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Circolare

Circolare numero 61 del 5-3-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’attuazione della convenzione stipulata tra INPS e CISNAL per consentire ai lavoratori beneficiari di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione non agricola di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulle prestazioni. Vengono chiariti i soggetti ammessi, le modalità di delega, i casi di invalidità o contestazione, la misura del contributo, le procedure automatizzate di gestione e i rapporti operativi con le strutture locali. Sono inoltre richiamate le esclusioni per pensioni e disoccupazione agricola, la disciplina dei versamenti, delle spese del servizio e la durata della convenzione.

Convenzione INPS-CISNAL per la riscossione delle quote associative sindacali sulle prestazioni previdenziali ex art. 18 L. 223/1991

Convenzione INPS-CISNAL per la riscossione delle quote associative sindacali ex art. 18 L. 223/1991

La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata tra INPS e CISNAL per consentire ai lavoratori che percepiscono prestazioni di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione non agricola di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulle indennità. Il documento chiarisce il perimetro applicativo della convenzione, i requisiti della delega, le modalità operative per i casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale, i criteri di validità e revoca delle deleghe, nonché i profili economici e informatici della gestione.

Ambito di applicazione e soggetti ammessi

L’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223 estende ai beneficiari delle prestazioni temporanee di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione non agricola il diritto di versare le quote associative sindacali mediante trattenuta sulla prestazione, richiamando il sistema già previsto per i lavoratori agricoli dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. La convenzione riguarda quindi i titolari di:

  • indennità di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali non agricoli;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.

Le organizzazioni sindacali destinatarie delle trattenute sono quelle aderenti alla Confederazione CISNAL indicate nella tabella allegato 1 alla convenzione. La circolare precisa che l’elenco comprende, tra le altre, le federazioni nazionali già autorizzate dalla Direzione Generale INPS e aggiunge la Federazione nazionale fibre tessili artificiali, con codice 0429. Le organizzazioni aderenti alla Confederazione stipulante possono operare solo dopo specifica autorizzazione della Direzione Generale, presentata mediante domanda con cui ciascuna struttura delegataria assume oneri, diritti e obblighi e elegge domicilio ai fini della convenzione.

Restano fuori dal campo di applicazione:

  • le trattenute sulle pensioni;
  • le trattenute sulla disoccupazione agricola.

Per tali fattispecie continuano a valere le convenzioni previste dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 852.

Delega personale: contenuto, forma e modalità di presentazione

Il diritto al versamento si esercita esclusivamente mediante delega personale volontaria, sottoscritta dal titolare della prestazione. La delega deve essere contestuale alla domanda di prestazione e incorporata nel relativo modulo, salvo il periodo transitorio in cui non siano ancora distribuiti i nuovi moduli.

La delega deve riportare:

  • la sottoscrizione del lavoratore;
  • il timbro dell’organizzazione delegataria;
  • la firma del rappresentante legale;
  • il codice identificativo dell’organizzazione sindacale;
  • la misura del contributo, espressa in percentuale;
  • le generalità complete del delegante;
  • la prestazione previdenziale sulla quale va operata la trattenuta.

Le SAP devono verificare il rispetto degli elementi di sostanza e forma. La circolare richiama inoltre l’obbligo, per le organizzazioni autorizzate, di utilizzare il codice previsto dall’allegato 1.

Pagamento diretto dell’integrazione salariale

Per i casi di integrazione salariale pagata direttamente dall’INPS, la disciplina è più specifica. Il datore di lavoro, contestualmente alla trasmissione dei dati per il pagamento diretto, deve comunicare all’Istituto:

  • il codice distintivo dell’associazione sindacale destinataria;
  • la percentuale del contributo sindacale.

Le deleghe rilasciate devono contenere anche l’autorizzazione a effettuare le trattenute sindacali previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991 e devono essere conservate dal datore di lavoro per eventuali verifiche. Fino alla presentazione delle nuove deleghe, possono conservare efficacia quelle già rilasciate per le trattenute sul salario, limitatamente ai casi di integrazione salariale a pagamento diretto, purché i relativi dati siano comunicati all’INPS insieme agli elenchi dei lavoratori aventi diritto.

La circolare prevede che, in tali casi, le SAP forniscano istruzioni alle aziende.

Validità, invalidità, contestazioni e revoca della delega

La delega è, in linea generale, irrevocabile e produce effetti sino al pagamento della prestazione richiesta. L’unica eccezione riguarda le prestazioni di durata superiore all’anno: per tali casi è possibile revocare la delega o presentarne una nuova entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello cui la revoca o la nuova delega si riferiscono.

Sono considerate invalide le deleghe:

  • non sottoscritte dal lavoratore;
  • prive del timbro dell’organizzazione sindacale;
  • prive della firma del legale rappresentante;
  • nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale, non correttamente comunicate dal datore di lavoro all’INPS insieme agli elenchi dei lavoratori.

