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Sentenza

Sentenza n. 5964/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del 13 ottobre 2025 di rigetto dell'istanza di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato identificata con NA5608297346 e munita di codice di registrazione P-NA/L/Q/2023/112637; - degli atti presupposti e connessi; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da C.f. Metal S.r.l. il 3/8/2026: - del provvedimento prot. n. 0199827 emesso il 13/05/2026 e notificato in pari data di rigetto dell’istanza di rilascio di nullaosta al lavoro subordinato identificata con PNA/L/Q/2023/112637; - del provvedimento di revoca della riconvocazione notificato a mezzo pec del 15/05/2026; - degli atti presupposti e connessi.

Giustizia amministrativa202600028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dinieghi del 13 ottobre 2025 e del 13 maggio 2026 del nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero, nonché revoca della convocazione della società e del lavoratore per il 21 maggio 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego del 13 ottobre 2025 del nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore extracomunitario e, con motivi aggiunti, il nuovo diniego del 13 maggio 2026 e la comunicazione del 15 maggio 2026 di revoca della convocazione fissata per il 21 maggio. In relazione al primo diniego ha dedotto, da un lato, violazione dell’art. 44 d.l. 73/2022, difetto e insufficienza di motivazione ed eccesso di potere: l’amministrazione avrebbe ignorato l’asseverazione professionale attestante la congruità della capacità patrimoniale ed economico-finanziaria dell’impresa, il fatturato e la concreta tipologia dei rapporti richiesti, compreso il contratto proposto per il lavoratore, a tempo determinato per cinque mesi e venti ore settimanali. La società ha inoltre riferito che il lavoratore era l’unico richiedente ad avere ottenuto il visto d’ingresso e che il fatturato era aumentato, indicando circa un milione di euro per il 2025. Dall’altro, ha dedotto violazione dell’art. 7 d.lgs. 268/1998, carenza istruttoria ed eccesso di potere per la contestata mancata presentazione della ricevuta relativa all’invio del certificato di idoneità alloggiativa: in assenza di un commissariato nel Comune di San Gennaro Vesuviano, la documentazione sarebbe stata trasmessa al sindaco, quale ufficiale di governo, il 26 agosto 2025, entro il termine indicato, e l’alloggio risultava attestato come idoneo. Contro il diniego del 13 maggio 2026 la società ha dedotto difetto di motivazione e istruttoria, violazione dell’art. 44 d.l. 73/2022 e della l. 241/1990 ed elusione dell’ordinanza cautelare del TAR: l’ITL avrebbe limitato la valutazione alla dichiarazione dei redditi 2022, pari a € 85.927, e a un salario medio di € 16.500, senza considerare fatturato, solidità aziendale, tipologia e durata del contratto part-time, il fatto che si chiedeva in concreto il nulla osta per il solo lavoratore in causa e che non erano stati assunti neppure i cinque lavoratori reputati compatibili con la capacità dell’impresa. Ha infine contestato l’inesistenza o illegittimità della revoca della convocazione per carenza dei requisiti minimi dell’atto amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando entrambi i dinieghi. Quanto al primo motivo del ricorso originario, ha ravvisato difetto di istruttoria e motivazione: non risultava valutata in modo complessivo la capacità economica del datore di lavoro, in rapporto al fatturato, al numero delle richieste e alla concreta tipologia dei rapporti, inclusi il contratto di cinque mesi e venti ore settimanali e la circostanza che il lavoratore interessato fosse l’unico ad avere ottenuto il visto. Ha precisato che, in presenza di richieste plurime, non sono ammissibili meri automatismi di sommatoria del fatturato o del reddito imponibile di € 30.000 annui per ciascun lavoratore, dovendosi formulare un giudizio complessivo sulla congruità della capacità economica, sulla solidità dell’impresa e sulla sostenibilità delle assunzioni. Ha accolto anche il secondo motivo originario: documentata l’assenza di un commissariato nel Comune, la documentazione alloggiativa era stata presentata al sindaco quale ufficiale di governo. Ha accolto il primo motivo aggiunto contro il diniego del 13 maggio 2026, rilevando che la Prefettura si era limitata a recepire il parere negativo dell’ITL, fondato sui redditi 2022 e sul salario medio 2021-2025, senza un’adeguata valutazione e motivazione sul fatturato, sulla concreta capacità assunzionale, sulla durata e sull’orario del contratto, sul numero effettivo di lavoratori per i quali si chiedeva il nulla osta e sulla nota integrativa della società. Il secondo motivo aggiunto, relativo alla revoca della convocazione, è stato assorbito perché riferito a un atto meramente conseguenziale e a una convocazione ormai superata. Spese compensate per le peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 44 d.l. 73/2022

    Si ricorda, infatti, che, come affermato da condivisa giurisprudenza in materia, nel caso di richieste plurime di assunzione va esclusa l’applicabilità di meri meccanismi di sommatoria del fatturato/reddito imponibile di 30.000 euro annui per ogni lavoratore da assumere mentre va effettuato un complessivo giudizio sulla congruità della capacità economica del datore di lavoro, solidità dell’impresa e sostenibilità degli oneri della futura assunzione, tenendo conto anche del fatturato e della tipologia di lavoro per il quale si chiede il nulla osta (cfr. tra le altre Tar Emilia Romagna, Bologna, sent. n. 1008 del 2025; Tar Lombardia, Milano, sent. n. 3823 del 2025; Tar Puglia, Bari, sent. n. 127 del 2019; Tar Toscana, Firenze, sent. n. 1522 del 2010).

    La verifica della capacità assunzionale non può basarsi su un automatismo che richieda una soglia di reddito o fatturato per ciascun lavoratore; deve consistere in una valutazione complessiva della capacità economica e della solidità dell’impresa e della sostenibilità degli oneri, considerando fatturato e caratteristiche concrete del lavoro richiesto.

  • art. 7 d.lgs. 268/1998

    Fondate sono anche le censure di cui al secondo motivo del ricorso introduttivo, considerato che il ricorrente ha documentato che, non essendovi il presidio di commissariato di pubblica sicurezza nel comune di San Gennaro Vesuviano, ha comunque presentato la documentazione alloggiativa al sindaco del medesimo comune quale ufficiale di governo.

    Nel caso concreto, in mancanza di un presidio di commissariato nel comune di residenza, la presentazione della documentazione alloggiativa al sindaco quale ufficiale di governo è stata ritenuta idonea, sicché la contestazione dell’omessa trasmissione al commissariato non giustificava il diniego.

Massime di principio

  • Nelle procedure di nulla osta al lavoro subordinato, quando siano presentate richieste plurime di assunzione, la capacità assunzionale del datore di lavoro va valutata con un giudizio complessivo sulla capacità economica, sulla solidità dell’impresa e sulla sostenibilità degli oneri, considerando il fatturato e la tipologia concreta dei rapporti richiesti; non sono sufficienti automatismi fondati su una soglia di reddito o fatturato per ciascun lavoratore.
  • Il provvedimento che nega il nulla osta per insufficiente capacità economica è viziato da difetto di istruttoria e motivazione se non dà conto della valutazione del fatturato, del numero effettivo delle assunzioni richieste e delle caratteristiche del singolo rapporto, quali durata e orario, né risponde agli elementi integrativi presentati dal datore di lavoro.
  • Quando nel comune di residenza manca un presidio di commissariato di pubblica sicurezza, la documentazione alloggiativa presentata al sindaco quale ufficiale di governo può assolvere, nel caso esaminato, l’onere documentale contestato dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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