Sentenza del 31/08/2023 n. 25540 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno di imposta (Omissis) formato dopo verbale di constatazione: contestata la deducibilità di costi infragruppo fra Drytech, Polomar e la capogruppo A.A. AG Holding (inerenza e documentazione delle prestazioni), nonché la ripresa a tassazione in capo al sig. A.A. di compensi/assegni a lui intestati e prelievi di cassa ritenuti indeducibili e non giustificati; censurate altresì le sanzioni applicate. I ricorrenti hanno dedotto vizio di motivazione, violazione di norme tributarie e di termini di decadenza, erronea qualificazione di sopravvenienze e usi illegittimi di presunzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito circa la mancata dimostrazione dell'inerenza dei costi infragruppo (descrizioni fatture generiche e indeterminabilità dell'utilità per la controllata), ha confermato che le sopravvenienze attive sono tassabili quando emergono con certezza in bilancio, ha escluso la violazione dei termini impositivi indicati dai ricorrenti e ha ritenuto legittima l'applicazione delle sanzioni in ragione della gravità dell'infrazione (non necessariamente fondate sulla recidiva). I motivi di ricorso che sollevavano questioni di merito sono stati dichiarati inammissibili o infondati. Condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio e liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate di Euro 13.000,00, oltre oneri prenotati a debito; confermato l'obbligo di eventuale contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Prevede la possibilità per la parte contribuente di produrre osservazioni in sede di verifica; qui richiamata come fase procedimentale in cui Drytech aveva formulato osservazioni con parziale acquiescenza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Richiamato nella censura riguardo la decadenza del potere impositivo; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla decadenza perché le poste formatesi in anni precedenti sono state valutate come sopravvenienze emergenti in bilancio.
Codice Civile, art. 2727
Richiamato in relazione alla presunzione di veridicità delle scritture contabili; la Corte ha distinto fra veridicità formale della documentazione e sua idoneità a provare l'inerenza dei costi.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 88
Citato nella prima parte del ricorso in tema di qualificazione di sopravvenienze attive; la Corte richiama la normativa sulla tassazione delle sopravvenienze e la loro ricorrenza in bilancio.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 55
Interpretato nel senso che la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio costituisce sopravvenienza attiva tassabile nell'esercizio in cui emerge con certezza.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109
Richiamato dalla difesa in relazione al trattamento dei risconti; la Corte ha condiviso la qualificazione delle garanzie come rischio futuro (fondo rischi) e non come risconto passivo deducibile nell'esercizio.
D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 13 e 14
Norme sulle sanzioni tributarie richiamate nella censura: la Corte ha ritenuto legittima l'irrogazione delle sanzioni per la gravità del comportamento, con applicazione delle percentuali sull'imposta evasa.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3, 5, 7, 16, 17
Richiamati in tema di procedimento sanzionatorio e termini; la Corte ha respinto le censure sulla carenza del momento soggettivo e sulla tipicità del fatto, ritenendo che gli elementi di gravità e modalità del comportamento permettono di desumere responsabilità.
Costituzione, art. 27
Citando il principio della responsabilità penale? (la menzione è stata inserita dalla parte ricorrente fra i riferimenti normativi); non rilevante per l'esito tributario, la Corte non ha ritenuto che il richiamo costituzionale altersse la legittimità delle sanzioni amministrativo-tributarie.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Norme del processo tributario richiamate in materia di motivazione e valutazione dei mezzi di prova; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sul merito probatorio e la sufficienza della motivazione.
Codice di Procedura Civile, art. 360, nn. 3, 4, 5
Richiamato come base delle censure in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione, ultravpetizione). La Corte ha applicato la giurisprudenza che limita il sindacato della Cassazione ai profili di interpretazione di diritto e alle anomalie motivazionali gravi, escludendo il riesame del merito probatorio.
Codice di Procedura Civile, artt. 112 e 155
Richiamati nella difesa circa le modalità dell'onere probatorio e l'apprezzamento delle prove; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella scelta delle prove da ritenere più idonee.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e 1 bis
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto degli ulteriori presupposti per l'eventuale versamento del contributo da parte del ricorrente.
Codice Civile, art. 2729
Richiamato in tema di valore probatorio delle scritture contabili e delle controdeduzioni; la Corte ha distinto fra valore formale dei documenti e relativa idoneità a provare l'inerenza.
Massime di principio
- Onere della prova sull'inerenza dei costi infragruppo grava sulla società che li deduce: occorre documentare l'utilità effettiva o potenziale ricevuta e renderla determinabile.
- Descrizioni generiche o 'indeterminate' nelle fatture possono giustificare la disconoscibilità del costo per indeterminabilità dell'oggetto e quindi la disallowance fiscale.
- La sopravvenienza attiva è tassabile nell'esercizio in cui la posta emerge con certezza in bilancio, anche se riferibile a esercizi precedenti.
- La Corte di legittimità limita il proprio controllo ai profili giuridici e alle anomalie gravi della motivazione; non rivede liberamente la valutazione della prova fatta dal giudice di merito.
- Le sanzioni tributarie possono essere confermate sulla base della gravità e delle modalità dell'illecito, non solo sulla recidiva; elementi fattuali che mostrino modalità elusive o non tracciate rafforzano la legittimità delle sanzioni.
- Pagamento di somme tramite assegni intestati a persone fisiche anziché a società o prelievi di cassa inesposti possono essere valutati come elementi probatori dalla quale desumere emolumenti non dichiarati, purché il giudice di merito formuli una motivazione adeguata.
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