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Circolare

Circolare INAIL n. 04 del 09 gennaio 1990

Legge 31 gennaio 1983, n. 25. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell esercizio dell attività di tecnico sanitario di radiologia medica. Determinazione della retr

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la pubblicazione del decreto ministeriale 2 giugno 1989 che, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 25/1983, fissa la retribuzione annua convenzionale da assumere per la liquidazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Indica gli importi validi per il 1986 e il 1987 e precisa che le rendite per malattie e lesioni causate da raggi X e sostanze radioattive vanno riliquidate secondo tali valori. Specifica inoltre che non si procede alla rivalutazione delle rendite in corso al 1° luglio 1987, perché l’incremento rispetto all’anno precedente è inferiore al 10%, e che le rendite restano quindi invariate fino al decreto di adeguamento per il 1988. Sono infine illustrate le modalità operative: individuazione dei casi interessati tramite tabulato predisposto dalla Direzione generale e calcolo degli arretrati da parte delle sedi periferiche secondo la procedura meccanizzata.

Determinazione della retribuzione annua convenzionale per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi per gli anni 1986 e 1987

Determinazione della retribuzione annua convenzionale per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi

La circolare INAIL n. 4 del 9 gennaio 1990 interviene per rendere operative le disposizioni del decreto ministeriale 2 giugno 1989, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1989, che fissa la retribuzione convenzionale annua da utilizzare per la liquidazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica. Il provvedimento riguarda esclusivamente i professionisti autonomi e disciplina anche gli effetti sulle rendite in corso e sulle relative riliquidazioni.

Riferimento normativo e oggetto della disciplina

La circolare richiama la legge 31 gennaio 1983, n. 25, che ha apportato modifiche e integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, in materia di regolamentazione giuridica dell’esercizio dell’attività di tecnico sanitario di radiologia medica. In attuazione dell’art. 6 della legge n. 25/1983, il decreto ministeriale 2 giugno 1989 stabilisce le retribuzioni convenzionali annue da assumere come base di calcolo per le rendite INAIL.

Importi della retribuzione convenzionale

La circolare indica espressamente i valori fissati dal decreto:

  • per l’anno 1986: L. 18.072.803;
  • per l’anno 1987: L. 19.761.699.

Tali importi sono utilizzabili solo per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e costituiscono la base per la liquidazione delle rendite dovute per eventi lesivi o tecnopatie riconducibili all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Criteri di applicazione alle rendite

Le rendite da corrispondere ai soggetti interessati o ai loro superstiti devono essere rapportate alle retribuzioni convenzionali fissate dal decreto ministeriale. Per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1986, la retribuzione annua da assumere è quella relativa al 1986, pari a L. 18.072.803. La circolare precisa quindi il criterio temporale da adottare nella riliquidazione delle prestazioni.

Rivalutazione delle rendite in corso e mancato adeguamento al 1° luglio 1987

La circolare chiarisce che, in applicazione dell’art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non deve essere effettuata la rivalutazione delle rendite in corso di godimento al 1° luglio 1987. Il motivo è che la variazione rispetto all’anno precedente è inferiore al 10%, soglia necessaria per procedere all’adeguamento.

Di conseguenza:

  • le rendite in corso restano immutate;
  • l’adeguamento resta sospeso in attesa del decreto ministeriale relativo all’anno 1988.

Modalità operative per gli uffici

Per l’individuazione dei casi che devono essere interessati dalla rivalutazione, la Direzione generale - Servizio meccanizzazione predisporrà un apposito tabulato. Le unità periferiche, per la parte di competenza, devono procedere al calcolo degli arretrati relativi ai periodi interessati dalla riliquidazione, che ricadono nell’ante-biennio, e comunicare alla Direzione generale - Servizio meccanizzazione i relativi importi seguendo le procedure previste per la gestione meccanizzata delle rendite.

Sintesi operativa per gli operatori

La circolare ha quindi una finalità essenzialmente applicativa: aggiornare i valori convenzionali da utilizzare per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, escludere la rivalutazione al 1° luglio 1987 e stabilire un flusso operativo tra sedi periferiche e Direzione generale per il calcolo e la trasmissione degli arretrati.

Punti principali

Fonte normativa e oggetto della determinazione

La circolare dà atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1989 del decreto ministeriale 2 giugno 1989, adottato ai sensi dell’art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25. Il decreto stabilisce la retribuzione convenzionale annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica.

Importi della retribuzione convenzionale

Per la determinazione delle rendite vengono fissati i seguenti valori: anno 1986 L. 18.072.803; anno 1987 L. 19.761.699. La circolare precisa che tali retribuzioni valgono esclusivamente per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.

Criteri di liquidazione delle rendite

Le rendite da erogare ai soggetti interessati o ai loro superstiti, per malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, devono essere rapportate alle retribuzioni indicate nel decreto ministeriale. Per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1986 deve essere assunta la retribuzione annua di L. 18.072.803.

Mancata rivalutazione al 1° luglio 1987

In applicazione dell’art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si procede alla rivalutazione delle rendite in corso di godimento al 1° luglio 1987, poiché la variazione rispetto all’anno precedente è risultata inferiore al 10%. Di conseguenza, le rendite restano invariate in attesa del decreto ministeriale di adeguamento relativo all’anno 1988.

Adempimenti operativi e gestione degli arretrati

Per l’individuazione dei casi interessati alla rivalutazione, la Direzione generale - Servizio meccanizzazione predispone un apposito tabulato. Poiché la riliquidazione interessa periodi ricadenti nell’ante-biennio, le unità periferiche devono provvedere al calcolo degli arretrati e trasmettere alla Direzione generale, Servizio meccanizzazione, i relativi importi secondo le procedure previste per la gestione meccanizzata delle rendite.

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