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Circolare

Circolare numero 67 del 17-3-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, se le commissioni mediche non si pronunciano entro 90 giorni dalla domanda, l’accertamento può essere effettuato in via provvisoria da un medico specialista della ASL, ai soli fini dei benefici previsti dall’art. 33 della L. 104/1992. L’attestazione provvisoria produce effetti fino al rilascio dell’accertamento definitivo della commissione e comunque per non più di un anno. La disposizione serve a sbloccare i casi in cui il mancato funzionamento delle commissioni impedisce ai dipendenti di ottenere le agevolazioni previste dalla legge.

Accertamento provvisorio dei benefici ex art. 33 L. 104/1992 in caso di mancata pronuncia delle commissioni mediche

Accertamento provvisorio per i benefici ex art. 33 L. 104/1992

La circolare illustra l’effetto dell’art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 45, con riferimento ai benefici previsti dall’art. 33 della legge n. 104/1992. La finalità è consentire l’accesso provvisorio alle agevolazioni nei casi in cui le commissioni mediche competenti non si pronuncino nei termini, evitando che il mancato funzionamento degli organi accertatori precluda ai dipendenti interessati il godimento dei diritti previsti dalla legge.

Presupposto per l’accertamento provvisorio

Se le commissioni mediche di cui all’art. 4 della L. n. 104/1992 non emettono un giudizio entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento può essere svolto in via provvisoria. L’adempimento è affidato a un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale dalla quale l’interessato è assistito.

Ambito di efficacia

L’accertamento provvisorio ha un ambito limitato: produce effetti esclusivamente ai fini dell’art. 33 della L. n. 104/1992. La circolare precisa che tale documentazione provvisoria sostituisce, dalla data del rilascio, quella che dovrà poi essere rilasciata dalle commissioni mediche competenti.

Durata dell’efficacia provvisoria

La validità dell’accertamento provvisorio cessa con l’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica. In ogni caso, la sua efficacia non può protrarsi oltre un anno dalla data di rilascio.

Funzione pratica della disposizione

La norma viene indicata come rimedio ai numerosi casi segnalati da diverse unità funzionali di dipendenti che non erano riusciti a ottenere le agevolazioni dell’art. 33 della L. n. 104/1992 per il mancato funzionamento delle commissioni mediche. I dipendenti interessati possono quindi presentare la documentazione prevista dall’art. 2 del D.L. n. 45/1993 in via provvisoria, ottenendo così un supporto temporaneo in attesa dell’accertamento definitivo.

Richiami alle precedenti istruzioni

La circolare richiama, quale precedente quadro interpretativo e applicativo, la circolare del 2 aprile 1992, n. 100, e il messaggio del 26 maggio n. 23774, entrambi relativi alle agevolazioni previste dall’art. 33 della L. n. 104/1992.

Punti principali

Base normativa e meccanismo provvisorio

Il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 45, ai commi 2 e 3 dell’art. 2, prevede che, trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza una pronuncia delle commissioni mediche di cui all’art. 4 della L. 104/1992, l’accertamento venga effettuato in via provvisoria da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale che assiste l’interessato. L’accertamento provvisorio opera solo ai fini dell’art. 33 della stessa legge.

Durata ed efficacia della documentazione provvisoria

L’accertamento provvisorio produce effetti fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica competente e, in ogni caso, non oltre un anno dal rilascio. La documentazione rilasciata in via provvisoria sostituisce quella che dovrà essere emessa dalle commissioni mediche ai sensi dell’art. 4 della L. 104/1992, limitatamente al periodo indicato.

Finalità applicativa per i dipendenti interessati

La norma è presentata come soluzione per i numerosi casi segnalati da diverse unità funzionali di dipendenti che non hanno potuto ottenere i benefici dell’art. 33 della L. 104/1992 a causa del mancato funzionamento delle commissioni mediche. I dipendenti interessati alle agevolazioni possono quindi presentare in via provvisoria la documentazione prevista dall’art. 2 del D.L. n. 45/1993 per accedere temporaneamente ai benefici.

Richiamo alle precedenti istruzioni

La circolare richiama l’art. 33 della L. 104/1992, già illustrato con circolare del 2 aprile 1992, n. 100, e con messaggio del 26 maggio n. 23774, collocando il nuovo intervento normativo nel quadro delle istruzioni già fornite in materia di agevolazioni ai lavoratori dipendenti.

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