Ordinanza n. 15459/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento - del decreto direttoriale 10 marzo 2026, n. 510, del Ministero della Cultura – Dipartimento per le Attività culturali – Direzione generale Cinema e Audiovisivo, con il quale è stata approvata la graduatoria dei beneficiari per l’anno 2024 dei contributi a fondo perduto per «la trasformazione delle sale o multisala esistenti finalizzata all’aumento del numero degli schermi» nell’ambito del «Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali» di cui all’art. 28 della legge n. 220/2016 (doc. 1); - del decreto del Ministro della cultura 10 giugno 2025, n. 190, recante «Disposizioni applicative del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografi-che e polifunzionali di cui all’articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220» (doc. 2); - del decreto direttoriale 7 agosto 2025, n. 3019, recante «Bando relativo al riconoscimento del contributo per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all’articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220» (doc. 3); - del documento recante «Domande di contributo per il piano per il potenziamento dell’offerta cinematografica. Chiarimenti», pubblicato in data incognita (doc. 4); - del preavviso di rigetto comunicato dalla Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura il 17 febbraio 2026 (prot. n. MIC|MIC_DG-CA_SERVII|17/02/2026|00007337-P) a firma dott. Del Tufo (doc. 5); - della comunicazione del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – Servizio II (prot. n. MIC|MIC_DG-CA_SERV II|22/04/2026|0019630-P) a firma dott. Cagnazzo (doc. 6); - di ogni altro atto conseguente e presupposto, ancorché incognito; nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto e per l’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116 c.p.a., in relazione al contegno omissivo illegittimamente serbato dal Ministero della Cultura – Dipartimento per le Attività culturali – Direzione generale Cinema e Audiovisivo sull’istanza di accesso agli atti (doc. 7) notificata mezzo PEC dalla Società Madison Cinemas s.r.l., per il tramite dell’avv. Car-lo Maria Albo, il 19 marzo 2026 alle ore 18.42 (docc. 8, 9, 10 e 11).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-rigetto sull’istanza di accesso agli atti relativa alla procedura per l’assegnazione dei contributi 2024 destinati alla trasformazione delle sale cinematografiche e all’aumento degli schermi; con il ricorso erano inoltre impugnati la graduatoria dei beneficiari e gli atti presupposti della procedura
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso contro il Ministero della Cultura, chiedendo, tra l’altro, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sulla propria istanza di accesso agli atti, presentata nell’ambito della procedura per i contributi a fondo perduto relativi al potenziamento delle sale cinematografiche. Ha chiesto l’esibizione dei documenti ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e ha impugnato anche la graduatoria approvata il 10 marzo 2026, il decreto ministeriale applicativo, il bando, i chiarimenti e gli atti relativi alla propria posizione. Nel corso del giudizio, dopo aver esaminato documenti depositati dal Ministero il 2 settembre 2026, ha dichiarato che l’istanza di accesso era stata evasa il 23 aprile 2026 e ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda relativa al silenzio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’istanza di accesso, poiché la società ha riconosciuto che l’Amministrazione aveva dato riscontro il 23 aprile 2026. Poiché tale riscontro era anteriore alla notificazione del ricorso, avvenuta l’11 maggio 2026, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese della fase, liquidate in 800 euro. L’ordinanza definisce la domanda di accesso discussa in camera di consiglio; non contiene una decisione sulle ulteriori impugnazioni degli atti della procedura di contributo.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto e per l’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116 c.p.a., in relazione al contegno omissivo illegittimamente serbato dal Ministero della Cultura – Dipartimento per le Attività culturali – Direzione generale Cinema e Audiovisivo sull’istanza di accesso agli atti
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda di accesso e per l’ordine di esibizione; l’ordinanza dichiara tale istanza improcedibile dopo che l’accesso è stato evaso.
Massime di principio
- Quando, prima della notificazione del ricorso proposto per ottenere accesso documentale, l’amministrazione ha già dato riscontro all’istanza e il ricorrente riconosce l’avvenuta evasione, la domanda di accesso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Ai fini della regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale, rileva che il riscontro all’istanza di accesso sia intervenuto prima della notificazione del ricorso.
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