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Circolare

Circolare numero 56 del 2-3-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la rivalutazione, con decorrenza 1 gennaio 1993, dei limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni per i lavoratori autonomi e i pensionati delle gestioni speciali. La rivalutazione è effettuata sulla base del tasso di inflazione programmato 1992 pari al 4,5% e viene tradotta in tabelle distinte secondo composizione del nucleo familiare e particolari condizioni soggettive, con incrementi del 10%, 50% o 60% in alcuni casi specifici. Sono inoltre richiamate le definizioni di figli e genitori equiparati e l’obbligo per le sedi di diffondere il contenuto della circolare alle categorie interessate.

Rivalutazione 1993 dei limiti di reddito familiare per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione

Rivalutazione 1993 dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione

La circolare disciplina l’aggiornamento, con effetto dal 1 gennaio 1993, dei limiti di reddito familiare rilevanti per la cessazione o la riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Essa si fonda sul tasso di inflazione annuo programmato, assunto per il 1992 nella misura del 4,5%, e traduce tale rivalutazione in apposite tabelle applicative per i lavoratori autonomi e per i pensionati delle gestioni speciali.

Criterio di rivalutazione

Ai fini dell’aggiornamento annuale dei limiti di reddito familiare, la circolare richiama il principio secondo cui la rivalutazione deve avvenire in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire mille superiori. Secondo le precisazioni ministeriali richiamate, il parametro da assumere è quello indicato nella relazione previsionale e programmatica relativa all’anno precedente la rivalutazione. Per il 1992 tale tasso è stato pari al 4,5%.

Ambito soggettivo di applicazione

Le tabelle allegate si applicano, dal 1 gennaio 1993, ai soggetti esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare. In particolare, la circolare precisa che esse rilevano, in relazione alle istruzioni impartite con la circolare n. 182 del 15 luglio 1992, per:

  • i lavoratori autonomi: coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le eventuali giornate di lavoro agricolo dipendente, caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, armatori e proprietari armatori imbarcati;
  • i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, ai quali continuano ad applicarsi le specifiche norme in materia di assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione.

Tabella generale dei limiti di reddito

L’allegato 1 contiene la tabella base per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione. La tabella riguarda la generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli cui si applicano le tabelle successive. Per ciascuna composizione del nucleo familiare sono indicati:

  • il reddito annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati;
  • il reddito annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione.

I valori riportati sono, per il nucleo di 1 persona, 11.614.000 lire; per 2 persone, 19.274.000 lire e 23.082.000 lire; per 3 persone, 24.782.000 lire e 29.676.000 lire; per 4 persone, 29.598.000 lire e 35.445.000 lire; per 5 persone, 34.417.000 lire e 41.216.000 lire; per 6 persone, 39.005.000 lire e 46.711.000 lire; per 7 o più persone, 43.594.000 lire e 52.207.000 lire.

Le note precisano che, per l’applicazione della tabella, sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge; sono invece esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l’interessato fu affidato come esposto; restano esclusi nonni e bisnonni. L’ipotesi richiamata dalla nota (**) riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

Maggiorazione del 10% per particolari condizioni personali

L’allegato 2 si applica ai soggetti cui si corrispondono assegni familiari o quote di maggiorazione per figli ed equiparati minori e che si trovino in una delle seguenti condizioni: vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile. In tali casi i limiti di reddito sono aumentati del 10% rispetto alla tabella base.

I limiti risultanti sono:

  • 1 persona: 12.775.000 lire;
  • 2 persone: 21.204.000 lire e 25.390.000 lire;
  • 3 persone: 27.260.000 lire e 32.644.000 lire;
  • 4 persone: 32.559.000 lire e 38.990.000 lire;
  • 5 persone: 37.856.000 lire e 45.338.000 lire;
  • 6 persone: 42.906.000 lire e 51.382.000 lire;
  • 7 o più persone: 47.952.000 lire e 57.426.000 lire.

Anche qui valgono le medesime definizioni di figli e genitori equiparati riportate nella nota dell’allegato.

Maggiorazione del 50% per nuclei con persone totalmente inabili

L’allegato 3 riguarda i nuclei familiari nei quali siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. Per tali nuclei i limiti sono incrementati del 50%.

I valori indicati sono:

  • 1 persona: 17.418.000 lire;
  • 2 persone: 28.910.000 lire e 34.622.000 lire;
  • 3 persone: 37.170.000 lire e 44.513.000 lire;
  • 4 persone: 44.398.000 lire e 53.167.000 lire;
  • 5 persone: 51.622.000 lire e 61.823.000 lire;
  • 6 persone: 58.506.000 lire e 70.066.000 lire;
  • 7 o più persone: 65.389.000 lire e 78.308.000 lire.

