Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 60 del 4-3-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti della legge 18 febbraio 1992, n. 162 per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI. Viene richiamato il diritto all’astensione dal lavoro durante le operazioni di soccorso e le esercitazioni, con tutela del trattamento economico e previdenziale per i lavoratori dipendenti e con previsione di un’indennità per i lavoratori autonomi. L’Istituto precisa però che, in attesa del regolamento attuativo previsto dall’art. 2, non è ancora possibile fornire istruzioni operative per il rimborso delle retribuzioni ai datori di lavoro. Si conferma infine che le somme corrisposte al lavoratore dipendente restano soggette alla normale contribuzione previdenziale e assistenziale.

Applicazione della legge n. 162/1992 sul soccorso alpino e speleologico

Applicazione della legge n. 162 del 18 febbraio 1992 sul soccorso alpino e speleologico

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla legge n. 162/1992 con riferimento ai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI. Il documento si concentra sui diritti dei lavoratori coinvolti nelle operazioni di soccorso e sulle conseguenze previdenziali ed economiche per datori di lavoro e istituti previdenziali, rinviando per gli aspetti operativi al regolamento attuativo previsto dalla legge.

Ambito e contenuto essenziale della disciplina

La legge riconosce ai volontari del soccorso alpino e speleologico il diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui partecipano a operazioni di soccorso o a esercitazioni. Il diritto all’assenza si estende anche al giorno successivo quando l’operazione di soccorso si sia protratta per più di otto ore, oppure oltre le ore 24.

Trattamento economico e previdenziale dei lavoratori dipendenti

Per i volontari che siano lavoratori dipendenti, la legge garantisce l’intero trattamento economico e previdenziale per i giorni di astensione. La retribuzione è anticipata dal datore di lavoro, che può poi chiederne il rimborso all’Istituto di previdenza presso cui il lavoratore risulta iscritto.

La circolare precisa che:

  • la retribuzione corrisposta deve essere assoggettata alla normale contribuzione previdenziale e assistenziale;
  • permane l’applicazione delle ordinarie norme contributive vigenti;
  • il riconoscimento dell’intero trattamento economico e previdenziale conferma la tutela piena del periodo di assenza per servizio di soccorso.

Indennità per i lavoratori autonomi

Per i volontari che siano lavoratori autonomi, la legge prevede un’indennità per il mancato reddito nei giorni di astensione dal lavoro. È inoltre istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale un fondo di accantonamento destinato alla corresponsione di tale indennità.

La norma stabilisce che l’indennità sia determinata in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria.

Copertura finanziaria

La legge pone a carico dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:

  • gli oneri per il rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del soccorso alpino e speleologico, pari a Lire 1.000 milioni annui;
  • il finanziamento del fondo per l’indennità dei lavoratori autonomi, pari a Lire 500 milioni annui.

Il Ministero provvede annualmente a versare agli enti previdenziali le somme da questi rimborsate ai datori di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4.

Regolamento attuativo e mancanza di istruzioni operative

L’art. 2 della legge demanda a un regolamento, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore, la disciplina di dettaglio. Il regolamento deve stabilire:

  • le modalità di accertamento dell’impiego dei volontari nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni;
  • le caratteristiche dell’impiego che danno diritto alla retribuzione o all’indennità;
  • le modalità di accertamento dell’astensione dal lavoro;
  • le modalità e i termini per le richieste di rimborso;
  • le modalità e i termini per la liquidazione delle indennità ai lavoratori autonomi.

La circolare evidenzia che, in assenza del regolamento di esecuzione, non è ancora possibile fornire istruzioni operative in merito alle procedure di rimborso che il datore di lavoro potrà attivare presso l’Istituto di previdenza competente.

Indicazione conclusiva dell’Istituto

In sintesi, la circolare non introduce una disciplina autonoma, ma chiarisce che la legge è già efficace quanto ai diritti sostanziali dei volontari e alla soggezione contributiva delle somme corrisposte, mentre le modalità pratiche di rimborso restano sospese fino all’emanazione del regolamento attuativo.

Punti principali

Ambito della legge n. 162/1992

La circolare si riferisce alla disciplina introdotta dalla legge 18.2.1992, n. 162, limitatamente agli aspetti di interesse dell’Istituto, in particolare quelli connessi ai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI.

Diritti dei volontari lavoratori dipendenti

I volontari dipendenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni di svolgimento delle operazioni di soccorso o delle relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo se l’intervento si sia protratto per più di otto ore o oltre le ore 24. Per tali giornate spetta l’intero trattamento economico e previdenziale, corrisposto dal datore di lavoro, con facoltà di richiederne il rimborso all’Istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.

Trattamento dei lavoratori autonomi

I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a un’indennità per il mancato reddito relativo ai giorni di astensione dal lavoro. La legge prevede l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di un fondo di accantonamento destinato alla corresponsione di tale indennità.

Copertura finanziaria prevista dalla legge

Gli oneri relativi al rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del soccorso alpino e speleologico sono posti a carico del bilancio del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per un importo indicato in Lire 1.000 milioni annui. A tale carico si aggiunge il finanziamento del fondo per i lavoratori autonomi, pari a Lire 500 milioni annui.

Regolamento attuativo e istruzioni operative

L’art. 2 della legge demanda a un regolamento, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità applicative. In particolare, il regolamento deve stabilire: l’accertamento dell’impiego dei volontari nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; le caratteristiche dell’impiego che danno diritto alla retribuzione o all’indennità; l’accertamento dell’astensione dal lavoro; le modalità e i termini per le richieste di rimborso e per la liquidazione delle indennità ai lavoratori autonomi, da determinarsi in misura pari alla media delle retribuzioni dei dipendenti del settore industria.

Rimborso delle retribuzioni e contribuzione

L’Istituto precisa che, fino all’emanazione del regolamento di esecuzione previsto dall’art. 2, non è ancora possibile impartire istruzioni sulle modalità di rimborso delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro. Viene inoltre chiarito che tali retribuzioni devono essere assoggettate alla ordinaria contribuzione previdenziale e assistenziale, poiché la legge garantisce al lavoratore l’intero trattamento economico e previdenziale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.