Se un lavoratore dichiara formalmente di non aver rilasciato la delega, l’INPS interrompe la trattenuta dal mese successivo alla conoscenza della contestazione. L’organizzazione sindacale che ha beneficiato della trattenuta deve restituire le somme già riscosse.

La convenzione disciplina anche le ipotesi di revoca, annullamento o riduzione della prestazione: in tali casi la restituzione delle quote sindacali al titolare della prestazione è a carico dell’organizzazione sindacale delegataria, con esclusione di responsabilità dell’INPS. Il recupero di prestazioni indebitamente erogate avviene al lordo della trattenuta sindacale.

Misura del contributo sindacale

La quota associativa da trattenere deve essere indicata espressamente in percentuale nella delega. La percentuale deve essere uguale per tutti gli iscritti alla stessa organizzazione e per tipo di prestazione.

La convenzione contempla inoltre le seguenti ipotesi:

  • se la percentuale indicata nella delega è inferiore a quella preventivamente comunicata alla Direzione Generale, la delega è priva di effetto e va restituita alla federazione interessata;
  • se la percentuale è superiore, la delega produce effetti solo entro il limite della percentuale comunicata dalla federazione.

Procedure automatizzate e gestione dei flussi

Le procedure automatizzate per la liquidazione di C.I.G., C.I.S.O.A., disoccupazione e mobilità sono state modificate per acquisire e gestire le trattenute sindacali. Le funzioni interessate riguardano acquisizione, calcolo e stampa della documentazione di pagamento.

Da ciascun flusso elaborativo periferico vengono prodotte liste analitiche contenenti:

  • dati identificativi dei titolari delle prestazioni;
  • tipo di indennità liquidata;
  • importo della trattenuta effettuata.

Tali liste devono essere trasmesse alla CISNAL Sede Nazionale e alle organizzazioni sindacali delegatarie secondo le modalità dell’art. 5, commi 3 e 4, della convenzione e nei tempi concordati in sede locale. Successivamente, con elaborazioni semestrali sugli archivi centrali, vengono forniti alla CISNAL Nazionale tabulati riepilogativi dei dati trattati presso le SAP.

La Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica comunicherà la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative mediante messaggi distinti per ciascuna procedura di pagamento.

Rapporti con le strutture locali e coordinamento operativo

Per l’applicazione della convenzione a livello locale, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali delegatarie devono fare riferimento al responsabile dei rapporti con l’utenza e delle relazioni esterne. Tale funzionario assicura il raccordo con i responsabili degli uffici competenti per materia.

Le questioni non risolvibili in sede locale, nonché quelle di indirizzo e direttiva generale, devono essere sottoposte alla Direzione Generale - Segretariato per i rapporti con gli organismi di assistenza e patrocinio delle categorie di utenti.

Versamenti, spese del servizio e responsabilità

Le sedi INPS che liquidano le prestazioni versano alla CISNAL Nazionale gli importi delle trattenute operate, senza oneri di interessi, al netto delle spese del servizio e di eventuali somme non dovute già riversate. I versamenti avvengono tramite bonifico su apposito conto corrente bancario intestato alla CISNAL Nazionale.

La determinazione delle spese del servizio di esazione avviene ogni tre anni sulla base dei costi diretti. La quota delle spese generali annuali è determinata dal Comitato Esecutivo dell’INPS. I costi del primo anno del triennio sono poi aggiornati negli anni successivi in base all’indice del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati. Se i dati necessari non sono ancora disponibili, si applica la misura dell’anno precedente, con conguaglio successivo.

In prima applicazione:

  • la previsione triennale decorre dal 1 gennaio 1994;
  • fino alla nuova determinazione dei costi si applicano quelli già previsti dalla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 1077 del 4 dicembre 1989 per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola.

L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione dell’accordo. Tutto ciò che concerne il rapporto associativo, incluse le restituzioni delle quote ai titolari delle prestazioni, resta nel rapporto diretto tra Confederazione e lavoratori. Le spese sostenute dall’Istituto per eventuali controversie giudiziarie sulla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione sono rimborsate dall’organizzazione sindacale su semplice presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione e rinnovo

L’accordo è impegnativo dalla data di stipulazione e ha validità fino al 31 dicembre 1993. Si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicare con raccomandata A/R entro il 30 giugno di ciascun anno. È inoltre prevista la possibilità di revisione su richiesta di una delle parti stipulanti, qualora in sede di esecuzione si renda necessario apportare aggiunte o modifiche.

Domicilio delle parti

Ai fini dell’applicazione dell’accordo, le parti eleggono domicilio:

  • per l’INPS, in Viale Ciro il Grande 21, Roma;
  • per la Confederazione CISNAL, in Via Principe Amedeo 42, Roma.

Tabella codici allegata

La circolare richiama infine la tabella dei codici per le trattenute sindacali ex art. 18 L. 223/1991, con la codifica della Confederazione CISNAL e delle relative categorie, tra cui alimentazione, carta e stampa, chimici, costruzioni, energia, metalmeccanici, spettacolo, telecomunicazioni, tessili, coltivatori, lavoratori agricoli, coloni e mezzadri, autoferrotranvieri, mare, trasporti, terziario, sicurezza civile, assicuratori, credito, enti locali, enti pubblici, ferrovie, poste, sanità, scuola/università, statali, vigili del fuoco e pensionati.

