Sentenza del 29/03/2019 n. 8823 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRAP dei redditi professionali conseguiti nel 2006, chiedendo il rimborso di 16.117 euro versati a tale titolo. Sosteneva di aver svolto l'attività esclusivamente come collaboratore esterno presso lo studio legale dell'Avv. Marco M., utilizzandone gratuitamente i locali e le dotazioni, senza essere titolare di una propria autonoma organizzazione. I beni strumentali personali erano limitati a quelli normalmente indispensabili per l'attività professionale e i compensi corrisposti a tirocinanti e collaboratori occasionali non dimostravano, secondo il ricorrente, l'esistenza di una struttura organizzata propria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi relativi alla violazione delle norme sull'autonoma organizzazione e alla motivazione della sentenza d'appello. Ha stabilito che il professionista non è soggetto a IRAP quando opera all'interno di una struttura organizzativa riferibile ad altri, senza esserne il responsabile, e utilizza soltanto beni strumentali ordinari e indispensabili. Il valore elevato dei compensi e l'entità delle spese, da soli, non provano l'esistenza di un'autonoma organizzazione. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario del contribuente e riconoscendo il diritto al rimborso. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2
presupposto per l'assoggettamento all'imposta è "l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla prestazione di servizi"
L'IRAP è dovuta dal lavoratore autonomo soltanto quando l'attività sia esercitata attraverso un'autonoma organizzazione, cioè una struttura idonea a potenziare la capacità produttiva del professionista.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. c)
applicabile alle "persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate ... esercenti arti e professioni"
La norma individua tra i soggetti potenzialmente assoggettati a IRAP le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ma l'imposta opera solo in presenza del requisito sostanziale dell'autonoma organizzazione.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Le presunzioni devono fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto, compensi e costi non erano sufficienti, da soli, a dimostrare l'autonoma organizzazione.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001
L'IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto da una struttura organizzativa ulteriore rispetto alla mera attività personale del professionista; non colpisce semplicemente il reddito individuale.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 9451 del 2016
L'autonoma organizzazione ricorre quando il professionista è responsabile della struttura e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre l'ordinario supporto meramente segretariale o esecutivo.
Massime di principio
- Un professionista non è soggetto a IRAP se svolge stabilmente la propria attività all'interno di una struttura organizzata e gestita da un altro soggetto, senza esserne responsabile sul piano organizzativo.
- L'utilizzo di computer, arredi, autovettura e altri strumenti ordinari normalmente necessari per esercitare la professione non integra, di per sé, un'autonoma organizzazione.
- La presenza di collaboratori o dipendenti può determinare l'assoggettamento a IRAP solo se il lavoro altrui è non occasionale e supera il supporto meramente segretariale o esecutivo ordinario.
- Compensi professionali elevati, costi consistenti o un elevato volume d'affari non dimostrano automaticamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione: occorre verificare concretamente chi controlla la struttura e se essa incrementa la produttività oltre l'apporto personale del professionista.
- In una richiesta di rimborso IRAP, è importante documentare che locali, personale, strumenti e organizzazione fanno capo a terzi e che il contribuente non dispone di una struttura autonoma propria.
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