Sentenza del 09/06/2022 n. 2688 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu-Ici - Agevolazione per abitazione principale - Art. 13 del d.l. n. 201/2011 - Coniuge residente in diverso comune.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
disputa sull'applicabilità dell'esenzione IMU per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011 quando il coniuge del possessore ha la residenza anagrafica in un diverso comune; il punto centrale era se la nozione di abitazione principale richieda la dimora abituale e la residenza anagrafica dell'intero nucleo familiare presso lo stesso immobile
La decisione
la Corte ha escluso che l'art. 13 presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica dell'intero nucleo familiare: il beneficio spetta al possessore che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'immobile anche se il coniuge ha la residenza in un diverso comune, quando tale diversa residenza derivi da una scelta concordata dei coniugi di vivere separatamente per ragioni familiari. In pratica la richiesta di esenzione è stata accolta a favore del possessore
Norme richiamate
d.l. n. 201/2011, art. 13
l'art. 13 va interpretato a favore del possessore che dimora abitualmente e ha la residenza anagrafica nell'immobile; non richiede la residenza anagrafica o la dimora abituale di tutto il nucleo familiare nello stesso luogo, permettendo l'agevolazione anche quando il coniuge risieda in altro comune per scelta concordata
Massime di principio
- L'agevolazione IMU per l'abitazione principale si applica al possessore che dimora abitualmente e ha residenza anagrafica nell'immobile: non è necessario che l'intero nucleo familiare abbia la stessa residenza.
- La diversa residenza del coniuge in altro comune non è di per sé causa di esclusione dall'agevolazione, soprattutto se la separazione di residenza è concordata per ragioni familiari.
- Per ottenere l'esenzione è utile documentare la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore (iscrizione anagrafica, bollette, certificazioni) e, se del caso, la scelta concordata dei coniugi di vivere separatamente per motivi familiari.
- Le amministrazioni non possono negare l'agevolazione limitandosi a rilevare residenze anagrafiche diverse dei coniugi senza valutare la situazione fattuale della dimora abituale del possessore.
- In presenza di contestazioni, è opportuno provare l'assenza di intento elusivo o fraudolento (ad es. fittizia residenza per ottenere benefici) e, se possibile, produrre documentazione che attesti l'accordo familiare sulla separazione di residenza.
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