Circolare numero 65 del 15-3-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e DIRP-CONFEDIR per l’effettuazione delle trattenute sindacali sulle pensioni degli iscritti, ai sensi dell’art. 23-octies della legge n. 485/1972. Vengono chiariti i soggetti ammessi, i requisiti e le modalità di validità della delega, la regola dell’unicità della delega, le decorrenze di delega e revoca, la misura del contributo, nonché i flussi operativi e finanziari tra INPS e organizzazione sindacale. Sono inoltre disciplinati rapporti locali e centrali, responsabilità, rimesse, spese e durata della convenzione.
Convenzione INPS-DIRP CONFEDIR per le trattenute sindacali sulle pensioni ex art. 23-octies L. 485/1972
Convenzione INPS-DIRP-CONFEDIR per la trattenuta sindacale sulle pensioni ex art. 23-octies L. 485/1972
La circolare dà conto della convenzione stipulata tra INPS e Federazione Nazionale Funzione Direttiva e Professionale Parastato (DIRP-CONFEDIR) per l’effettuazione delle trattenute sindacali sulle pensioni degli iscritti. Il documento illustra sia le regole sostanziali della convenzione, sia le istruzioni operative per la sua applicazione da parte delle strutture INPS.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina si applica ai titolari di pensione diretta, indiretta o di riversibilità erogata nell’ambito:
- dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
- di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.
Resta esclusa la pensione sociale, poiché l’art. 23-octies richiama esclusivamente pensioni derivanti da assicurazioni obbligatorie.
Requisiti della delega e controlli delle SAP
La delega alla trattenuta deve essere personale, volontaria e sottoscritta dal pensionato. Gli articoli 2 e 3 della convenzione precisano che la delega deve risultare conforme ai moduli concordati tra INPS e organizzazione sindacale e deve riportare gli elementi essenziali di forma e di sostanza.
In particolare, le SAP devono verificare che nella delega siano presenti:
- la firma dell’interessato;
- il timbro dell’organizzazione sindacale beneficiaria;
- la firma del rappresentante dell’organizzazione, come previsto nei fac-simile allegati.
Principio di unicità della delega
La convenzione afferma il principio per cui, per il medesimo periodo, può essere effettuata una sola trattenuta a favore di una sola organizzazione sindacale.
Se il pensionato rilascia più deleghe:
- vale la prima delega pervenuta agli uffici INPS;
- la delega successiva può produrre effetti solo se contiene l’esplicita revoca di quella precedente.
La regola mira a evitare sovrapposizioni e conflitti tra organizzazioni sindacali sul medesimo trattamento pensionistico.
Decorrenza della delega
La decorrenza varia a seconda del momento di presentazione:
- se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione;
- se è rilasciata da un soggetto già pensionato e perviene alla SAP competente entro il 30 settembre, produce effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- se perviene tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, produce effetti dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
Tali regole sono riportate sia nella circolare sia nell’art. 3 della convenzione.
Rinnovo tacito e revoca della delega
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca esplicita. Il semplice rilascio di una nuova delega a favore di un’altra organizzazione non vale come revoca implicita della precedente.
La revoca:
- deve pervenire alla SAP che ha in carico la pensione;
- può essere trasmessa con qualsiasi modalità idonea a farla pervenire, non necessariamente con raccomandata A/R;
- non richiede, ai fini di validità, la comunicazione per conoscenza all’organizzazione revocata.
La decorrenza della revoca segue le stesse finestre temporali previste per la delega:
- se perviene entro il 30 settembre, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- se perviene tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, ha effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
Misura del contributo sindacale
La misura della trattenuta non subisce innovazioni ed è determinata applicando aliquote differenziate all’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima compresa, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:
- 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio di esso;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo.
Il trattamento minimo da assumere a riferimento è quello in vigore nel mese cui si riferisce la rata pensionistica. Per le pensioni indirette e di riversibilità pagate con unico ordine a più contitolari, la trattenuta si calcola con le medesime modalità. La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega.
Rapporti finanziari, acconti e conguagli
Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 12 della convenzione regolano i rapporti finanziari tra INPS e organizzazione sindacale stipulante.
Gli acconti per le trattenute sulle pensioni in essere sono corrisposti mensilmente e commisurati a un tredicesimo del 95% dell’importo delle trattenute risultanti al 1° gennaio dell’anno di competenza, in sede di rinnovo degli ordinativi di pagamento.
