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Sentenza

Sentenza del 29/03/2019 n. 8823 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRAP dei redditi professionali conseguiti nel 2006, chiedendo il rimborso di 16.117 euro versati a tale titolo. Sosteneva di aver svolto l'attività esclusivamente come collaboratore esterno presso lo studio legale dell'Avv. Marco M., utilizzandone gratuitamente i locali e le dotazioni, senza essere titolare di una propria autonoma organizzazione. I beni strumentali personali erano limitati a quelli normalmente indispensabili per l'attività professionale e i compensi corrisposti a tirocinanti e collaboratori occasionali non dimostravano, secondo il ricorrente, l'esistenza di una struttura organizzata propria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi relativi alla violazione delle norme sull'autonoma organizzazione e alla motivazione della sentenza d'appello. Ha stabilito che il professionista non è soggetto a IRAP quando opera all'interno di una struttura organizzativa riferibile ad altri, senza esserne il responsabile, e utilizza soltanto beni strumentali ordinari e indispensabili. Il valore elevato dei compensi e l'entità delle spese, da soli, non provano l'esistenza di un'autonoma organizzazione. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario del contribuente e riconoscendo il diritto al rimborso. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2

    presupposto per l'assoggettamento all'imposta è "l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla prestazione di servizi"

    L'IRAP è dovuta dal lavoratore autonomo soltanto quando l'attività sia esercitata attraverso un'autonoma organizzazione, cioè una struttura idonea a potenziare la capacità produttiva del professionista.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. c)

    applicabile alle "persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate ... esercenti arti e professioni"

    La norma individua tra i soggetti potenzialmente assoggettati a IRAP le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ma l'imposta opera solo in presenza del requisito sostanziale dell'autonoma organizzazione.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Le presunzioni devono fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto, compensi e costi non erano sufficienti, da soli, a dimostrare l'autonoma organizzazione.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001

    L'IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto da una struttura organizzativa ulteriore rispetto alla mera attività personale del professionista; non colpisce semplicemente il reddito individuale.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 9451 del 2016

    L'autonoma organizzazione ricorre quando il professionista è responsabile della struttura e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre l'ordinario supporto meramente segretariale o esecutivo.

Massime di principio

  • Un professionista non è soggetto a IRAP se svolge stabilmente la propria attività all'interno di una struttura organizzata e gestita da un altro soggetto, senza esserne responsabile sul piano organizzativo.
  • L'utilizzo di computer, arredi, autovettura e altri strumenti ordinari normalmente necessari per esercitare la professione non integra, di per sé, un'autonoma organizzazione.
  • La presenza di collaboratori o dipendenti può determinare l'assoggettamento a IRAP solo se il lavoro altrui è non occasionale e supera il supporto meramente segretariale o esecutivo ordinario.
  • Compensi professionali elevati, costi consistenti o un elevato volume d'affari non dimostrano automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione: occorre verificare concretamente chi controlla la struttura e se essa incrementa la produttività oltre l'apporto personale del professionista.
  • In una richiesta di rimborso IRAP, è importante documentare che locali, personale, strumenti e organizzazione fanno capo a terzi e che il contribuente non dispone di una struttura autonoma propria.

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