Circolare numero 63 del 11-3-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama gli uffici alla rigorosa osservanza della procedura sanzionatoria prevista dalla legge n. 689/1981, a seguito di rilievi emersi in verifiche amministrativo-contabili. Evidenzia criticità ricorrenti: ritardi nell’invio del rapporto agli Ispettorati del lavoro, uso improprio della notificazione al posto della contestazione immediata, accertamenti non ancora definiti al momento della contestazione, tempi eccessivi per l’ordinanza-ingiunzione e anomalie nella determinazione della sanzione. Vengono inoltre forniti chiarimenti sulla formazione dei ruoli e richiamata l’esigenza di una migliore organizzazione interna per garantire speditezza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.
Chiarimenti operativi sulla legge n. 689/1981: contestazione, notificazione, rapporto, ordinanza e ruoli
Chiarimenti operativi sulla legge n. 689/1981
La circolare interviene per richiamare gli uffici a una rigorosa applicazione della procedura sanzionatoria prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il provvedimento nasce dai rilievi emersi in sede di verifiche amministrativo-contabili, che hanno evidenziato ritardi, irregolarità procedurali e possibili pregiudizi per l’Erario.
Origine dell’intervento e problemi riscontrati
Il Ministero segnala che, presso diversi uffici, sono emersi comportamenti non conformi alle direttive già impartite in materia. In particolare, vengono richiamati:
- ritardi ingiustificati nell’attuazione della procedura amministrativa;
- disfunzioni che determinano il mancato introito dei proventi sanzionatori;
- conseguenti danni patrimoniali per l’erario;
- possibile inefficacia dell’azione punitiva nei confronti dei responsabili delle violazioni amministrative.
L’intervento mira quindi a riportare la procedura entro criteri di tempestività, completezza ed economicità.
Contestazione immediata e notificazione
La circolare insiste sul corretto rapporto tra contestazione immediata e notificazione ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/1981. Viene ribadito che la contestazione immediata costituisce la regola, mentre la notificazione è una soluzione residuale, ammessa solo quando la contestazione immediata sia oggettivamente impossibile.
In particolare:
- la motivata impossibilità della contestazione immediata deve risultare dal processo verbale;
- l’assenza del trasgressore può giustificare la notificazione;
- non è invece corretta la prassi di redigere l’atto direttamente in ufficio senza adeguata giustificazione;
- l’uso indiscriminato della notificazione appesantisce il procedimento e incide negativamente su efficienza ed economicità.
Viene inoltre precisato che, se la contestazione immediata non è possibile per tutti i soggetti coinvolti, essa va comunque eseguita nei confronti di coloro per i quali non sussiste l’impedimento.
Definizione dell’accertamento
Ai fini della validità della contestazione o notificazione, è essenziale che l’accertamento sia già definito. La circolare chiarisce che ciò avviene solo quando siano stati acquisiti:
- tutti gli elementi oggettivi costitutivi del fatto illecito;
- tutti gli elementi soggettivi relativi ai trasgressori;
- le generalità degli stessi.
Ulteriori accessi o richieste di dati, se finalizzati a recuperare i termini procedurali, sono considerati del tutto ingiustificabili. Per le ispezioni complesse, che richiedono più accessi, la regola è contestare le singole violazioni appena accertate; l’eventuale contestazione unica può essere valutata solo se la conclusione delle indagini è prevedibile in tempi brevi e non compromette i termini relativi alle singole infrazioni.
La circolare suggerisce anche di informare il datore di lavoro della pendenza degli accertamenti mediante atti interlocutori.
Trasmissione del rapporto
Uno dei punti più critici è il ritardo nella trasmissione del rapporto all’autorità competente. La circolare chiarisce che il rapporto deve essere inviato quanto prima dopo la scadenza del termine di 60 giorni concesso per il pagamento in misura ridotta.
Si precisa espressamente che:
- il termine di 30 giorni dell’art. 18 riguarda solo la presentazione degli scritti difensivi o delle memorie, compresa la richiesta formale di audizione;
- tale termine non riguarda la trasmissione del rapporto da parte dell’accertatore.
Il rapporto deve inoltre essere completo e contenere:
- una sintetica esposizione dei fatti contestati o notificati;
- ogni altro elemento utile alla valutazione;
- le fonti di prova delle violazioni.
Ordinanza-ingiunzione e sanzione
La circolare segnala che, in molti casi, il tempo tra la contestazione/notificazione e l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione si prolunga oltre quanto ragionevolmente necessario per l’istruttoria. Questo può comportare effetti distorsivi, poiché il trasgressore può preferire attendere l’ordinanza invece di pagare in misura ridotta; in alcuni casi, inoltre, la sanzione irrogata può risultare inferiore alla somma dovuta per il pagamento agevolato.
Pur ribadendo che la determinazione della sanzione resta affidata alla valutazione discrezionale dell’autorità decidente, la circolare invita i dirigenti degli Ispettorati provinciali ad adottare ogni misura utile per evitare tali inconvenienti e i correlati effetti negativi per l’Erario.
