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Circolare

Circolare numero 55 del 1-3-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica i valori di riferimento da usare per la liquidazione delle indennità di malattia, maternità e dell’assicurazione tubercolosi quando gli eventi indennizzabili sono calcolati su periodi di paga compresi nell’anno 1993. I criteri variano a seconda della categoria di lavoratori: soci di cooperative, lavoratori agricoli a tempo determinato, addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratrici autonome del settore agricolo, commerciale e artigiano. Sono indicati importi giornalieri o retribuzioni convenzionali da assumere come base di calcolo, nonché alcune precisazioni su applicazione provvisoria, conguaglio e adeguamenti successivi.

Importi giornalieri 1993 per malattia, maternità e tubercolosi

Importi giornalieri 1993 per le prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi

La circolare fornisce le basi di calcolo da utilizzare per la liquidazione delle indennità di malattia, maternità e dell’assicurazione tubercolosi quando gli eventi indennizzabili sono riferiti a periodi di paga compresi nell’anno 1993. Le indicazioni sono differenziate per categoria di lavoratori e precisano, in alcuni casi, se il calcolo debba avvenire su valori provvisori, conguagliabili o soggetti a successivo adeguamento.

Soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4, la circolare stabilisce che le prestazioni economiche previdenziali relative a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga inclusi nell’anno 1993 devono essere liquidate, nella misura percentuale prevista, su una base giornaliera di L. 30.640.

Viene precisato che tale importo costituisce una retribuzione minima e che resta comunque salvo l’eventuale adeguamento a un livello superiore che dovesse essere successivamente stabilito dai relativi decreti. Le sedi sono invitate a dare notizia della disposizione alle società e agli enti cooperativi interessati e a disporre le necessarie integrazioni per le prestazioni già liquidate con misure precedenti, sempre con riferimento a malattia, maternità e assicurazione tubercolosi per eventi dell’anno 1993.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, in attesa della pubblicazione dei decreti sui salari convenzionali validi per l’anno in corso, le indennità di malattia, maternità e tubercolosi devono essere calcolate in via provvisoria e salvo conguaglio sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore per il 1992, come richiamate dalla circolare n. 207 del 10 agosto 1992.

La circolare specifica inoltre che, con riguardo all’indennità dell’assicurazione tubercolosi, questi criteri valgono per i primi 180 giorni di assistenza.

Addetti ai servizi domestici e familiari

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, dal 1 gennaio 1993 le retribuzioni orarie convenzionali risultano variate in relazione all’andamento dell’indice del costo della vita, in applicazione dell’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come previsto dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895.

Ai fini delle prestazioni di maternità da erogare sulla base di retribuzioni del 1993, la circolare indica le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

  • L. 4.380 per retribuzioni effettive fino a L. 6.200;
  • L. 6.200 per retribuzioni effettive fino a L. 9.290;
  • L. 9.290 per retribuzioni effettive superiori a L. 9.290.

Per l’indennità giornaliera antitubercolare viene precisato che tali retribuzioni orarie convenzionali non rilevano, poiché la prestazione è corrisposta in misura fissa.

Lavoratrici autonome agricole, commerciali e artigiane

Per gli eventi indennizzabili con inizio nel 1993, ai fini del calcolo delle prestazioni previste dalla legge n. 546/1987, devono essere presi a riferimento i seguenti importi:

  • L. 45.880 per le lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1992 per gli operai agricoli a tempo indeterminato;
  • L. 48.780 per le lavoratrici autonome artigiane, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1993 per la qualifica di impiegato dell’artigianato;
  • L. 42.730 per le lavoratrici autonome esercenti attività commerciali, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1993 per la qualifica di impiegato del commercio.

La circolare richiama, a supporto, le precedenti circolari e note normative indicate nelle annotazioni finali, senza introdurre ulteriori criteri applicativi oltre quelli riportati.

Punti principali

Soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi riferite a eventi con periodi di paga nell’anno 1993 deve avvenire sulla base di L. 30.640 giornaliere, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dalla normativa richiamata. Resta salvo l’eventuale adeguamento a importi superiori che dovessero essere stabiliti successivamente. Le sedi devono informare le società e gli enti interessati e procedere alle eventuali integrazioni delle prestazioni già liquidate con misure precedenti.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, in attesa dei decreti sui salari convenzionali per l’anno in corso, le indennità di malattia, maternità e tubercolosi vanno calcolate provvisoriamente e salvo conguaglio sulle retribuzioni convenzionali in vigore per il 1992. Per l’indennità antitubercolare tali criteri valgono per i primi 180 giorni di assistenza.

Addetti ai servizi domestici e familiari

Dal 1 gennaio 1993 le retribuzioni orarie convenzionali sono aggiornate in base alle variazioni dell’indice del costo della vita. Per le prestazioni di maternità da erogare sulla base di retribuzioni del 1993, le fasce indicate sono: L. 4.380 per retribuzioni effettive fino a L. 6.200; L. 6.200 per retribuzioni effettive fino a L. 9.290; L. 9.290 per retribuzioni effettive superiori a L. 9.290. L’indennità giornaliera antitubercolare non dipende da tali retribuzioni convenzionali perché è corrisposta in misura fissa.

Lavoratrici autonome agricole, commerciali e artigiane

Per gli eventi indennizzabili iniziati nel 1993, ai fini delle prestazioni previste dalla legge n. 546/1987, devono essere assunti i seguenti parametri: L. 45.880 per coltivatrici dirette, colone e mezzadre; L. 48.780 per lavoratrici autonome artigiane; L. 42.730 per lavoratrici autonome esercenti attività commerciali. Gli importi corrispondono ai limiti minimi di retribuzione giornaliera richiamati per ciascuna categoria.

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