Cassazione Civile, Ordinanza n. 21459/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IMU per l'anno d'imposta 2012. La contribuente aveva visto respinto il ricorso in primo grado e poi l'appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. In cassazione ha dedotto un unico motivo, censurando la decisione per omesso esame di elementi decisivi e falsa interpretazione delle norme applicabili: ha contestato la validità della notifica della cartella via PEC, sostenendo che la ricevuta di consegna in formato .doc non potesse sostituire la relata, che la mancanza di sottoscrizione digitale rendesse l'atto giuridicamente inesistente e che la cartella fosse comunque priva di adeguata motivazione ai sensi dello Statuto del contribuente. Ha inoltre insistito sulla decadenza del potere impositivo, lamentando che il giudice di merito non avesse correttamente considerato le sue difese e la pretesa illegittimità dell'atto, anche alla luce di precedenti favorevoli in altri giudizi relativi ad annualità diverse.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto decisivo il mancato deposito telematico del ricorso per cassazione, imposto dall'art. 196 quater disp. att. c.p.c. per i procedimenti pendenti davanti alla Cassazione, non essendo stata provata un'effettiva e assoluta impossibilità tecnica del deposito telematico. L'avviso di manutenzione del sistema informatico non integrava un malfunzionamento ostativo, perché i servizi PEC e deposito telematico risultavano comunque attivi e, comunque, la ricorrente avrebbe potuto depositare telematicamente il ricorso entro il termine ultimo. La Corte ha aggiunto che la difficoltà dedotta appariva riconducibile a problemi tecnici dell'utente e non a un impedimento oggettivo del sistema. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa delle controparti.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
consente la definizione accelerata del procedimento mediante proposta del consigliere delegato.
art. 196 quater disp. att. c.p.c.
per i procedimenti civili davanti alla Cassazione il deposito degli atti, incluso il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo, deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, salvo i casi eccezionali previsti dalla norma.
art. 35, comma 2, d.lgs. 149/2022
rende applicabile la disciplina del deposito telematico obbligatorio anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione dal 1 gennaio 2023.
art. 369 c.p.c.
la mancata rituale produzione del ricorso nel rispetto delle modalità prescritte comporta improcedibilità.
art. 360, comma 1, c.p.c.
i motivi di ricorso per cassazione devono essere ricondotti alle categorie tassative di censura previste dalla norma; le doglianze generiche o non tipizzate sono inammissibili.
art. 25 d.P.R. 602/1973
per la validità del ruolo e della cartella non è indispensabile indicare gli estremi completi dell'avviso presupposto, essendo sufficiente un riferimento idoneo a consentirne l'identificazione.
art. 3 l. 890/1982
richiamato dalla ricorrente come parametro formale della relata di notifica, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel dispositivo.
art. 7 l. 212/2000
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della cartella; la Corte non accoglie la censura perché la decisione si arresta all'improcedibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
impone il raddoppio del contributo unificato quando ne ricorrono i presupposti processuali.
art. 26790/2018 Cass.
richiamata per il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.
Cass. Sez. 5, n. 11029/2023
il fatto ostativo al deposito deve essere oggettivo, assoluto e non governabile dalla parte.
Cass. Sez. 6, n. 29357/2022
ribadisce che non è sufficiente una mera difficoltà tecnica o impossibilità relativa per giustificare il deposito non telematico.
Sez. U, n. 4315/2020
richiamata per i presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la legge impone il deposito telematico degli atti, il deposito in forma diversa determina improcedibilità salvo prova di un impedimento tecnico oggettivo, assoluto e non imputabile alla parte.
- Non integra causa eccezionale idonea a giustificare il deposito cartaceo la mera manutenzione ordinaria del sistema informatico se restano disponibili i servizi di deposito e di posta certificata, né una difficoltà tecnica riferibile all'utente.
- Il ricorso per cassazione deve articolare motivi riconducibili in modo chiaro e separato alle tipologie tassative dell'art. 360 c.p.c.; la riproposizione generica delle difese di merito o di più censure indistinte espone al rischio di inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte può comunque dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato e porre a carico del ricorrente una sanzione pecuniaria nei casi previsti dalla legge.
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