Cassazione Civile, Ordinanza n. 31776/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia tra un correntista e un istituto di credito riguardava rapporti bancari relativi a un conto corrente e a un conto anticipi. La Corte d'Appello di Salerno aveva accolto solo parzialmente l'appello del correntista, riformando in parte la decisione di primo grado e accertando il credito della banca in misura minore rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale per il conto corrente, confermando invece il saldo debitore del conto anticipi. Avverso tale sentenza il correntista ha proposto ricorso per cassazione; successivamente, però, ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver definito la vertenza in via transattiva. La rinuncia non risulta notificata alla banca controricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, valorizzando l'intervenuta transazione tra le parti. Ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, si perfeziona quando la controparte ne abbia conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche senza notificazione, e produce l'estinzione del processo indipendentemente dall'accettazione. Non sono state disposte spese per l'accordo transattivo intervenuto in corso di causa. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato non si applica quando il giudizio di impugnazione viene dichiarato estinto per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio: il processo si estingue se la controparte ne ha conoscenza prima dell'udienza, anche in assenza di formale notificazione.
- L'accettazione della rinuncia da parte della controparte non è condizione di efficacia dell'atto ai fini dell'estinzione del giudizio; può rilevare solo per la regolazione delle spese.
- In caso di estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia, non trova applicazione l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per la parte impugnante non vittoriosa.
- Se le parti hanno definito la controversia in via transattiva in corso di causa, il giudice può prendere atto della rinuncia e dichiarare l'estinzione del processo, senza provvedere sulle spese quando ciò sia giustificato dall'accordo intervenuto.
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