Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/04/2018 n. 2617 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Atto prodromico - Residenza all'estero - Domicilio fiscale - Comue - Copia certificati - Legittimità della notifica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la notifica dell'avviso di accertamento effettuata presso il vecchio domicilio fiscale, nonostante il contribuente avesse prodotto certificati del Comune attestanti il trasferimento all'estero. Il principio è conforme a Cassazione n. 11170/2013.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della notifica dell'atto prodromico, cioè dell'avviso di accertamento, effettuata presso il precedente domicilio fiscale in Italia. A sostegno della contestazione ha prodotto copie di certificati comunali attestanti il trasferimento della residenza all'estero, ritenendo che tali documenti imponessero all'Amministrazione di notificare l'atto a un diverso indirizzo.

Norme richiamate

  • Disciplina della notifica degli atti tributari al domicilio fiscale

    La notifica dell'atto tributario può essere validamente eseguita presso il domicilio fiscale risultante secondo le regole fiscali applicabili; il mero trasferimento anagrafico all'estero e la produzione di certificazioni comunali non sono necessariamente sufficienti a rendere invalida la notifica effettuata al precedente domicilio fiscale.

  • Cassazione civile, n. 11170/2013

    La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui, ai fini della validità della notifica tributaria, assume rilievo il domicilio fiscale individuato dalla normativa fiscale, distinto dalla semplice risultanza anagrafica o dal certificato di residenza.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, residenza anagrafica e domicilio fiscale non coincidono necessariamente: il trasferimento all'estero deve essere valutato anche alla luce delle specifiche regole fiscali.
  • La produzione di certificati comunali che attestano la cancellazione anagrafica o il trasferimento all'estero non determina automaticamente l'invalidità della notifica effettuata presso il precedente domicilio fiscale.
  • Per contestare efficacemente una notifica occorre dimostrare non solo il trasferimento, ma anche che, secondo la disciplina applicabile, l'Amministrazione conosceva o avrebbe dovuto utilizzare un diverso domicilio fiscale.
  • Gli atti prodromici, come l'avviso di accertamento, possono rimanere validamente notificati al domicilio fiscale risultante per il contribuente, anche quando questi abbia trasferito la propria residenza fuori dall'Italia.
  • La valutazione concreta dipende dalla data del trasferimento, dagli adempimenti effettuati dal contribuente e dalle risultanze ufficiali disponibili all'Amministrazione al momento della notifica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.