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Circolare

Circolare numero 64 del 13-3-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il contributo speciale dell'1,30% previsto dal DL n. 24/1993 per gli anni 1993 e 1994 a carico delle imprese del settore delle spedizioni doganali, della spedizione internazionale e dei magazzini generali. Vengono chiariti l’ambito soggettivo, la base di calcolo, le esclusioni per gli apprendisti e alcune ipotesi particolari di agevolazione contributiva. Sono inoltre indicate le modalità di identificazione aziendale tramite il codice di autorizzazione "2X" e le istruzioni per regolarizzare i versamenti omessi di gennaio e/o febbraio 1993 mediante il modello DM10/2, con applicazione di interessi legali al 10% annuo.

Contributo speciale dell'1,30% per le imprese di spedizioni doganali e istruzioni operative di codifica e conguaglio

Contributo speciale per il settore delle spedizioni doganali

La circolare illustra l’applicazione del contributo speciale dell’1,30% previsto dal decreto legge 1 febbraio 1993, n. 24, a favore dei dipendenti delle imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali. La misura si colloca nell’ambito degli interventi volti a fronteggiare la crisi occupazionale determinata dall’abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nel Mercato Interno Comunitario.

Ambito soggettivo e periodo di applicazione

Il contributo è dovuto per gli anni 1993 e 1994 dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, compresi i centri di sdoganamento di cui all’art. 127 del DPR 23 gennaio 1973, n. 43. Le aziende interessate sono, in linea di massima, quelle classificate con il codice statistico contributivo "7.04.01".

Misura del contributo e base imponibile

Il prelievo complessivo è pari all’1,30%, di cui lo 0,30% è posto a carico del lavoratore. Il contributo si applica alla generalità dei dipendenti ed è calcolato sulla base imponibile individuata dall’art. 12 della legge n. 153/1969, con il vincolo che la base non può essere inferiore ai minimali vigenti.

Esclusioni ed ipotesi particolari

La circolare esclude espressamente gli apprendisti, per i quali la contribuzione presenta caratteristiche proprie sia per la quota datoriale sia per quella del lavoratore. Fuori dal rapporto di apprendistato, la sola quota dello 0,30% a carico del lavoratore resta dovuta quando particolari agevolazioni contributive fanno sì che la quota del datore sia commisurata alle contribuzioni previste per gli apprendisti. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, i destinatari della legge n. 56/1987 (artt. 21 e 22) e della legge n. 223/1991 (art. 8, comma 2, e art. 25, comma 9).

Codifica delle aziende e adempimenti delle sedi

Le sedi devono attribuire alle imprese interessate il codice di autorizzazione di nuova istituzione "2X", con decorrenza 1 gennaio 1993, avente il significato di "Azienda tenuta al versamento del contributo di cui al DL 24/93". Per agevolare la codifica, le aziende sono invitate a trasmettere una dichiarazione attestante l’appartenenza al settore interessato.

Regolarizzazione dei contributi non versati

Le aziende che non abbiano versato la nuova contribuzione per gennaio 1993, oppure per gennaio e febbraio 1993, possono regolarizzare entro il termine di pagamento dei contributi relativi al mese in corso alla data di emanazione della circolare. Sulle somme dovute devono essere aggiunti gli interessi legali nella misura annua del 10%.

La regolarizzazione va effettuata nel modello DM10/2 con le seguenti modalità:

  • importi dovuti per gennaio 1993 o gennaio-febbraio 1993 nei quadri B-C, con dicitura "CONTR. SPED. DL24/93" e codice "M160";
  • nessuna indicazione nelle caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni;
  • interessi legali esposti separatamente nei quadri B-C, con dicitura "ONERI ACCESSORI" e codice "Q900".

Le eventuali successive regolarizzazioni restano soggette alla disciplina ordinaria in materia di ritardati versamenti.

Punti principali

Ambito del contributo speciale

Il contributo speciale dell’1,30% è dovuto per gli anni 1993 e 1994 dalle imprese del settore delle spedizioni doganali, con riferimento specifico alla spedizione internazionale e ai magazzini generali, inclusi i centri di sdoganamento di cui all’art. 127 del DPR n. 43/1973. La misura è stata introdotta per fronteggiare la crisi occupazionale derivante dall’abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nel Mercato Interno Comunitario.

Misura del contributo e base imponibile

Il contributo è pari complessivamente all’1,30%, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore. Esso si applica alla generalità dei dipendenti ed è calcolato sulla base imponibile prevista dall’art. 12 della legge n. 153/1969, con il limite che la base non può comunque essere inferiore ai minimali vigenti.

Esclusioni e casi particolari

Il contributo non è dovuto per gli apprendisti, per i quali la contribuzione segue regole peculiari sia per la quota datoriale sia per quella lavoratore. Al di fuori del rapporto di apprendistato, resta dovuta la sola quota dello 0,30% a carico del lavoratore quando particolari agevolazioni contributive ricondurranno la contribuzione datoriale a quella prevista per gli apprendisti. La circolare richiama, a titolo esemplificativo, gli assunti con contratto di formazione e lavoro, i destinatari della legge n. 56/1987 (artt. 21 e 22) e della legge n. 223/1991 (art. 8, comma 2, e art. 25, comma 9).

Codifica delle aziende

Le sedi devono attribuire alle imprese interessate, identificabili in linea di massima con le attività classificate con il codice statistico contributivo "7.04.01", il nuovo codice di autorizzazione "2X" con decorrenza 1 gennaio 1993. Il codice ha il significato di "Azienda tenuta al versamento del contributo di cui al DL 24/93". Le aziende sono invitate a trasmettere una dichiarazione di appartenenza al settore interessato per agevolare le operazioni di codifica.

Regolarizzazione dei versamenti omessi

Le aziende che non abbiano versato la nuova contribuzione per gennaio 1993, ovvero per gennaio e febbraio 1993, possono regolarizzare entro il termine di pagamento dei contributi relativi al mese in corso alla data di diramazione della circolare, con maggiorazione degli interessi legali al tasso annuo del 10%. La regolarizzazione deve essere effettuata nel modello DM10/2, indicando le differenze dovute nei quadri B-C con la dicitura "CONTR. SPED. DL24/93" e il codice "M160", senza compilare i campi relativi a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Gli interessi devono essere esposti separatamente con la dicitura "ONERI ACCESSORI" e il codice "Q900". Eventuali successive regolarizzazioni saranno soggette alla disciplina vigente sui ritardati versamenti.

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