Cassazione Civile, Ordinanza n. 31985/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenzionato)
La controversia
Una società concessionaria del Comune aveva stipulato con un operatore privato una convenzione di diritto comune per l’affidamento dei servizi di autorimozione e di blocco ruote. La società sosteneva che la convenzione le attribuisse il diritto di trattenere il 10% del corrispettivo fatturato dalla ditta convenzionata per tutti i servizi svolti; poiché, secondo la sua ricostruzione, l’operatore aveva incassato direttamente e integralmente gli importi relativi al servizio di blocco ruote senza riversare la percentuale dovuta, chiedeva il pagamento delle somme corrispondenti, dopo aver inviato diffida ad adempiere e ottenuto la risoluzione del rapporto. In primo grado la domanda era stata accolta nei limiti di euro 30.503,47, mentre in appello la decisione era stata riformata con rigetto della domanda. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, tutti incentrati sull’erronea interpretazione della convenzione: violazione degli artt. 4 e 7, lettura restrittiva del meccanismo di fatturazione, mancato riconoscimento di una prestazione organizzativa e di coordinamento resa dalla concessionaria anche per il blocco ruote, erronea valutazione del comportamento successivo delle parti e mancato rilievo di elementi istruttori e di atti amministrativi sopravvenuti. Ha inoltre denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo relativo al momento in cui sarebbe stata avanzata la pretesa economica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse compiuto un accertamento di merito plausibile e logicamente coerente della volontà contrattuale, valorizzando le diverse modalità di incasso previste dalla convenzione: pagamento diretto alla concessionaria per l’autorimozione e pagamento diretto alla ditta per il blocco ruote. Da ciò ha tratto la conclusione che il meccanismo di fatturazione e trattenuta del 10% riguardasse i soli servizi effettivamente fatturabili alla concessionaria, cioè quelli di rimozione, e non anche il blocco ruote, per il quale mancava un corrispondente flusso di fatturazione verso la concessionaria. Ha inoltre osservato che le censure di ricorso miravano in sostanza a un riesame del merito e non si confrontavano in modo specifico con i canoni ermeneutici asseritamente violati. La memoria depositata non ha introdotto elementi nuovi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1454 c.c.
diffida ex art. 1454 c.c.
è richiamato come base della diffida ad adempiere inviata prima della risoluzione del rapporto
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
viene richiamato il procedimento camerale accelerato che ha condotto alla declaratoria di inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato
si applica il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione illogica o incongrua.
- La censura per violazione delle regole ermeneutiche deve indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo, non essendo sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo contrattuale.
- Quando di una clausola siano possibili più interpretazioni, non è consentito in cassazione lamentare che il giudice abbia privilegiato una soluzione plausibile diversa da quella prospettata dalla parte.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto storico è stato comunque considerato, sia pure con esito valutativo sfavorevole alla parte, oppure se la censura mira soltanto a sollecitare una nuova valutazione del merito.
- Gli atti amministrativi sopravvenuti rispetto alla stipula del contratto non possono essere usati come parametro interpretativo della comune volontà originaria delle parti, se la controversia riguarda diritti maturati in un periodo anteriore alla loro adozione.
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