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione attua l’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che estende ai lavoratori beneficiari di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione non agricola il diritto di versare i contributi associativi sindacali tramite trattenuta sulla prestazione. Possono avvalersene i titolari dei trattamenti indicati e le organizzazioni sindacali aderenti alla CISNAL elencate nella tabella allegato 1, previa autorizzazione della Direzione Generale INPS. Restano escluse dalla convenzione le trattenute su pensioni e su disoccupazione agricola, che continuano a essere regolate dalle convenzioni specifiche già vigenti.

Delega personale e requisiti formali

Il versamento avviene solo mediante delega personale, volontaria e sottoscritta dal titolare della prestazione. La delega deve riportare anche timbro dell’organizzazione delegataria e firma del legale rappresentante, oltre al codice dell’organizzazione sindacale. La delega è incorporata nel modulo di domanda della prestazione; fino all’adozione dei nuovi moduli, deve comunque essere presentata contestualmente alla domanda e contenere tutti i dati utili, compresi generalità del delegante, prestazione interessata e misura del contributo.

Pagamento diretto dell’integrazione salariale

Nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe e conservare i documenti per eventuali verifiche. Le deleghe già rilasciate per trattenute sul salario possono produrre effetti anche sulla corrispondente indennità, fino a quando non siano presentate nuove deleghe con l’esplicita autorizzazione alla trattenuta sindacale. Il datore di lavoro deve indicare il codice dell’associazione destinataria e la percentuale del contributo negli elenchi o nei modelli utilizzati per il pagamento diretto.

Validità, contestazioni, revoca e restituzioni

Sono inefficaci le deleghe prive della sottoscrizione del lavoratore o del timbro/firma dell’organizzazione sindacale, nonché quelle non correttamente comunicate nei casi di pagamento diretto. Se il lavoratore contesta formalmente di non aver rilasciato la delega, l’INPS interrompe la trattenuta dal mese successivo e l’organizzazione sindacale restituisce quanto già riscosso. La delega è in linea generale irrevocabile e si esaurisce con il pagamento della prestazione, salvo per le prestazioni di durata superiore all’anno, per le quali revoca o nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente. In caso di revoca, annullamento o riduzione della prestazione, la restituzione delle quote resta a carico dell’organizzazione sindacale, mentre l’INPS è estraneo al rapporto associativo.

Misura del contributo sindacale

La quota da trattenere deve essere indicata espressamente in percentuale nella delega, in misura uguale per tutti gli iscritti alla medesima organizzazione e per tipo di prestazione. La convenzione disciplina anche le ipotesi di percentuale inferiore o superiore a quella comunicata preventivamente alla Direzione Generale da ciascuna organizzazione autorizzata.

Procedure automatizzate e flussi informativi

Le procedure informatiche di liquidazione di CIG, CIGS, disoccupazione e mobilità sono state adeguate per acquisire, calcolare e stampare le trattenute sindacali. Dai flussi periferici vengono prodotti elenchi analitici con dati identificativi dei beneficiari, tipo di prestazione e importo trattenuto, da inviare alla CISNAL Nazionale e alle organizzazioni delegatarie secondo le modalità e i tempi previsti. Sono inoltre previsti tabulati riepilogativi semestrali elaborati sugli archivi centrali.

Rapporti locali, versamenti e costi del servizio

A livello locale i rappresentanti delle organizzazioni sindacali devono fare riferimento al responsabile dei rapporti con l’utenza e delle relazioni esterne, che coordina gli uffici competenti; le questioni non risolvibili localmente sono rimesse alla Direzione Generale. Le sedi INPS versano alla CISNAL Nazionale gli importi trattenuti, senza interessi, tramite bonifico su conto dedicato, con tempistiche distinte a seconda che la prestazione sia pagata direttamente dall’Istituto o tramite organo erogatore. Le spese del servizio di esazione sono determinate triennalmente sui costi diretti, con aggiornamento secondo l’indice del costo della vita; in prima applicazione la decorrenza è anticipata al 1 gennaio 1994 e, in attesa della nuova determinazione, si applicano i costi già fissati per la riscossione sulle prestazioni di disoccupazione agricola.

Responsabilità, durata e rinnovo della convenzione

L’INPS è sollevato da responsabilità verso terzi per l’applicazione dell’accordo; i profili del rapporto associativo, comprese eventuali restituzioni delle quote, restano tra organizzazione sindacale e lavoratore. Le controversie giudiziarie connesse alla convenzione danno luogo al rimborso delle spese sostenute dall’Istituto su semplice nota specifica. L’accordo è efficace dalla data di stipula e vale fino al 31 dicembre 1993, con rinnovo tacito annuale salvo disdetta entro il 30 giugno di ciascun anno e possibilità di revisione su richiesta di una delle parti.

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