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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04051/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da una fideiussione omnibus prestata da una persona fisica a garanzia delle obbligazioni di una società verso un istituto di credito. La garante ha chiesto di far dichiarare la nullità della fideiussione perché riferita a rapporti asseritamente nulli e, in ogni caso, di accertare che nulla fosse dovuto alla banca; in subordine ha invocato la decadenza dalla garanzia per violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c. La corte d'appello ha respinto l'impugnazione, rilevando che la ricorrente non aveva allegato tempestivamente né provato la propria qualità di consumatore. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 324 e 333 c.p.c., sostenendo che sulla sua qualità di consumatore si sarebbe formato giudicato interno in assenza di appello incidentale della controparte; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 33 ss. cod. cons. e della direttiva 93/13/CEE, chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla CGUE, assumendo che spettasse alla banca/professionista provare la qualità di professionista dell'altra parte e che, in difetto, dovesse applicarsi la disciplina consumeristica con rilievo officioso della nullità delle clausole vessatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha escluso che si fosse formato un giudicato interno sulla qualità di consumatore, osservando che tale qualità non era stata oggetto di una domanda o eccezione autonoma decisa e poi non impugnata; era piuttosto un elemento costitutivo della pretesa di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., rimasto non provato. Ha inoltre affermato che, nelle controversie sulla disciplina consumeristica, l'onere di provare la propria qualità di consumatore grava sulla parte che invoca tale status. Ha ritenuto infondata anche la richiesta di rinvio pregiudiziale, perché la giurisprudenza unionale richiede di valutare i requisiti soggettivi del garante con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, senza spostare sul professionista l'onere di provare la non qualità di consumatore. Condanna alle spese, con applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per negare la formazione del giudicato interno sulla qualità di consumatore in mancanza di autonoma statuizione decisoria impugnata

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'onere di appello incidentale della parte vittoriosa, ma ritenuto inconferente nel caso concreto

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    il giudicato interno si forma solo su statuizioni minime suscettibili di autonoma efficacia decisoria e non su elementi non autonomamente decisi

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    il rilievo officioso in appello è escluso quando l'eccezione sia coperta da giudicato interno; nel caso concreto il presupposto mancava

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare la qualità di consumatore grava sulla parte che intende avvalersene

  • art. 1956 c.c.

    richiamato come causa di decadenza/inefficacia della garanzia invocata in subordine

  • art. 1957 c.c.

    norma alla cui deroga si collegava la contestazione di vessatorietà della clausola fideiussoria

  • artt. 33 ss. Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005)

    la tutela sulle clausole vessatorie presuppone la prova della qualità di consumatore da parte di chi la invoca

  • art. 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE

    richiamato insieme alla disciplina interna sulle clausole abusive, ma non ritenuto idoneo a invertire l'onere probatorio

  • art. 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE

    richiamato dalla ricorrente quale base per il rilievo delle clausole abusive, senza esito favorevole

  • art. 169 TFUE

    richiamato a sostegno della tutela dei consumatori, ma non ritenuto decisivo per l'inversione dell'onere della prova

  • art. 267 TFUE

    invocato per il rinvio pregiudiziale alla CGUE, ma ritenuto non necessario per assenza di reale dubbio interpretativo

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna ulteriore a favore della controparte e per la sanzione pecuniaria

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, l'appello incidentale della parte vittoriosa è necessario solo rispetto a una questione o eccezione di merito effettivamente decisa in senso sfavorevole in primo grado; non basta che la questione sia semplicemente evocata o implicitamente sfiorata nella motivazione.
  • La qualità di consumatore non integra una questione autonoma idonea di per sé a formare giudicato interno se non è stata oggetto di una specifica domanda o eccezione decisa come statuizione minima suscettibile di autonoma efficacia decisoria.
  • Chi invoca la disciplina di protezione del consumatore deve provare i fatti costitutivi del relativo status, cioè che il contratto è stato concluso per finalità estranee alla propria attività professionale o imprenditoriale.
  • Nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica vanno valutati con riferimento alle parti del contratto di garanzia e non al rapporto principale garantito.
  • Non è giustificato un rinvio pregiudiziale alla CGUE quando la giurisprudenza unionale e di legittimità abbia già chiarito il criterio di valutazione dello status di consumatore e non residui un effettivo dubbio interpretativo.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneClausole vessatorie
RamiProcesso civileBancario e finanziarioConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

Testo integrale

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