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Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 12130 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di rettifica con cui erano stati recuperati dazi e IVA relativi alle importazioni di tonno effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 dalla (OMISSIS). Il ricorso si fondava, tra l'altro, sulla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, sul difetto di motivazione dell'avviso per mancata allegazione della documentazione OLAF, sull'errata applicazione della disciplina dell'origine preferenziale e sull'applicabilità dell'art. 220, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento CE n. 2913/1992, in tema di errore dell'autorità doganale e buona fede dell'importatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il contraddittorio preventivo, pur obbligatorio in materia di tributi armonizzati, non comporta automaticamente la nullità dell'atto in assenza della prova concreta che il contraddittorio avrebbe condotto a un risultato diverso. Ha inoltre ritenuto sufficientemente motivato l'avviso, poiché riportava gli elementi essenziali delle indagini OLAF, la cui documentazione riservata non doveva necessariamente essere allegata. Nel merito, ha confermato che il tonno non beneficiava del regime preferenziale, poiché pescato da navi ed equipaggi privi dei requisiti di nazionalità previsti dalla normativa applicabile ratione temporis. Ha escluso l'applicazione dell'art. 220, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento CE n. 2913/1992, poiché non si trattava di un errore dell'autorità doganale, ma di un'importazione in frode alle regole agevolative; spettava quindi all'importatore dimostrare una diligenza particolarmente qualificata. Le spese sono state integralmente compensate, ma il ricorrente è stato condannato al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 2

    Prevede il contraddittorio amministrativo preventivo in materia doganale. La sua violazione non determina automaticamente l'invalidità dell'atto: il contribuente deve dimostrare concretamente che il contraddittorio avrebbe potuto incidere sul contenuto della decisione.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41

    Riconosce il diritto a essere ascoltati nei procedimenti amministrativi; tale garanzia deve essere applicata secondo il principio della prova di resistenza, salvo che la legge preveda espressamente una sanzione di nullità.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    La disciplina del contraddittorio prevista per gli accessi e le verifiche fiscali non è automaticamente applicabile ai procedimenti doganali.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    L'atto impositivo deve essere motivato, ma la motivazione può richiamare altri atti per relationem, purché ne esponga gli elementi essenziali necessari all'esercizio del diritto di difesa.

  • Regolamento CE 25 maggio 1999, n. 1073

    Disciplina i poteri e le modalità delle indagini dell'OLAF. Il carattere riservato della documentazione OLAF non impedisce la validità dell'avviso quando questo riporta in modo sufficiente gli esiti dell'indagine utilizzati dall'amministrazione.

  • Regolamento CE 2 luglio 1993, n. 2454, art. 68, paragrafo 1, lettera f)

    Subordina il regime preferenziale per i prodotti ittici alla pesca effettuata con navi e, secondo la disciplina applicabile all'epoca, con equipaggio aventi i requisiti di nazionalità del Paese beneficiario.

  • Regolamento CE 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 220, paragrafo 2, lettera b)

    Consente di non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi quando l'errore è imputabile alle autorità doganali e l'importatore ha agito in buona fede. La disposizione non opera quando l'agevolazione deriva da una frode o da un'origine preferenziale inesistente scoperta tramite indagini, salvo prova di una diligenza particolarmente qualificata dell'importatore.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: il contribuente deve indicare e dimostrare quali difese o documenti avrebbe potuto presentare e come questi avrebbero potuto determinare un esito diverso.
  • Un avviso di rettifica è sufficientemente motivato se riporta gli elementi essenziali degli atti richiamati, anche quando tali atti non siano allegati; ciò può valere in particolare per documentazione riservata dell'OLAF.
  • Per beneficiare di un regime doganale preferenziale, l'importatore deve verificare concretamente il rispetto dei requisiti di origine e provenienza previsti dalla normativa vigente al momento dell'importazione.
  • La tutela prevista per l'errore dell'autorità doganale e la buona fede dell'importatore non si applica normalmente quando l'agevolazione è stata ottenuta sulla base di certificazioni inesatte o di una frode relativa all'origine della merce.
  • In presenza di un'attività imprenditoriale e di merci soggette a regimi preferenziali, sull'importatore grava un dovere di diligenza particolarmente elevato: non è sufficiente invocare la mera buona fede formale o l'affidamento nei certificati presentati.
  • La normativa successiva non può essere applicata retroattivamente per sanare la mancanza dei requisiti di origine richiesti dalla disciplina vigente negli anni oggetto di accertamento.

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