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Circolare

Circolare numero 62 del 8-3-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dà conto dell’ordinanza n. 2316 del 29 gennaio 1993, pubblicata in G.U. n. 26 del 2 febbraio 1993, con cui viene prorogata al 31 luglio 1993 la sospensione degli obblighi contributivi già sospesi dall’ordinanza n. 2301/1992 per il periodo 13 dicembre 1990 - 31 dicembre 1992. La proroga riguarda anche il recupero rateale dei contributi, i modelli DM 10, le denunce annuali 01/M e il "condono" ex art. 3 D.L. n. 10/1991. Viene inoltre chiarito che i versamenti già eseguiti non sono rimborsabili e che, per il recupero dei contributi sospesi, seguirà un successivo provvedimento entro il 31 marzo 1993.

Ulteriore proroga al 31 luglio 1993 degli adempimenti e versamenti contributivi sospesi per il periodo 13 dicembre 1990 - 31 dicembre 1992

Proroga degli obblighi contributivi sospesi

La circolare prende atto dell’ordinanza n. 2316 del 29 gennaio 1993 del Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993. Il provvedimento estende fino al 31 luglio 1993 la sospensione degli obblighi contributivi già interessati dall’ordinanza n. 2301 del 29 luglio 1992, con riferimento al periodo 13 dicembre 1990 - 31 dicembre 1992.

Ambito di applicazione della proroga

Per quanto di competenza dell’Istituto, restano sospesi fino al 31 luglio 1993 gli adempimenti contributivi relativi al periodo indicato. Il differimento opera per tutti i termini di adempimento che scadono entro tale data e riguarda anche il recupero dei contributi, che secondo il meccanismo originario sarebbe dovuto avvenire in 12 rate mensili uguali e consecutive a decorrere da gennaio 1993.

Effetti sui versamenti già eseguiti

La circolare precisa che eventuali versamenti effettuati nonostante la proroga non possono essere chiesti in restituzione e restano definitivamente acquisiti dall’Istituto.

Modelli DM 10

Per i datori di lavoro che effettuano i versamenti mediante modelli DM 10, restano sospesi fino al 31 luglio 1993 i versamenti dei DM scaduti nel periodo 13 dicembre 1990 - 31 dicembre 1992. Tuttavia, a decorrere dal DM 10 relativo al mese di dicembre 1992, i versamenti devono essere eseguiti alle normali scadenze di legge. La presentazione dei modelli DM 10 relativi al periodo sospeso, che doveva avvenire entro il 2 gennaio 1993, è prorogata al 1 agosto 1993.

Denunce annuali 01/M e supporti magnetici

Il differimento degli adempimenti contributivi riguarda anche le denunce annuali dei modelli 01/M. Di conseguenza, la presentazione dei modelli 01/M di competenza degli anni 1990 e 1991 dovrà essere effettuata improrogabilmente entro il 1 agosto 1993 da tutte le aziende, comprese quelle che si avvalgono di supporti magnetici.

Condono ex art. 3 D.L. n. 10/1991

È inoltre differito al 1 agosto 1993 il "condono" di cui all’art. 3 del D.L. 29 marzo 1991, n. 10, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166.

Altri soggetti interessati

La proroga si estende anche alla contribuzione dovuta da artigiani e commercianti, dagli addetti ai lavori domestici e familiari e dai cittadini non mutuati, sempre per la parte rimasta sospesa per effetto dell’ordinanza n. 2301/1992 nel periodo 13 dicembre 1990 - 31 dicembre 1992.

Futuro provvedimento sulle modalità di recupero

Infine, la circolare segnala che l’art. 2 dell’ordinanza prevede l’emanazione, entro il 31 marzo 1993, di un apposito provvedimento che definirà le modalità di recupero dei contributi sospesi.

Punti principali

Proroga della sospensione contributiva

L’ordinanza n. 2316/1993 dispone l’ulteriore proroga fino al 31 luglio 1993 degli obblighi contributivi rimasti sospesi per effetto dell’ordinanza n. 2301/1992, limitatamente al periodo 13 dicembre 1990 - 31 dicembre 1992 e ai termini di adempimento che scadono entro il 31 luglio 1993.

Effetti per la materia di competenza dell’Istituto

Restano sospesi fino al 31 luglio 1993 gli adempimenti contributivi relativi al periodo sospeso. È inoltre sospeso il recupero dei contributi, che originariamente doveva avvenire in 12 rate mensili uguali e consecutive a partire da gennaio 1993. I versamenti già effettuati non possono essere richiesti in restituzione e restano acquisiti dall’Istituto.

Disposizioni per i modelli DM 10

Per i datori di lavoro che versano tramite modelli DM 10, restano sospesi fino al 31 luglio 1993 i versamenti dei DM scaduti nel periodo 13 dicembre 1990 - 31 dicembre 1992. Dal DM 10 relativo al mese di dicembre 1992 i versamenti devono invece essere effettuati alle normali scadenze di legge. La presentazione dei DM 10 relativi al periodo sospeso, originariamente prevista entro il 2 gennaio 1993, è prorogata al 1 agosto 1993.

Proroga delle denunce annuali 01/M

Il differimento riguarda anche le denunce annuali dei modelli 01/M: la presentazione dei modelli di competenza degli anni 1990 e 1991 deve essere effettuata improrogabilmente entro il 1 agosto 1993, anche da parte delle aziende che utilizzano supporti magnetici.

Differimento del condono

È differito al 1 agosto 1993 anche il "condono" previsto dall’art. 3 del D.L. 29 marzo 1991, n. 10, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166.

Soggetti ulteriormente interessati

La proroga si applica anche alla contribuzione dovuta da artigiani e commercianti, addetti ai lavori domestici e familiari e cittadini non mutuati, se rimasta sospesa per effetto dell’ordinanza n. 2301/1992 nel periodo 13 dicembre 1990 - 31 dicembre 1992.

Successivo provvedimento sul recupero

L’ordinanza prevede, all’art. 2, che entro il 31 marzo 1993 sarà emanato un apposito provvedimento per definire le modalità di recupero dei contributi sospesi.

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