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Sentenza

Sentenza del 11/05/2021 n. 12375 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli esiti dei giudizi di merito relativi a tre avvisi di accertamento (IRAP, IRPEF e IVA) per gli anni 2000-2002. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, illegittimità degli avvisi motivati per relationem richiamando un PVC redatto a carico del consorzio Manital, l'inesistenza dell'obbligo di autofatturazione, la scorretta qualificazione dei rapporti tra consorzio e consorziato (ossia che Manital avrebbe operato come imprenditore e non nell'ambito consortile) e censurava la dichiarata cessazione della materia del contendere limitatamente alla determinazione della quota consortile in seguito ad atti di autotutela dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili molte delle censure per difetti formali (non rispetto della ratio decidendi, tentativo di riesame del fatto e della prova, motivi assimilabili a 'non motivi') ovvero infondati in diritto. In particolare: il richiamo al PVC è stato ritenuto idoneo perché l'Amministrazione aveva portato a conoscenza del contribuente le ragioni del PVC e la CTR ha svolto valutazioni di merito sui rapporti consortili e sulla contabilizzazione; le doglianze relative all'autofatturazione e alla qualificazione dei rapporti consortili attengono a valutazioni probatorie non sindacabili in sede di legittimità; la dichiarazione di cessazione della materia del contendere rispetto alla quota consortile è stata considerata legittima e possibile in via parziale in presenza di atti di autotutela. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio (Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito) e annotazione sulla possibile maggiorazione del contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Usato per valutare l'ammissibilità delle censure: la Corte richiama i limiti del ricorso per cassazione (vietato il riesame del fatto e della prova; vanno dedotte violazioni di diritto e omissioni di motivazione chiare e specifiche). Sono richiamati i nn. 3 e 5 del comma 1 nella formulazione ratione temporis.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Richiamata dal ricorrente per contestare la legittimità degli avvisi motivati per relationem; la Corte osserva che la decisione non si fonda sul mero richiamo al PVC ma sul fatto che le ragioni del PVC erano state adottate dall'avviso e portate a conoscenza del contribuente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6 e 21

    Richiamati in relazione all'obbligo di autofatturazione e all'emissione di documenti fiscali; la Corte rileva che le doglianze attengono a valutazioni di fatto e prova circa la sussistenza dell'obbligo e non a un errore di diritto sindacabile in cassazione.

  • artt. 2082 e 2602 c.c.

    Citate dal ricorrente per sostenere che il consorzio avrebbe agito come imprenditore; la Corte afferma che la CTR ha effettuato valutazioni di merito sui rapporti consortili e sulla gestione delle attività, e tali valutazioni non sono sindacabili in sede di legittimità salvo errori di diritto non denunciati specificamente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    Richiamato in tema di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: la Corte conferma la possibilità di una cessazione parziale della materia del contendere quando l'Amministrazione ha compiuto atti di autotutela che incidono su profili determinati della controversia.

  • D.L. n. 83 del 2012

    Richiamato ratione temporis per la diversa formulazione dell'art. 360 c.p.c.; la sentenza segnala la disciplina applicabile alla luce del mutamento normativo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    Richiamato in relazione all'obbligo processuale e alla possibile maggiorazione del contributo unificato nei casi previsti (annotazione sulla sussistenza dei presupposti processuali per la misura aggiuntiva).

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per il riesame delle valutazioni di fatto e della prova: i motivi che mirano a sostituire la valutazione del giudice di merito sono inammissibili o neutri ("non motivi").
  • Un avviso di accertamento che si fondi su un PVC redatto nei confronti di un terzo può essere considerato legittimo se l'Amministrazione adotta le ragioni del PVC e ne porta concretamente a conoscenza il contribuente; il mero richiamo formale al PVC non è automaticamente illecito se il contenuto è stato reso conoscibile e recepito nell'atto.
  • Le contestazioni relative all'obbligo di autofatturazione o alla qualificazione dei rapporti tra imprese e consorziati devono essere fondate su errori di diritto o su evidente carenza istruttoria per essere sindacabili in Cassazione; semplici argomentazioni probatorie o affermazioni sulla mancanza di dati non sono sufficienti.
  • È possibile la cessazione parziale della materia del contendere quando l'Amministrazione, con atti di autotutela, modifica o annulla solo specifici profili dell'accertamento; la declaratoria di estinzione va circoscritta agli aspetti effettivamente interessati dagli atti amministrativi.
  • Nel proporre ricorso per cassazione bisogna formulare censure specifiche, autosufficienti e attinenti al decisum (osservanza della ratio decidendi); la mancanza di specificità o il difetto di autosufficienza porta all'inammissibilità del motivo.

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