Circolare INAIL n. 06 del 23 gennaio 1990
Regolarizzazione delle posizioni assicurative mediante cessione di crediti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, a seguito della legge n. 262/1989, sono state abrogate con effetto dal 30 maggio 1989 le norme sulla cessione dei crediti per la regolarizzazione delle posizioni debitorie. Di conseguenza, le domande presentate dai datori di lavoro dal 30 maggio 1989 in poi non devono essere accolte. Restano invece valide verso l’INAIL solo le istanze già completamente istruite e perfezionate prima di tale data, secondo la disciplina allora vigente. Sono inoltre abrogate le precedenti circolari INAIL nn. 40/1984, 56/1985 e 40/1987.
Regolarizzazione delle posizioni assicurative mediante cessione di crediti
Regolarizzazione delle posizioni assicurative mediante cessione di crediti
La circolare interviene per adeguare l’operatività dell’INAIL alla sopravvenuta disciplina normativa introdotta dalla legge 28 luglio 1989, n. 262, di conversione del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201. In particolare, essa prende atto dell’abrogazione, con effetto dal 30 maggio 1989, delle disposizioni che consentivano la cessione dei crediti quale strumento di regolarizzazione delle situazioni debitorie dei datori di lavoro.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 2, comma 6, della legge n. 262/1989 abroga le disposizioni emanate in materia con:
- il decreto-legge n. 688/1985, convertito dalla legge n. 11/1986;
- il decreto-legge n. 536/1987, convertito dalla legge n. 48/1988.
L’effetto abrogativo è espressamente indicato dalla circolare come decorrente dal 30 maggio 1989.
Effetti sulle istanze dei datori di lavoro
A seguito della nuova disciplina, le istanze presentate dai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie mediante cessione di crediti, se presentate dal 30 maggio 1989 in poi, non devono essere accolte. La circolare stabilisce quindi una netta preclusione per tutte le domande successive a tale data.
Salvaguardia delle istanze già perfezionate
Restano invece efficaci nei confronti dell’Istituto le istanze che risultino già completamente istruite e perfezionate prima del 30 maggio 1989. Per tali pratiche continua ad applicarsi la disciplina e le istruzioni vigenti all’epoca della loro definizione.
Abrogazione delle istruzioni precedenti
In coerenza con l’abolizione dell’istituto della cessione dei crediti, vengono espressamente abrogate le circolari INAIL nn. 40/1984, 56/1985 e 40/1987, che costituivano il precedente quadro operativo di riferimento.
Punti principali
Abrogazione delle norme sulla cessione dei crediti
La legge 28 luglio 1989, n. 262, di conversione del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, ha abrogato, all’articolo 2, comma 6, le disposizioni in materia di cessione dei crediti emanate con il decreto-legge n. 688/1985, convertito dalla legge n. 11/1986, e con il decreto-legge n. 536/1987, convertito dalla legge n. 48/1988. L’abrogazione opera con effetto dal 30 maggio 1989.
Istanze presentate dal 30 maggio 1989
Le richieste dei datori di lavoro finalizzate alla regolarizzazione delle situazioni debitorie mediante cessione di crediti, presentate dal 30 maggio 1989 in avanti, non devono essere accolte dall’Istituto.
Istanze già perfezionate prima del 30 maggio 1989
Restano efficaci nei confronti dell’INAIL le istanze che risultino completamente istruite e perfezionate anteriormente al 30 maggio 1989, e che devono essere valutate secondo le istruzioni vigenti al momento della loro presentazione e definizione.
Abrogazione delle precedenti circolari INAIL
La circolare dispone anche l’abrogazione delle circolari INAIL nn. 40/1984, 56/1985 e 40/1987, in coerenza con il nuovo quadro normativo.
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