Fino all’elaborazione dei dati necessari, e comunque non oltre aprile, gli acconti sono determinati in via provvisoria sulla base degli acconti dell’anno precedente, aumentati della percentuale di incremento del monte pensioni per effetto della perequazione automatica, compresa la dinamica salariale. I conguagli tra importi provvisori e importi definitivi sono effettuati contestualmente al pagamento del primo acconto determinato in via definitiva. Nel mese di dicembre sono erogati due acconti mensili.
Per le pensioni di nuova liquidazione, l’organizzazione riceve acconti quadrimestrali sulle trattenute operate dal primo pagamento e sulle rate successive dell’anno di liquidazione. L’acconto è determinato riducendo dell’5% l’importo delle trattenute dovute dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. I mesi di corresponsione sono rinviati a un successivo atto previsto dall’art. 13.
I conguagli tra acconti e trattenute effettivamente operate devono avvenire entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di trasferimento, senza interessi né altri oneri. Se prima di tale data risultano rilevazioni contabili pari almeno al 97% del totale, il conguaglio può essere effettuato su tale base, con successiva rideterminazione degli importi.
Spese del servizio di esazione
Le spese per il servizio svolto dall’Istituto sono calcolate ogni tre anni sulla base dei costi diretti rilevati, comprensivi della quota di partecipazione alle spese generali annuali secondo quanto stabilito dal Comitato Esecutivo INPS.
Per gli anni successivi al primo del triennio, i costi sono aggiornati applicando la variazione dell’indice del costo della vita per le famiglie degli operai e degli impiegati registrata nell’anno precedente rispetto a quello ancora precedente. In attesa dei dati necessari, le spese restano quelle dell’anno precedente, con successivo conguaglio.
È prevista la possibilità di rideterminare il costo anche fuori dalla scadenza triennale, se sopravvengono elementi oggettivi che rendano il costo non più corrispondente all’onere effettivo. Il rimborso avviene mediante trattenute sui versamenti da corrispondere e gli importi sono soggetti alle imposte vigenti al momento della liquidazione. La revisione triennale ha effetto dal 1° gennaio 1994; nel frattempo continua ad applicarsi la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 1077 del 19 ottobre 1989.
Modalità operative locali
Per le deleghe non rilasciate contestualmente alla domanda di pensione, le SAP devono concordare con i rappresentanti locali DIRP-CONFEDIR la periodicità di presentazione, evitando comunque concentrazioni nel mese di settembre.
Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in due copie, una delle quali viene restituita dalla SAP con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, unitamente alla copia della delega, fa fede in caso di contestazione circa l’avvenuta presentazione.
È ammessa anche la trasmissione di elenchi e deleghe su supporti magnetici, purché idonei all’acquisizione automatizzata secondo le procedure della sede; le caratteristiche tecnico-funzionali dei supporti devono essere definite dalla sede stessa.
Fornitura di elenchi e flussi informativi
A livello locale, le SAP devono fornire alla struttura provinciale della Federazione stipulante, con periodicità da concordare, l’elenco delle deleghe attivate e di quelle non attivate, specificando per queste ultime il motivo della mancata attivazione nei limiti delle risultanze dell’elaborazione automatica.
Devono inoltre essere trasmessi:
- l’elenco delle deleghe concomitanti alla domanda di pensione e operanti dalla data di decorrenza della pensione, entro la fine di aprile, agosto e dicembre di ogni anno;
- l’elenco delle revoche pervenute entro il 30 settembre dell’anno precedente e acquisite, con l’indicazione della decorrenza della cessazione della trattenuta, entro il 31 gennaio.
A livello centrale, la Direzione Generale INPS fornisce alla sede centrale della Federazione l’elenco generale nominativo, articolato per SAP, delle pensioni in essere al 1° gennaio di ogni anno con trattenuta attiva. Tale adempimento non è più di competenza delle sedi periferiche. Le strutture locali della Federazione ricevono copia dell’elenco degli iscritti al 1° gennaio della rispettiva struttura centrale.
Sono inoltre trasmessi, sempre a livello centrale, i tabulati economici con l’ammontare delle trattenute disposte con gli ordinativi di pagamento delle pensioni emessi in sede di rinnovo annuale e delle variazioni dovute a revoche e nuove deleghe con effetto dall’inizio dello stesso anno.
