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Sentenza

Sentenza del 13/04/2015 n. 2152 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Cosa giudicata formale - Diritto di credito - Termini - Prescrizione ordinaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mancata impugnazione della cartella entro i termini di legge ha prodotto la definitività della pretesa. Di conseguenza, il termine di prescrizione applicabile decorre dalla notifica della cartella e, anche se il credito originario era soggetto a un termine più breve, si applica la prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2953 c.c. Il ricorso è pertanto risultato infondato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli effetti della mancata impugnazione di una cartella di pagamento regolarmente notificata. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il credito fosse soggetto al termine di prescrizione più breve previsto dalla sua natura originaria. La decisione ha invece ritenuto che la cartella non impugnata renda definitiva la pretesa e trasformi il relativo credito, ai fini della prescrizione, in un credito ordinario soggetto al termine decennale previsto dall’art. 2953 c.c.

Norme richiamate

  • Art. 2953 del codice civile

    I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

    La norma è stata applicata estensivamente agli effetti della cartella di pagamento non impugnata: la definitività della pretesa derivante dalla mancata opposizione comporta l’assoggettamento del credito al termine ordinario decennale, decorrente dalla notifica della cartella.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento regolarmente notificata deve essere impugnata entro il termine previsto dalla legge; in mancanza, la pretesa diventa definitiva.
  • La mancata impugnazione può incidere non solo sull’esistenza del debito, ma anche sul termine di prescrizione applicabile.
  • Per il credito risultante da una cartella non opposta, il termine di prescrizione ordinariamente applicabile è quello decennale previsto dall’art. 2953 c.c., con decorrenza dalla notifica della cartella.
  • La definitività della cartella non impedisce di contestare eventuali fatti successivi, come l’inesistenza della notifica, l’avvenuto pagamento, l’annullamento del debito o la prescrizione maturata dopo la notifica.
  • Prima di eccepire la prescrizione è quindi necessario verificare la data e la regolarità della notifica della cartella, l’eventuale presentazione di ricorsi e gli atti successivi idonei a interrompere il decorso del termine.

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