Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 13987 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta dall'INPS, sostenendo che la pensione integrativa del Fondo CAP dovesse essere tassata solo sull'87,5% dell'importo lordo, secondo la disciplina delle forme pensionistiche complementari. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale, sostenendo che il Fondo CAP non rientrasse tra le forme pensionistiche complementari agevolate e che l'erogazione unitaria da parte dell'INPS impedisse di distinguere la pensione obbligatoria da quella integrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha riconosciuto che il Fondo di previdenza dei dipendenti del CAP, confluito nell'INPS, costituisce una forma di previdenza complementare distinta dall'assicurazione generale obbligatoria. Tuttavia, per le prestazioni erogate dal 1° gennaio 2001, la normativa fiscale non consentiva più di applicare automaticamente la tassazione sull'87,5% dell'importo lordo: la prestazione doveva essere determinata al netto delle componenti già assoggettate a imposta e di altri redditi fiscalmente rilevanti, ove determinabili. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza regionale e deciso nel merito rigettando la domanda di rimborso del contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, artt. 1, 7, 7-bis, 13 e 18

    Disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico.

    La disciplina riguarda tutte le forme pensionistiche complementari preesistenti e non esclude i fondi integrativi istituiti presso gli enti disciplinati dalla legge n. 70 del 1975.

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, commi 7 e 8

    Le prestazioni periodiche indicate nella lett. h-bis) del comma 1 dell'art. 47 del TUIR costituiscono reddito per il 37,50% dell'ammontare corrisposto.

    La legge ha qualificato le prestazioni pensionistiche complementari come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ha inizialmente previsto una tassazione ridotta.

  • D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4, comma 1, lett. d)

    Le prestazioni periodiche continuano a costituire reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto.

    Per il periodo di applicazione della norma, la base imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari era pari all'87,5% dell'importo lordo.

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, comma 1, lett. f)

    Le prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili.

    Dal 1° gennaio 2001 il criterio dell'87,5% dell'importo lordo è stato superato da un criterio basato sulla tassazione della prestazione al netto delle componenti già tassate.

  • D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 1

    Per le prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni dell'art. 48 del TUIR; le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili.

    La disciplina successiva ha confermato, dal 1° gennaio 2004, il criterio della base imponibile netta e non quello forfetario dell'87,5%.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma 2

    Disciplina il termine di decadenza per la richiesta di rimborso delle imposte dirette.

    Il giudice di primo grado aveva dichiarato decaduto il contribuente dalle richieste relative agli anni 1997-2002.

  • Legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 14 e tabella allegata

    Disciplina gli enti pubblici e i relativi fondi integrativi di previdenza.

    I fondi integrativi degli enti interessati, tra cui l'INPS, non sono stati automaticamente esclusi dalla disciplina della previdenza complementare.

  • Legge 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 47, comma 1, lett. h-bis), e 48-bis

    Sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993.

    La pensione integrativa del Fondo CAP rientra nella categoria delle prestazioni pensionistiche complementari fiscalmente disciplinate dal TUIR.

Massime di principio

  • Un fondo pensionistico integrativo può avere natura di previdenza complementare anche se è gestito dall'INPS, non è erogato separatamente e confluisce in un'unica somma insieme alla pensione obbligatoria.
  • Per stabilire il regime fiscale applicabile a una pensione integrativa occorre individuare la normativa vigente nell'anno di effettiva erogazione, non soltanto quella vigente quando il diritto pensionistico è maturato.
  • Il criterio forfetario dell'87,5% dell'importo lordo non è automaticamente applicabile alle prestazioni erogate dal 1° gennaio 2001; da tale data rileva la base imponibile al netto delle componenti già tassate, quando determinabili.
  • La qualificazione della prestazione come complementare non comporta necessariamente l'accoglimento della richiesta di rimborso: natura previdenziale e modalità concreta di calcolo dell'imponibile sono questioni distinte.
  • Nelle controversie di rimborso fiscale è essenziale verificare i termini di decadenza e distinguere le annualità, perché una domanda può essere tempestiva per alcuni anni e tardiva per altri.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.