Sentenza del 31/08/2023 n. 25509 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. contestava l'applicazione del prelievo supplementare del 10% previsto dall'art. 33 del Dl n. 78 del 2010 sull'Irpef, sostenendo che la sua società datrice di lavoro, Lazard Srl, non rientrasse nel settore finanziario ai fini dell'imposta addizionale, essendo una società di consulenza e non svolgendo attività finanziaria rivolta al pubblico. L'Amministrazione finanziaria negava il rimborso, sostenendo che il settore finanziario doveva essere interpretato in senso ampio, includendo anche società non esclusivamente finanziarie, facendo riferimento a norme e direttive europee e nazionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva dato ragione al contribuente. La Corte ha affermato che il concetto di "settore finanziario" ai fini dell'art. 33 del Dl n. 78 del 2010 deve essere interpretato in senso ampio e socio-economico, includendo anche società che svolgono attività di consulenza finanziaria, poiché anche queste possono generare effetti economici potenzialmente distorsivi per la stabilità finanziaria, che la norma vuole prevenire. Pertanto, la Lazard Srl rientra nel settore finanziario e l'addizionale del 10% è dovuta. Il ricorso del contribuente è stato rigettato.
Norme richiamate
D.L. n. 78 del 2010, art. 33
In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento.
Il settore finanziario va inteso in senso ampio e socio-economico, includendo anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza o che svolgano attività rivolta al pubblico, considerando l'ampio intento preventivo della norma volto a scoraggiare comportamenti potenzialmente distorsivi della stabilità finanziaria.
D.Lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), art. 59 e art. 106
Definizione delle società finanziarie e intermediari finanziari autorizzati
La Corte ha escluso un rinvio recettizio alla definizione di settore finanziario contenuta nel TUB, ritenendo che l'art. 33 del D.L. 78/2010 non richiami espressamente tali norme e che pertanto il concetto di settore finanziario da essa previsto non coincide necessariamente con quello del TUB.
Direttiva 2013/36/UE
La norma si inserisce in un contesto internazionale e comunitario che mira a prevenire pratiche retributive che possano compromettere la stabilità finanziaria, con la finalità di regolamentare la remunerazione nel settore finanziario in senso ampio.
Sentenza Corte Costituzionale n. 201 del 2014
Ha ritenuto legittima la norma, sottolineando che la categoria soggetta all'imposizione è circoscritta ai dirigenti con potenziale attività speculativa in grado di compromettere la stabilità finanziaria, senza definire però ulteriormente la nozione di settore finanziario.
Massime di principio
- Il concetto di "settore finanziario" ai fini fiscali può essere più ampio delle definizioni tecniche di legge bancaria e può includere soggetti che, pur non essendo intermediari finanziari regolamentati, svolgono attività che possono influenzare il mercato finanziario, come società di consulenza finanziaria.
- La finalità preventiva e socio-economica della norma impone un'interpretazione ampia per includere tutti i soggetti la cui remunerazione variabile potrebbe incentivare comportamenti rischiosi per la stabilità finanziaria.
- Non è necessario che il soggetto svolga attività finanziaria rivolta al pubblico o sia sottoposto a vigilanza bancaria per rientrare nel settore finanziario ai fini dell'applicazione dell'addizionale prevista dall'art. 33 D.L. 78/2010.
- In caso di dubbio, la qualificazione fiscale deve considerare la funzione e l'effetto potenziale dell'attività economica piuttosto che la mera appartenenza formale a categorie giuridiche specifiche.
- La giurisprudenza tende a rifiutare interpretazioni restrittive che limitino la platea dei soggetti passivi solo agli intermediari finanziari vigilati, privilegiando un approccio funzionale e teleologico.
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