Determinazione della sanzione e uniformità dei criteri
La circolare richiama anche la circolare n. 121/88 sui criteri di calcolo della somma da ingiungere. Si sottolinea che, se la sanzione determinata in ordinanza-ingiunzione risulta non episodicamente inferiore alla sanzione in misura ridotta, ciò può essere sintomo di un procedimento non improntato a obiettività ed equità e quindi censurabile sotto il profilo amministrativo-contabile.
L’obiettivo del richiamo è garantire uniformità di indirizzo, senza comprimere il potere discrezionale dell’organo decidente.
Formazione dei ruoli
Per la formazione dei ruoli la circolare rinvia al D.M. 28 dicembre 1989 del Ministero delle Finanze, che prevede la consegna dei ruoli entro il 15 febbraio, 15 luglio, 15 settembre e 15 dicembre di ogni anno.
Viene chiarito che tali date non impongono una formazione trimestrale obbligatoria dei ruoli, ma indicano soltanto i momenti in cui i ruoli già formati possono essere trasmessi. Anche in questa fase devono essere evitati ritardi ingiustificati.
Organizzazione interna e conclusioni operative
In considerazione della complessità della materia, viene richiamata la struttura istituita dal D.M. 15 maggio 1991 di ristrutturazione degli Ispettorati del lavoro, articolata in una struttura di AREA con due settori. La circolare evidenzia l’esigenza di un rapporto armonico e sistematico tra tale struttura e le altre aree dell’ufficio, così da assicurare un iter ordinato, coerente e improntato a economicità ed efficienza.
Nel complesso, la circolare assume il valore di un forte richiamo organizzativo e procedurale: la correttezza formale degli atti, la tempestività degli adempimenti e la completezza degli accertamenti sono considerate condizioni essenziali per la validità della procedura sanzionatoria e per la tutela delle entrate pubbliche.
Punti principali
Origine dei chiarimenti e criticità riscontrate
La circolare nasce dalle osservazioni del Ministero e dei controlli amministrativo-contabili, che hanno evidenziato ritardi e disfunzioni nell’applicazione della legge n. 689/1981. Tali carenze possono determinare mancato introito delle sanzioni, danno erariale e, nei casi più gravi, impedire l’efficacia dell’azione punitiva verso gli autori delle violazioni amministrative.
Contestazione immediata e notificazione
Si ribadisce che, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/1981, la contestazione immediata ha priorità rispetto alla notificazione. La notificazione è legittima solo se la contestazione immediata non è possibile per motivata impossibilità, circostanza che deve risultare dal verbale. È criticata la prassi di redigere l’atto in ufficio e l’uso indiscriminato della notificazione, che appesantisce il procedimento. Se non è possibile contestare immediatamente a tutti i soggetti coinvolti, la contestazione va comunque fatta a quelli per i quali l’impossibilità non sussiste.
Definizione dell’accertamento
L’accertamento deve considerarsi definito solo quando siano stati acquisiti tutti gli elementi oggettivi del fatto illecito e quelli soggettivi relativi ai trasgressori, comprese le generalità. Ulteriori accessi o richieste di dati finalizzati solo a recuperare i termini sono considerati ingiustificabili. Per le ispezioni complesse, la regola è contestare le singole violazioni man mano che vengono accertate; la contestazione o notificazione unica è ammessa solo se la conclusione delle indagini è prevedibile in tempi brevi e non compromette i termini.
Trasmissione del rapporto all’autorità competente
La circolare denuncia ritardi e genericità del rapporto previsto dalla procedura sanzionatoria. La trasmissione deve avvenire il più presto possibile dopo la scadenza dei 60 giorni concessi per il pagamento in misura ridotta, senza confondere tale termine con i 30 giorni dell’art. 18, che riguardano invece gli scritti difensivi e la richiesta di audizione. Il rapporto deve contenere una sintetica esposizione dei fatti, gli elementi utili alla valutazione e le fonti di prova.
Emissione dell’ordinanza-ingiunzione e determinazione della sanzione
Viene segnalato che spesso decorre troppo tempo tra contestazione/notificazione e ordinanza-ingiunzione. Ciò può rendere meno conveniente il pagamento in misura ridotta e, talvolta, comportare che la sanzione ingiunta sia inferiore a quella ridotta, con possibili effetti negativi per l’Erario. Pur nel rispetto del potere discrezionale dell’autorità decidente, i dirigenti devono adottare misure per evitare tali inconvenienti. Si richiama anche la circolare n. 121/88 sui criteri di calcolo della somma da ingiungere.
Formazione dei ruoli
Per la formazione dei ruoli si fa riferimento al D.M. 28 dicembre 1989 del Ministero delle Finanze, che indica le date del 15 febbraio, 15 luglio, 15 settembre e 15 dicembre per la consegna. Tali date non impongono una cadenza trimestrale obbligatoria di formazione dei ruoli, ma individuano i momenti in cui i ruoli già formati possono essere trasmessi. Anche in questa fase devono essere evitati ritardi ingiustificati.
Esigenze organizzative interne
La circolare sottolinea l’opportunità di una struttura organizzativa armonica e coordinata, richiamando il D.M. 15 maggio 1991 di ristrutturazione degli Ispettorati del lavoro, che ha previsto una struttura di AREA articolata in due settori. L’obiettivo è assicurare uno svolgimento ordinato delle fasi procedurali, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza del servizio.
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