Sentenza del 27/10/2017 n. 25574 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato tre avvisi di accertamento/rettifica ICI relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, contestando principalmente la decadenza del Comune dal potere di accertamento, l'illegittima applicazione dell'aliquota ICI del 7 per mille anziché del 4 per mille e la mancata riduzione del 50% dell'imposta per l'inagibilità o inabitabilità degli immobili.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in relazione all'anno d'imposta 2003, ritenendo tardivo l'avviso notificato il 13 novembre 2007: il termine triennale previsto dalla disciplina previgente era scaduto il 31 dicembre 2006 e la successiva proroga introdotta dalla legge n. 296 del 2006 non poteva applicarsi a un rapporto già esaurito. Per il 2004 l'accertamento è stato invece ritenuto tempestivo, mentre le censure sull'aliquota e sull'inagibilità sono state dichiarate inammissibili perché non adeguatamente documentate e dirette a ottenere una rivalutazione dei fatti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al 2003 ed è stata dichiarata non dovuta l'ICI per tale annualità. Il ricorso è stato rigettato nel resto. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state compensate per un terzo, con condanna della società al pagamento dei residui due terzi delle spese in favore dei resistenti.
Norme richiamate
Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171
"rapporti tributari pendenti"
La legge ha esteso da tre a cinque anni il termine di decadenza per gli accertamenti ICI e ha previsto l'applicazione della nuova disciplina ai rapporti ancora pendenti al 1° gennaio 2007, cioè non ancora scaduti secondo i termini previgenti. La proroga non si applica ai rapporti già esauriti.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 6, comma 1
La disposizione riguarda l'aliquota ICI e la relativa deliberazione comunale. La contestazione dell'aliquota è stata dichiarata inammissibile per carenza di elementi che dimostrassero il mancato rispetto del termine di approvazione.
Legge n. 448 del 2001, art. 27, comma 8
Il termine per l'adozione della delibera comunale sull'aliquota ICI è stato collegato alla data di approvazione del bilancio di previsione dell'ente locale, anziché alla precedente scadenza del 31 ottobre dell'anno antecedente.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1
Prevede la riduzione del 50% dell'ICI per gli immobili inagibili o inabitabili. Nel caso concreto, la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a rivalutare gli accertamenti di fatto e la consulenza tecnica, attività non consentita in sede di legittimità.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per verificare la tempestività di un accertamento tributario occorre applicare innanzitutto il termine vigente alla scadenza originaria: una proroga normativa può operare sui rapporti ancora pendenti, ma non può riaprire rapporti già definitivamente decaduti.
- La data di notifica dell'avviso deve essere confrontata con il termine di decadenza applicabile alla specifica annualità d'imposta; anche una notifica successiva di pochi giorni rispetto alla scadenza può rendere illegittimo l'accertamento.
- Chi contesta l'aliquota deliberata da un Comune deve indicare e documentare la data di approvazione del bilancio e della delibera tariffaria, dimostrando concretamente il superamento del termine previsto.
- La riduzione d'imposta per inagibilità o inabitabilità richiede una prova specifica delle condizioni dell'immobile e del loro rilievo giuridico; in Cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova valutazione della consulenza tecnica o dei fatti già accertati dai giudici di merito.
- Un ricorso può essere accolto solo parzialmente: la vittoria sulla decadenza relativa a una singola annualità non comporta necessariamente l'annullamento degli accertamenti riferiti agli altri anni.
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