La tabella utilizza la medesima nozione di figli e genitori equiparati e richiama, per il caso singolare, il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

Maggiorazione del 60% per condizioni cumulate

L’allegato 4 disciplina il caso in cui ricorrano congiuntamente le condizioni personali previste dall’allegato 2 e la presenza nel nucleo di persone totalmente inabili previste dall’allegato 3. In tale ipotesi la rivalutazione dei limiti è del 60%.

I limiti risultanti sono:

  • 1 persona: 18.580.000 lire;
  • 2 persone: 30.838.000 lire e 36.930.000 lire;
  • 3 persone: 39.648.000 lire e 47.480.000 lire;
  • 4 persone: 47.356.000 lire e 56.713.000 lire;
  • 5 persone: 55.064.000 lire e 65.943.000 lire;
  • 6 persone: 62.407.000 lire e 74.735.000 lire;
  • 7 o più persone: 69.747.000 lire e 83.528.000 lire.

La nota precisa che, per questa tabella, i figli e i genitori equiparati sono quelli già individuati negli allegati precedenti e che l’ipotesi del caso singolare riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

Diffusione della circolare

La circolare dispone infine che le sedi informino del contenuto le associazioni di categoria dei lavoratori interessati, i consulenti del lavoro, gli enti di patronato e le organizzazioni sindacali, così da assicurare la corretta applicazione delle tabelle dal 1 gennaio 1993.

Punti principali

Criterio di rivalutazione dei limiti di reddito

Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari o delle quote di maggiorazione delle pensioni, i limiti di reddito familiare sono rivalutati ogni anno in misura pari al tasso di inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire mille superiori. Per l’anno 1992 il tasso assunto è pari al 4,5%, indicato nella relazione previsionale e programmatica relativa all’anno precedente la rivalutazione.

Ambito di applicazione delle tabelle dal 1 gennaio 1993

Le tabelle allegate si applicano, dal 1 gennaio 1993, ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare. In particolare, riguardano i lavoratori autonomi indicati nella circolare (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 giornate di lavoro agricolo dipendente, caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, armatori e proprietari armatori imbarcati) e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche normative sugli assegni familiari e sulle quote di maggiorazione di pensione.

Tabelle base per nucleo familiare

L’allegato 1 riporta i limiti di reddito annuale oltre i quali cessano, per i nuclei familiari di diversa composizione, la corresponsione degli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione. Per la generalità dei soggetti interessati sono indicati due valori: uno per la cessazione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, e uno per la cessazione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione. I limiti crescono in funzione del numero di componenti del nucleo, da 11.614.000 lire per 1 persona fino a 43.594.000 lire e 52.207.000 lire per 7 o più persone, secondo la voce applicabile.

Incremento del 10% per alcune condizioni soggettive

L’allegato 2 prevede una maggiorazione del 10% dei limiti per i soggetti cui si corrispondono assegni o quote per figli ed equiparati minori e che si trovino in condizioni di vedovanza, divorzio, separazione legale, abbandono, celibato o nubiltà. In tali casi i limiti partono da 12.775.000 lire per 1 persona e arrivano a 47.952.000 lire e 57.426.000 lire per 7 o più persone, con le due soglie distinte per il primo figlio/genitori a carico ed equiparati e per tutti gli assegni.

Incremento del 50% per nuclei con persone totalmente inabili

L’allegato 3 si applica ai soggetti nel cui nucleo familiare vi siano persone, attribuibili ai trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. In tale ipotesi i limiti sono aumentati del 50%: la soglia per 1 persona è pari a 17.418.000 lire e, per 7 o più persone, arrivano a 65.389.000 lire e 78.308.000 lire. Anche qui sono distinti i valori per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati e quelli per la cessazione di tutti gli assegni.

Incremento del 60% per condizioni soggettive e inabilità

L’allegato 4 cumula le condizioni dell’allegato 2 con quella dell’allegato 3: riguarda i soggetti con figli minori ed equiparati e in stato di vedovanza, divorzio, separazione legale, celibato o nubiltà, abbandono, nonché i nuclei con persone totalmente inabili. In questo caso i limiti sono aumentati del 60%, con valori che vanno da 18.580.000 lire per 1 persona a 69.747.000 lire e 83.528.000 lire per 7 o più persone.

Definizione di figli e genitori equiparati

Le note agli allegati precisano che sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge; restano esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna e le persone alle quali l’interessato fu affidato come esposto; restano esclusi nonni e bisnonni.

Ipotesi del titolare unico superstite

Le note di chiusura degli allegati distinguono il caso del titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare, per alcune tabelle, e quello del titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare, per altre tabelle, ai fini dell’applicazione della soglia corrispondente alla composizione del nucleo.

Comunicazioni alle categorie interessate

Le sedi sono invitate a portare il contenuto della circolare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli enti di patronato e delle organizzazioni sindacali.

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