Sentenza del 20/04/2018 n. 2617 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Atto prodromico - Residenza all'estero - Domicilio fiscale - Comue - Copia certificati - Legittimità della notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la notifica dell'avviso di accertamento effettuata presso il vecchio domicilio fiscale, nonostante il contribuente avesse prodotto certificati del Comune attestanti il trasferimento all'estero. Il principio è conforme a Cassazione n. 11170/2013.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della notifica dell'atto prodromico, cioè dell'avviso di accertamento, effettuata presso il precedente domicilio fiscale in Italia. A sostegno della contestazione ha prodotto copie di certificati comunali attestanti il trasferimento della residenza all'estero, ritenendo che tali documenti imponessero all'Amministrazione di notificare l'atto a un diverso indirizzo.
Norme richiamate
Disciplina della notifica degli atti tributari al domicilio fiscale
La notifica dell'atto tributario può essere validamente eseguita presso il domicilio fiscale risultante secondo le regole fiscali applicabili; il mero trasferimento anagrafico all'estero e la produzione di certificazioni comunali non sono necessariamente sufficienti a rendere invalida la notifica effettuata al precedente domicilio fiscale.
Cassazione civile, n. 11170/2013
La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui, ai fini della validità della notifica tributaria, assume rilievo il domicilio fiscale individuato dalla normativa fiscale, distinto dalla semplice risultanza anagrafica o dal certificato di residenza.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, residenza anagrafica e domicilio fiscale non coincidono necessariamente: il trasferimento all'estero deve essere valutato anche alla luce delle specifiche regole fiscali.
- La produzione di certificati comunali che attestano la cancellazione anagrafica o il trasferimento all'estero non determina automaticamente l'invalidità della notifica effettuata presso il precedente domicilio fiscale.
- Per contestare efficacemente una notifica occorre dimostrare non solo il trasferimento, ma anche che, secondo la disciplina applicabile, l'Amministrazione conosceva o avrebbe dovuto utilizzare un diverso domicilio fiscale.
- Gli atti prodromici, come l'avviso di accertamento, possono rimanere validamente notificati al domicilio fiscale risultante per il contribuente, anche quando questi abbia trasferito la propria residenza fuori dall'Italia.
- La valutazione concreta dipende dalla data del trasferimento, dagli adempimenti effettuati dal contribuente e dalle risultanze ufficiali disponibili all'Amministrazione al momento della notifica.
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