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Sentenza

Sentenza del 15/05/2015 n. 9963 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la tassazione della prestazione previdenziale integrativa erogata in forma di capitale dal fondo FONDENEL. Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle ritenute applicate, sostenendo l'applicabilità dell'aliquota del 12,50% prevista per i rendimenti derivanti da investimenti. L'Agenzia delle Entrate contestava tale impostazione, sostenendo che l'intera somma, non derivando da un contratto di capitalizzazione, dovesse essere assoggettata al regime della tassazione separata previsto per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. La Corte ha precisato che occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e rinviato la causa a una diversa Sezione dello stesso giudice, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà accertare se, quando e in quale misura le somme versate al fondo siano state effettivamente investite sul mercato, quali rendimenti o plusvalenze siano stati conseguiti e come siano stati attribuiti alla posizione individuale del contribuente. Solo sulla parte corrispondente al rendimento netto effettivamente derivante dagli investimenti potrà essere applicata l'aliquota del 12,50%; la parte restante dovrà essere assoggettata a tassazione separata. Non è quindi stato riconosciuto automaticamente il rimborso integrale richiesto dal contribuente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 (T.U.I.R.)

    Regime di tassazione separata per determinate somme corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.

    La sorte capitale della prestazione previdenziale integrativa, ossia la componente collegata ai contributi e alla cessazione del rapporto, deve essere assoggettata a tassazione separata. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, la tassazione separata si applica integralmente.

  • Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Aliquota del 12,50% sui rendimenti derivanti dalla liquidazione di capitali riferibili a investimenti.

    Per le prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota del 12,50% si applica esclusivamente alla componente qualificabile come rendimento netto effettivamente prodotto dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, non all'intera prestazione.

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    Disciplina della previdenza complementare.

    L'iscrizione al fondo previdenziale antecedente all'entrata in vigore del decreto rileva ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni maturate prima e dopo il 31 dicembre 2000.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 1 e 33

    Norme richiamate dall'Agenzia delle Entrate nel motivo di ricorso in relazione al trattamento fiscale delle somme derivanti da prestazioni previdenziali e dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • Accordo Enel-Fndai del 16 aprile 1986

    Il contenuto dell'accordo e le modalità concrete di gestione del fondo devono essere esaminati per stabilire se vi sia stato un effettivo investimento sul mercato e per determinare il rendimento attribuibile alla posizione individuale.

  • Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011

    Per gli iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993, la sorte capitale maturata fino al 31 dicembre 2000 è soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento è soggetto alla ritenuta del 12,50%; dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.

    Il principio distingue fiscalmente la componente contributiva della prestazione dalla componente finanziaria derivante dall'effettiva gestione degli accantonamenti.

Massime di principio

  • Quando una prestazione previdenziale complementare viene liquidata in forma di capitale, non è corretto applicare automaticamente un'unica aliquota all'intero importo: occorre scomporre la somma tra sorte capitale e rendimento.
  • L'aliquota agevolata del 12,50% può essere applicata soltanto alla quota di rendimento netto effettivamente derivante da investimenti sul mercato, da dimostrare sulla base della gestione del fondo, dei risultati conseguiti e delle plusvalenze attribuite alla posizione individuale.
  • La parte della prestazione che rappresenta capitale contributivo o che non risulta qualificabile come rendimento finanziario resta soggetta al regime della tassazione separata previsto dal T.U.I.R.
  • Per individuare il regime fiscale occorre verificare sia la data di iscrizione al fondo sia il periodo di maturazione delle somme: per i fondi cui il contribuente era iscritto prima del D.Lgs. n. 124 del 1993, le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 possono essere scomposte, mentre quelle maturate dal 1° gennaio 2001 sono interamente soggette a tassazione separata.
  • In caso di richiesta di rimborso, il contribuente deve fornire o ottenere una ricostruzione documentata della quota effettivamente derivante dai rendimenti finanziari; una qualificazione generica dell'intera prestazione come rendimento non è sufficiente.

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