Cassazione Civile, Ordinanza n. 22484/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata INPS di un professionista per gli anni 2008 e 2009, con conseguente richiesta di contributi e sanzioni civili per asserita omessa iscrizione e omesso versamento. Il professionista ha contestato la debenza dei contributi e delle sanzioni, sostenendo: l’intervenuta prescrizione del credito contributivo; l’insussistenza del presupposto dell’iscrizione alla Gestione separata, poiché il reddito dichiarato era inferiore a 5.000 euro; l’omessa pronuncia sulla domanda relativa alle sanzioni civili, alla luce della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011. Il ricorso per cassazione è stato articolato in tre motivi: 1) violazione di norme sulla decorrenza della prescrizione e sull’interpretazione degli atti recettizi, per non avere ritenuto maturata la prescrizione; 2) violazione delle norme sull’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, per avere ritenuto dovuta l’iscrizione nonostante il reddito inferiore a 5.000 euro; 3) omessa pronuncia e violazione di norme costituzionali e processuali in tema di sanzioni civili, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022 richiamata dal ricorrente e, in motivazione, della successiva pronuncia costituzionale n. 55/2024 che incide sul regime sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha respinto i primi due, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito senza rinvio, ha dichiarato che il ricorrente non è tenuto al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili relativi all’iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2009, nonché non è tenuto al pagamento delle sole sanzioni civili relative all’anno 2008. Le spese dell’intero processo sono state compensate in ragione della sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale n. 55/2024 e del giudicato esterno formatosi sull’annualità 2009.
Norme richiamate
art. 1334 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla decorrenza della prescrizione, ma la Corte ne ha escluso la decisività ai fini dell’accoglimento del primo motivo.
art. 1335 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non ne ha tratto una diversa conclusione sulla prescrizione.
art. 2935 c.c.
Invocato per sostenere la decorrenza della prescrizione; la Corte ha ritenuto corretta la decorrenza fissata dai d.P.C.m. richiamati.
art. 2967 c.c.
Richiamato dal ricorrente sul piano dell’onere probatorio; il motivo è stato respinto quanto all’annualità 2008.
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
Norma richiamata sul regime prescrizionale dei contributi previdenziali; la Corte ha applicato l’orientamento per cui il dies a quo decorre dal termine di pagamento stabilito dai d.P.C.m. per gli studi di settore.
art. 55 R.D.L. n. 182/1935
Richiamato nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella soluzione adottata.
art. 17 d.P.R. n. 435/2001
Richiamato dal ricorrente in tema di scadenza del pagamento e decorrenza della prescrizione.
art. 1 d.P.C.m. 4.6.2009
Utilizzato come termine di riferimento per individuare la scadenza del pagamento e quindi il dies a quo prescrizionale.
d.P.C.m. 10.6.2010
Utilizzato come termine di riferimento per la scadenza del pagamento e la decorrenza della prescrizione.
art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003
Richiamato nel secondo motivo in relazione all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
La Corte lo ha applicato nel senso che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste anche per il professionista che eserciti abitualmente l’attività, pur con redditi inferiori a 5.000 euro annui.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha valorizzato l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito sull’abitualità dell’attività.
art. 2697 c.c.
Invocato sul riparto dell’onere della prova; non ha condotto all’accoglimento del motivo relativo all’iscrizione alla Gestione separata.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel primo e nel terzo motivo per omessa pronuncia; il terzo motivo è stato accolto per le sanzioni civili.
art. 136 Cost.
La Corte ha applicato gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale, ritenendo che la norma espunga il regime sanzionatorio nella parte incompatibile.
art. 30 L. n. 87/1953
Richiamato nel terzo motivo in tema di effetti delle sentenze della Corte costituzionale.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011
La Corte costituzionale n. 55/2024 ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non esonera dal pagamento delle sanzioni civili gli ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
art. 336 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione agli effetti della riforma o cassazione sulla domanda concernente le sanzioni civili.
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dal termine fissato per il pagamento dal relativo provvedimento amministrativo applicabile ai soggetti interessati, non soltanto da chi sia stato concretamente assoggettato a un determinato regime fiscale.
- L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista non dipende dal solo superamento di una soglia reddituale annua, ma può sussistere anche in presenza di redditi inferiori a 5.000 euro quando sia accertato il carattere abituale dell’attività libero-professionale.
- L’accertamento dell’abitualità dell’attività professionale è un apprezzamento di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
- Quando una pronuncia della Corte costituzionale dichiara l’illegittimità di una norma nella parte in cui non prevede l’esonero dalle sanzioni civili per un determinato periodo, il giudice di legittimità deve applicare tale effetto anche ai rapporti ancora sub iudice, escludendo la debenza delle sanzioni per il periodo colpito dalla declaratoria.
- In presenza di giudicato esterno sulla debenza o non debenza del credito contributivo per una certa annualità, la Corte può prendere atto del giudicato sopravvenuto e decidere nel merito limitatamente alle ulteriori annualità o ai profili residui.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l’esito del giudizio sia influenzato da sopravvenienze normative o costituzionali e da giudicati esterni intervenuti in corso di causa.
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