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Legge

L.R. Campania 9/2024

Disciplina dell'oleoturismo in Regione Campania [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 9/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Campania l’attività oleoturistica, definendone soggetti abilitati, SCIA, requisiti, standard minimi, degustazioni, elenco regionale, osservatorio, controlli e sanzioni. Le aziende già operative si adeguano entro 12 mesi dall’entrata in vigore senza nuova SCIA. Per il 2024 è previsto uno stanziamento di 50.000 euro per formazione e promozione.

Disciplina dell’oleoturismo in Campania

Disciplina dell’oleoturismo in Campania

La legge regola l’attività oleoturistica nel territorio della Regione Campania, con l’obiettivo di valorizzare la filiera olivicola, qualificare l’accoglienza e promuovere una forma di turismo esperienziale legata all’olio d’oliva. La disciplina si coordina con la normativa statale e con le linee guida ministeriali sui requisiti e standard minimi di qualità.

Finalità e nozione di oleoturismo

La legge mira a favorire lo sviluppo delle aziende olivicole attraverso attività a contenuto turistico, culturale, didattico e promozionale. Per oleoturismo si intendono le attività turistiche orientate alla conoscenza dell’olio d’oliva svolte nei luoghi di produzione, comprese visite a colture, impianti e spazi espositivi, degustazioni, commercializzazione dei prodotti aziendali e iniziative didattiche e ricreative.

Sono considerate attività oleoturistiche, se svolte nei luoghi di produzione o trasformazione:

  • attività formative e informative sulle produzioni olivicole locali e sulla conoscenza dell’olio, con attenzione alle DOP e IGP dell’areale interessato;
  • iniziative nei frantoi e negli oliveti, incluse raccolte dimostrative e sale di degustazione interattive;
  • degustazione e connessa commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti.

Soggetti abilitati e avvio dell’attività

Possono esercitare l’oleoturismo:

  • gli imprenditori agricoli, in forma individuale, societaria, consortile o associata, nonché produttori e coltivatori diretti che svolgono olivicoltura e produzione di olio extravergine;
  • i consorzi di tutela dell’olio DOP della regione;
  • i frantoi e le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli campani;
  • le organizzazioni di produttori del settore olio riconosciute a livello ministeriale.

L’attività si avvia previa presentazione della SCIA al Comune competente o allo SUAP territorialmente competente. La Regione approva un modello semplificato di SCIA. I Comuni trasmettono mensilmente alle strutture regionali competenti copia delle SCIA ricevute.

Requisiti professionali e formativi

Per svolgere l’attività è necessaria la presenza di personale addetto competente e adeguatamente formato, appartenente al titolare, ai familiari coadiuvanti, ai soci, ai dipendenti o a collaboratori esterni. Il personale deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • diploma o laurea ad indirizzo agrario o comunque attinente al settore;
  • esperienza di almeno dodici mesi in ambito olivicolo nei cinque anni precedenti, documentata con autocertificazione;
  • attestato di frequenza di un corso di formazione sull’oleoturismo di durata minima pari a 25 ore teorico-pratiche.

Formazione e promozione

La Regione può organizzare i corsi di formazione direttamente o con enti accreditati, associazioni di categoria agricole, consorzi di tutela, associazioni oleoturistiche rappresentative o altri soggetti abilitati. I corsi sono approvati dalla struttura regionale competente secondo modalità stabilite dalla Giunta.

La Regione, in collaborazione con i soggetti di categoria e di tutela indicati dalla legge, sostiene lo sviluppo dell’oleoturismo mediante attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

Standard minimi di qualità e accoglienza

Restano fermi i requisiti generali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Gli operatori devono rispettare specifici standard minimi di servizio, tra cui:

  • apertura settimanale o stagionale per almeno tre giorni, anche prefestivi e festivi;
  • sistemi di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
  • cartello all’ingresso con orari, tipologia di servizio e lingue parlate;
  • sito o pagina web aziendale;
  • indicazione dei parcheggi;
  • materiale informativo in almeno due lingue, compreso l’italiano;
  • diffusione di informazioni sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e sulle attrazioni del territorio;
  • spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza;
  • misure per facilitare l’accesso alle persone con disabilità.

Degustazione e abbinamento con alimenti

La degustazione con abbinamento di prodotti olivicoli deve avvenire con prodotti provenienti dall’azienda o da altre aziende del territorio, preparati dall’azienda stessa, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria. I prodotti devono essere prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Campania, tra cui DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti certificati in sistemi regionali riconosciuti dall’UE, prodotti agroalimentari tradizionali e prodotti con marchi di territorialità riconosciuti.

È esclusa in ogni caso ogni attività che configuri ristorazione; non è quindi consentita la somministrazione di preparazioni gastronomiche.

Elenco regionale degli operatori

Presso gli Assessorati regionali all’Agricoltura e al Turismo è istituito l’elenco regionale degli operatori oleoturistici. L’iscrizione avviene a seguito della presentazione della SCIA. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità di inserimento nell’elenco.

Osservatorio regionale sull’oleoturismo

Presso il Consiglio regionale è istituito l’Osservatorio regionale sull’oleoturismo della Campania, con funzioni consultive, propositive, di monitoraggio, informazione e comunicazione. Vi partecipano rappresentanti istituzionali, di Unioncamere Campania, dei consorzi di tutela, delle organizzazioni di categoria agricole e turistiche e degli ordini professionali, secondo la composizione prevista dalla legge.

La partecipazione è gratuita e non dà diritto a indennità o rimborsi. L’Osservatorio è attivo quando è nominata almeno la metà più uno dei componenti. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio garantisce il supporto organizzativo.

Vigilanza, controlli e sanzioni

La vigilanza sull’osservanza della legge spetta ai Comuni, ferme le competenze degli altri soggetti previsti dalla normativa statale e regionale, specie in materia igienico-sanitaria e di sicurezza. I Comuni trasmettono entro il 31 maggio di ogni anno alla Regione e all’Osservatorio una relazione sull’attività di controllo svolta nell’anno precedente. Le modalità dei controlli saranno definite con successivo regolamento della Giunta.

Sono previste sanzioni amministrative per:

  • esercizio dell’oleoturismo senza SCIA: da 1.000 a 6.000 euro, chiusura dell’attività e divieto di intraprenderla per i successivi 12 mesi da parte del responsabile;
  • esercizio senza requisiti o standard minimi: da 500 a 3.000 euro;
  • mancato rispetto delle modalità indicate nella SCIA, mancata esposizione della SCIA al pubblico o uso di prodotti non conformi: da 250 a 1.500 euro.

In caso di violazioni relative ai requisiti e standard minimi, il Comune sospende l’attività da 10 a 30 giorni; in caso di reiterazione dispone la cessazione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto e alla struttura regionale competente.

Disposizioni transitorie e finanziarie

Le aziende già operative non devono presentare una nuova SCIA e devono adeguarsi alla legge entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

Per le attività di formazione e promozione, per l’anno 2024 è autorizzato uno stanziamento di 50.000 euro, con copertura mediante prelievo dal bilancio regionale indicato dalla legge.

Norma finale ed entrata in vigore

Per quanto non disciplinato espressamente dalla legge si applicano le disposizioni statali richiamate in materia di oleoturismo. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Testo integrale

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