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Sentenza

Sentenza del 12/03/2018 n. 1059 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

TARSU - Garage - Applicabilità tassa - Sussiste - Prova di oggettiva impossibilità di produrre rifiuti - Necessaria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tassa sui rifiuti è stata ritenuta applicabile ai garage, sia quando costituiscono autonome unità immobiliari sia quando consistono in posti auto assegnati in via esclusiva. L'esclusione è possibile soltanto se il contribuente fornisce la prova concreta e documentale dell'oggettiva impossibilità di produrre rifiuti. In assenza di tale prova, la pretesa tributaria è legittima.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che il garage, autonomamente accatastato oppure costituito da un posto auto assegnato in via esclusiva, non fosse soggetto alla TARSU perché ritenuto, per sua natura, improduttivo di rifiuti. La decisione chiarisce invece che il garage non è automaticamente esente: spetta al contribuente dimostrare, con idonea documentazione, l'oggettiva impossibilità di produrre rifiuti al suo interno.

Norme richiamate

  • Art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La norma assoggetta alla TARSU i locali e le aree suscettibili di produrre rifiuti. La mera destinazione a garage o posto auto non dimostra l'insuscettibilità alla produzione di rifiuti; l'esclusione richiede la prova, a carico del contribuente, di una oggettiva impossibilità di produrli.

Massime di principio

  • Un locale non è esente dalla tassa sui rifiuti soltanto perché viene utilizzato raramente, è destinato a garage o appare normalmente poco produttivo di rifiuti.
  • Per ottenere l'esclusione dalla TARSU o da tributi analoghi, il contribuente deve dimostrare una oggettiva e non meramente soggettiva impossibilità di produrre rifiuti.
  • La prova deve essere concreta e documentale, ad esempio mediante elementi relativi alle caratteristiche strutturali, alla destinazione effettiva e all'impossibilità materiale di utilizzare il locale in modo produttivo di rifiuti.
  • La regola può applicarsi anche ai posti auto assegnati in via esclusiva, non soltanto ai garage autonomamente accatastati.
  • In assenza di prova specifica dell'insuscettibilità alla produzione di rifiuti, l'amministrazione può legittimamente applicare il tributo.

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