Responsabilità dell’INPS e rapporti con l’organizzazione sindacale
L’INPS è estraneo ai rapporti tra pensionati e organizzazione sindacale. La Federazione stipulante esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti, in particolare per controversie sull’effettiva validità, regolarità o efficacia della delega.
In caso di contestazioni, la Federazione si obbliga a rifondere all’INPS ogni eventuale danno o effetto negativo conseguente.
Durata della convenzione e clausole finali
La convenzione ha validità annuale a decorrere dal 1° gennaio 1993 e si intende tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno.
Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti alla convenzione sono a carico dell’organizzazione sindacale firmataria. Le modalità operative di dettaglio sono demandate a un atto separato da concordarsi tra la Direzione Generale INPS e la organizzazione sindacale stipulante.
Punti principali
Ambito soggettivo
Possono avvalersi della trattenuta sindacale i titolari di pensione diretta, indiretta o di riversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Restano esclusi i titolari di pensione sociale, poiché la disciplina riguarda solo pensioni derivanti da assicurazioni obbligatorie.
Delega: requisiti, unicità e decorrenza
La delega deve essere personale, volontaria e sottoscritta dal pensionato, con i requisiti formali previsti dai moduli concordati tra INPS e organizzazione sindacale. È richiesta la firma del pensionato e del rappresentante sindacale, nonché il timbro dell’organizzazione. Vale il principio dell’unicità della delega: per ogni periodo può operare una sola trattenuta a favore di una sola organizzazione; in caso di più deleghe, rileva la prima pervenuta salvo revoca espressa della precedente. La delega presentata con la domanda di pensione decorre dalla data di decorrenza della pensione; quella di pensionato già in essere decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo se arriva entro il 30 settembre, oppure dal 1° gennaio del secondo anno successivo se arriva tra 1° ottobre e 31 dicembre.
Revoca e rinnovo
La delega si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo revoca espressa pervenuta alla sede INPS competente. Il rilascio di una nuova delega non vale come revoca implicita della precedente. La revoca può essere presentata con qualsiasi modalità idonea a far pervenire l’atto alla SAP; non è necessario l’invio con raccomandata A/R né la comunicazione per conoscenza all’organizzazione revocata. Anche la revoca segue regole di decorrenza analoghe alla delega: se perviene entro il 30 settembre produce effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, se perviene dal 1° ottobre al 31 dicembre dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
Misura del contributo sindacale
La trattenuta è calcolata sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima compresa, al netto dei trattamenti di famiglia, secondo aliquote differenziate: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e non oltre il doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo. Per le pensioni indirette o di riversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta si applica con le medesime modalità.
Flussi finanziari e rimesse
La convenzione disciplina acconti mensili sulle trattenute già in essere, acconti quadrimestrali per le nuove liquidazioni, conguagli successivi e spese del servizio di esazione. Gli acconti mensili sono pari a un tredicesimo del 95% delle trattenute sulle pensioni in essere al 1° gennaio; in via provvisoria, fino all’elaborazione dei dati e comunque non oltre aprile, si applica un criterio basato sugli acconti dell’anno precedente maggiorati della perequazione. Le rimesse all’organizzazione sindacale sono effettuate dalla sede centrale secondo le modalità indicate dalla stessa, con esonero dell’INPS da responsabilità per ritardi dovuti a difficoltà operative.
Rapporti operativi e responsabilità
Le SAP devono coordinarsi con i rappresentanti locali della federazione per la presentazione delle deleghe non contestuali alle domande di pensione, evitando concentrazioni nel mese di settembre. La documentazione va accompagnata da elenchi in duplice copia e può essere trasmessa anche su supporti magnetici, secondo caratteristiche tecniche definite dalla sede. L’INPS è sollevato da responsabilità nei rapporti tra pensionati e organizzazione sindacale, in particolare per contestazioni su validità e regolarità della delega; la federazione si impegna a rifondere eventuali danni derivanti da tali controversie.
Durata della convenzione
La convenzione ha validità annuale dal 1° gennaio 1993 e si intende tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta con raccomandata A/R entro il 30 giugno di ciascun anno. Le modalità operative sono demandate a un successivo atto concordato tra Direzione Generale INPS e organizzazione sindacale.
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