Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1564/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni regionali e successivo avviso pubblico per il reclutamento temporaneo di medici specialisti con titoli professionali esteri non ancora riconosciuti dal Ministero della Salute

Esito

ESTINZIONE

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le deliberazioni regionali che autorizzavano il reclutamento temporaneo di medici specialisti, cittadini dell’Unione europea e di Paesi terzi, titolari di qualifiche professionali conseguite all’estero ma non ancora riconosciute dal Ministero della Salute, nonché il successivo avviso di Azienda Zero. Hanno dedotto, in sintesi: la violazione della disciplina statale derogatoria sul reclutamento dei professionisti sanitari, sostenendo che il previo riconoscimento ministeriale delle qualifiche fosse comunque necessario; l’illegittimità dell’ammissione mediante dichiarazione di valore in sostituzione del certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza; l’inadeguatezza della verifica regionale rispetto agli standard sostanziali previsti dal d.lgs. 206/2007, poiché la commissione avrebbe accertato soltanto l’idoneità allo specifico impiego e non l’equivalenza della qualifica professionale; l’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa derogatoria, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, 33 e 117 Cost.; nonché il contrasto con la direttiva 2005/36/CE, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Dopo la proposizione dei motivi aggiunti, le parti hanno avviato un confronto istituzionale e hanno concordato modifiche alla disciplina, comprendenti l’integrazione della commissione con un rappresentante degli Ordini, la definizione delle modalità di verifica secondo le condizioni dell’art. 33 d.lgs. 206/2007 e l’istituzione di elenchi speciali temporanei presso gli Ordini provinciali.

La decisione

Il TAR non ha esaminato le eccezioni preliminari né i motivi di merito. Ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a., rilevando che i ricorrenti avevano rinunciato al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti e che le amministrazioni resistenti non si erano opposte. Il Collegio ha ritenuto legittimi i due rinvii disposti nel corso del processo. Ha chiarito che l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio soltanto per ragioni eccezionali, da indicare nel verbale o nel provvedimento, e che le parti non dispongono dei tempi del processo. Il primo rinvio era doveroso per consentire la proposizione dei motivi aggiunti contro l’avviso sopravvenuto e risultava inoltre giustificato dal confronto istituzionale su interessi convergenti nella tutela della salute. Il secondo rinvio era giustificato dalla sopravvenienza della deliberazione regionale già approvata nei contenuti essenziali, la cui pubblicazione e la successiva rinuncia avrebbero potuto rendere inutile la decisione di merito. Il differimento era temporalmente determinato e proporzionato, senza sacrificare la ragionevole durata del processo. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della modifica concordata della disciplina, della collaborazione istituzionale e della concorde richiesta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    La norma vieta la cancellazione della causa dal ruolo e consente il rinvio della trattazione soltanto in casi eccezionali, le cui ragioni devono essere indicate nel verbale di udienza o nel provvedimento che dispone il rinvio.

    Il rinvio non costituisce un diritto delle parti, neppure quando la richiesta sia congiunta. È ammesso quando una sopravvenienza oggettiva incida direttamente sull’oggetto del giudizio e renda la decisione immediata inattuale o ne comprometta l’utilità; il differimento deve essere temporalmente determinato e proporzionato. È doveroso quando occorra consentire la proposizione di motivi aggiunti contro un provvedimento sopravvenuto, salvo abuso o intento dilatorio.

  • art. 43 c.p.a.

    La norma disciplina la proposizione dei motivi aggiunti.

    Quando sopravviene un provvedimento che incide sul medesimo rapporto amministrativo e non è ancora decorso il termine per impugnarlo, il giudice non può definire la causa prima di consentire l’esercizio della facoltà di proporre motivi aggiunti, salvo che la richiesta sia manifestamente abusiva o dilatoria.

  • artt. 1 e 2 c.p.a.

    Le norme impongono una tutela effettiva entro un tempo ragionevole.

    Il principio di ragionevole durata non impone necessariamente la decisione nella prima data astrattamente utile; può essere compatibile con un rinvio eccezionale, circoscritto e funzionale a una tutela più effettiva.

  • art. 32 Cost.

    La norma riconosce la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.

    Il rango fondamentale della tutela della salute non determina automaticamente la prevalenza sull’esigenza di celere definizione del processo, ma può qualificare come eccezionale una ragione di rinvio quando il differimento sia direttamente strumentale alla tutela della salute e temporalmente circoscritto.

  • artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a.

    Il processo si estingue quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso nelle forme previste e le parti interessate alla prosecuzione non si oppongono.

    La rinuncia espressa al ricorso e ai motivi aggiunti, non contestata dalle parti aventi interesse alla prosecuzione, determina l’estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    Le spese sono di regola a carico del rinunciante, salvo che il giudice disponga diversamente tenendo conto di ogni circostanza.

    La regola secondo cui le spese gravano sul rinunciante può essere derogata quando le circostanze del caso, inclusi la collaborazione delle parti e la concorde richiesta di compensazione, giustifichino la compensazione integrale.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., le parti non dispongono dei tempi del processo e una richiesta congiunta di rinvio non vincola il giudice; il differimento è consentito soltanto in presenza di una ragione eccezionale, da esplicitare nel verbale o nel provvedimento.
  • Il rinvio della trattazione è doveroso, salvo manifesta finalità dilatoria o abusiva, quando sia sopravvenuto un provvedimento incidente sul medesimo rapporto amministrativo e il termine per proporre motivi aggiunti non sia ancora decorso, poiché la decisione immediata precluderebbe l’esercizio della relativa facoltà processuale.
  • Al di fuori delle esigenze strettamente difensive, una sopravvenienza può giustificare il rinvio soltanto se incide direttamente sull’oggetto del giudizio, è idonea a modificare in tempi prevedibili l’assetto controverso e il differimento è fissato per un termine certo, proporzionato e funzionale alla conservazione dell’utilità della decisione.
  • La tutela di un diritto fondamentale, quale la salute, non comporta l’automatica prevalenza dell’interesse sostanziale sulla ragionevole durata del processo, ma può rendere eccezionale la ragione del rinvio quando il differimento sia direttamente strumentale alla tutela di quel diritto e non comporti un sacrificio sproporzionato della durata ragionevole.
  • La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, non opposta dalle parti interessate alla prosecuzione, comporta l’estinzione del giudizio senza esame delle censure di merito; le spese possono essere compensate quando la rinuncia sia intervenuta dopo una soluzione concordata e la collaborazione tra le parti renda equa la deroga alla regola della loro imputazione al rinunciante.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di liteProfessioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.