanza era del tutto generica, priva di indicazioni sulle irregolarità e sulla normativa invocata. Inoltre la Corte ha osservato che l'art. 36‑bis del d.P.R. 380/2001 (introdotto dalla legge n.105/2024) si applica solo a ipotesi di parziale difformità o specifiche fattispecie e non ad opere realizzate in totale assenza del permesso di costruire; il ricorrente non ha dimostrato che i presupposti per l'applicazione di tale norma ricorressero. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Citato in relazione ai motivi di ricorso (lett. b ed e): il ricorso denunciava vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi di tale articolo
legge 24 luglio 2024, n. 105 (conversione d.l. n. 69/2024, "Decreto Salva Casa")
Norma invocata dal ricorrente come possibile causa di sanatoria delle opere abusive; la Corte ha rilevato che la semplice richiamata generica all'entrata in vigore della legge e a una istanza di sanatoria non è sufficiente a dimostrare l'incompatibilità dell'ordine di demolizione
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32
La Corte interpreta l'art. 36-bis come norma applicabile soltanto alle ipotesi di parziale difformità o specifiche mancanze relative alla SCIA; non è applicabile alle opere realizzate in totale assenza del permesso di costruire. Il ricorrente non ha dimostrato che i presupposti di applicabilità sussistessero
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La revoca o sospensione dell'ordine di demolizione in sede esecutiva è possibile solo se esistono atti amministrativi o decisioni del giudice amministrativo incompatibili con l'esecuzione, o se è ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti e specifici, che tali atti saranno adottati a breve.
- Una semplice istanza di sanatoria o il richiamo generico a una norma (es. "Decreto Salva Casa") non sono sufficienti: il ricorrente deve allegare elementi concreti (atto amministrativo già adottato, procedimento amministrativo avviato con atti specifici, o documentazione che dimostri l'alto grado di probabilità di un provvedimento incompatibile).
- L'art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 tutela casi di parziale difformità o specifiche ipotesi di SCIA; non si applica alle opere realizzate in totale assenza del permesso di costruire. Se l'opera è stata edificata senza alcun titolo, la possibilità di sanatoria prevista da tale articolo è preclusa.
- Nei giudizi esecutivi conta lo stato degli atti e dei procedimenti alla data della decisione del giudice dell'esecuzione; atti successivi, presentati dopo la pronuncia, non giustificano retroattivamente la revoca se non sussistono elementi che già consentivano di prevederne ragionevolmente l'adozione.
- Per ottenere la sospensione/revoca è utile produrre: (i) provvedimenti amministrativi concreti o attestazione di un procedimento amministrativo già istruito con atti specifici; (ii) relazione tecnica che descriva le irregolarità e la sussistenza dei presupposti di sanatoria; (iii) motivazione giuridica che colleghi le norme invocate ai fatti concreti dell'opera.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16678/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16679/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16680/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16681/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16682/2025 del 06/05/2025
- Sentenza penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16684/2025 del 06/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →