Cassazione Penale, Sentenza n. 44112/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara (condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p.), per mancanza di valida autenticazione della sottoscrizione dell'imputato sull'elezione di domicilio. Il ricorrente ha dedotto che l'autenticazione non era necessaria perché l'atto di appello, comprensivo dell'elezione di domicilio, era stato depositato via PEC con firma digitale del difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'elezione di domicilio depositata unitamente all'appello trasmesso via PEC faccia parte integrante dell'atto di gravame e che l'autenticazione della firma dell'imputato possa ritenersi implicitamente contenuta nella sottoscrizione digitale dell'appello apposta dal difensore, alla luce dell'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022 e dell'art. 581 cod. proc. pen. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte distrettuale per il proseguimento.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Indica il reato per il quale l'imputato era stato condannato; la sentenza non svolge una interpretazione sostanziale della norma ma la riporta come oggetto del procedimento
art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.
Stabilisce che l'elezione di domicilio ai fini della notificazione deve essere depositata unitamente all'atto di impugnazione e, perciò, diventa parte integrante dell'atto di gravame; da ciò la Corte ricava che l'autenticazione della firma sull'elezione può essere implicitamente garantita dalla sottoscrizione digitale dell'appello
art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, comma 3
Prevede che l'atto di impugnazione formato come documento informatico debba essere sottoscritto digitalmente e che gli allegati siano trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale; la Corte lo interpreta come base normativa per ritenere valida l'autenticazione implicita della firma dell'imputato quando l'atto e gli allegati sono depositati via PEC con firma digitale del difensore
art. 3 comma 8 legge 29 dicembre 2023 n.217
Conferma la possibilità di utilizzare il deposito via PEC per i casi in cui il deposito può aver luogo anche con modalità non telematiche, rendendo applicabile l'art. 87-bis nel caso concreto
art. 162 comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla giurisprudenza sul formato obbligatorio per dichiarazioni ed elezioni di domicilio (verbale, telegramma, raccomandata con firma autenticata); la Corte precisa che, nell'ipotesi di deposito telematico unitario dell'appello, la regola tradizionale non esclude l'autenticazione implicita tramite sottoscrizione digitale del difensore
art. 581 comma 1-quater e art. 591 cod. proc. pen.
Norme richiamate nei motivi di ricorso per supposta violazione di legge; la Corte le prende in considerazione nel quadro delle formalità dell'impugnazione ma risolve la questione sulla base dell'interpretazione combinata di art. 87-bis e art. 581
Massime di principio
- Quando l'appello e gli allegati (inclusa l'elezione di domicilio) sono depositati via PEC in forma di documento informatico e sottoscritti digitalmente dal difensore, la firma digitale del difensore può implicitamente attestare l'autenticità delle firme contenute negli allegati e quindi sostituire la necessità di una separata autenticazione della firma dell'imputato.
- Perché l'autenticazione implicita operi è fondamentale che l'atto sia effettivamente trasmesso secondo le regole dell'art. 87-bis (atto informatico sottoscritto digitalmente, indicazione degli allegati e conformità degli stessi), e che la cancelleria possa verificare la provenienza e la validità della firma digitale.
- Se l'elezione di domicilio non è depositata unitamente all'appello ma presentata successivamente o con modalità diverse, potrebbe rimanere obbligatoria l'autenticazione formale tradizionale (notaio o firma del difensore per autentica), quindi conviene sempre depositare l'elezione contestualmente all'impugnazione quando si usa la modalità telematica.
- In presenza di dubbi sulla validità della firma digitale o sulla completezza del deposito telematico, le cancellerie possono sollevare eccezioni e la parte deve essere pronta a dimostrare la corretta modalità di trasmissione e la validità delle sottoscrizioni digitali.
- Questa soluzione agevola l'uso delle modalità telematiche e riduce formalismi quando le garanzie di provenienza e firma digitale sono accertate; tuttavia, non è una regola automatica in ogni situazione: occorre valutare caso per caso la conformità alle prescrizioni tecniche e procedurali.
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