Cassazione Penale, Ordinanza n. 11664/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per due episodi di truffa, uno consumato e uno tentato, indicati come capo a e capo c. Con il ricorso si deducevano tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per truffa consumata e tentata; mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; mancata riqualificazione delle condotte come meri illeciti civilistici. La Corte osserva che i motivi, pur formalmente prospettati come vizi di legittimità, mirano in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e il giudizio di merito già compiuti in modo conforme dai giudici di primo e secondo grado. Le censure vengono ritenute non specifiche e meramente apparenti, perché non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata, in particolare sul contenuto delle disposizioni impartite ai dipendenti, sul riferimento alle vittime come soggetti delle forze dell'ordine in pensione, sulla genericità delle allegazioni in ordine al contenuto delle chiamate e sul carattere organizzato e articolato della condotta, che escludeva la particolare tenuità. Per questo il ricorso viene dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità deriva dal fatto che i motivi erano sostanzialmente diretti a una rivalutazione del merito e riproducevano doglianze già esaminate e respinte in appello con motivazione ritenuta congrua. Non vi è stata modifica della decisione di merito, che resta quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità per truffa consumata e tentata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione del carattere organizzato e articolato della condotta contestata, incompatibile con la minima offensività richiesta dall'istituto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente rubricate come violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e del fatto già compiuta in modo conforme dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la riproposizione di doglianze già dedotte in appello, senza misurarsi con le argomentazioni decisorie, integra un motivo apparente e non specifico.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti un assetto organizzato e articolato, perché tali elementi sono incompatibili con una valutazione di minima offensività.
- La qualificazione di una condotta come illecito penale, anziché civilistico, può essere mantenuta quando dagli elementi fattuali emerge un disvalore penalmente rilevante non riducibile a mero inadempimento o controversia privatistica.
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