L.R. Campania 6/2024
Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridefinisce l’assetto amministrativo della Giunta regionale della Campania, istituendo e disciplinando Direzioni generali, Uffici speciali, Avvocatura, Autorità di Audit e strutture di supporto politico, oltre a OIV e Comitato dei Garanti. Prevede attuazione a costo invariato, con disciplina transitoria per i primi 45 giorni dall’entrata in vigore e abroga numerose norme previgenti.
Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale della Campania
Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale della Campania
La legge disciplina l’assetto amministrativo degli uffici della Giunta regionale della Campania e delle strutture di diretta collaborazione degli organi politici, in coerenza con lo Statuto regionale e con i principi del d.lgs. 165/2001. La riorganizzazione è concepita a invarianza di spesa e con attenzione alla transizione digitale, al coordinamento tra strutture e alla razionalizzazione delle competenze.
Principi generali e criteri organizzativi
L’organizzazione degli uffici regionali è improntata a funzionalità rispetto a compiti e programmi, flessibilità, articolazione per funzioni omogenee o interdipendenti, integrazione tra strutture, eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni e valorizzazione della trasformazione digitale. Le modifiche organizzative devono rispettare la partecipazione sindacale prevista dalla normativa vigente. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta, nel rispetto del d.lgs. 165/2001.
Struttura amministrativa della Giunta regionale
Le strutture organizzative della Giunta si articolano in:
- Direzioni generali;
- Segreteria di Giunta, Avvocatura e Uffici speciali;
- Settori;
- Unità operative dirigenziali semplici.
Possono essere istituite, con deliberazione di Giunta e senza nuovi oneri, strutture temporanee, di progetto o di missione per specifici programmi o interventi, per una durata collegata alla realizzazione del progetto. Possono inoltre essere attribuite posizioni individuali dirigenziali per funzioni ispettive, tecniche, di studio, ricerca o attività professionali, nei limiti dell’Allegato 1.
Struttura di missione PNRR
Con l’entrata in vigore della legge è istituita la struttura di missione PNRR, equiparata a struttura di primo livello e destinata a operare fino al completamento del Piano. La Giunta deve disciplinarne l’articolazione interna entro 30 giorni dall’entrata in vigore, salvaguardando la continuità delle funzioni già svolte e nel rispetto del limite numerico previsto dalla legge.
Qualifiche e livelli dirigenziali
I dirigenti regionali appartengono a un’unica qualifica dirigenziale, con funzioni diverse in base all’incarico. Le figure previste sono:
- Direttore generale;
- Responsabile di Ufficio speciale;
- Dirigente di settore;
- Dirigente di Unità operativa dirigenziale semplice.
Il dirigente della struttura di livello superiore è sovraordinato, per la durata dell’incarico, a quello della struttura di livello inferiore.
Pesatura delle strutture e retribuzione di posizione
Le strutture e le posizioni dirigenziali sono graduate con successivo provvedimento della Giunta, anche ai fini della retribuzione di posizione. La pesatura va aggiornata se cambiano compiti, complessità, autonomia, responsabilità o risorse assegnate. In prima applicazione si fa riferimento all’art. 27 del CCNL 23 dicembre 1999, considerando collocazione, complessità organizzativa e responsabilità interne ed esterne.
Direzioni generali: funzioni e organizzazione interna
Le Direzioni generali sono strutture dirigenziali di primo livello, articolate in Settori e Unità operative dirigenziali semplici, competenti per aree omogenee di intervento regionale. Il Direttore generale è scelto per professionalità ed esperienza adeguate, nominato con atto della Giunta e decreto del Presidente.
Il Direttore generale attua gli indirizzi politici, coordina e controlla gli uffici della Direzione, gestisce risorse umane, strumentali e finanziarie, assicura l’integrazione delle strutture interne, formula proposte e pareri, cura la pianificazione strategica, firma le proposte di deliberazione ai fini della regolarità contabile e amministrativa, adotta atti e provvedimenti di competenza, richiede pareri all’Avvocatura, cura i rapporti con soggetti esterni, esercita poteri sostitutivi e disciplinari nei casi previsti, decide sui ricorsi gerarchici, assegna obiettivi e risorse e valuta il personale e i dirigenti dipendenti.
Le Direzioni generali istituite comprendono, tra le altre, risorse umane, finanze, risorse strumentali, tutela della salute, politiche sociali, lavoro e formazione, politiche agricole, sviluppo delle attività produttive, cultura e turismo, istruzione e ricerca, mobilità, governo del territorio, difesa del suolo ed ecosistema, protezione civile e Genio civile, ciclo integrato delle acque e ciclo integrato dei rifiuti/autorizzazioni ambientali.
Settori e Unità operative dirigenziali semplici
I Settori sono strutture dirigenziali complesse di secondo livello, articolate almeno in due Unità operative dirigenziali semplici. Il Dirigente di settore è nominato dalla Giunta, sentito il Direttore generale, con decreto del Presidente.
Il Dirigente di settore coordina le Unità del Settore, firma le proposte di deliberazione dopo istruttoria, esprime pareri e relazioni, adotta atti e provvedimenti di competenza, gestisce le risorse assegnate, può attribuire incarichi su programmi e progetti temporanei, promuove progetti trasversali, esercita poteri sostitutivi e disciplinari, decide sui ricorsi gerarchici e valuta personale e dirigenti delle Unità del Settore.
Le Unità operative dirigenziali semplici sono articolazioni funzionali di Direzioni generali, Uffici speciali e Settori. Sono istituite con delibera di Giunta in base a criteri di efficienza e possono essere modificate nelle competenze per adeguamento ai programmi regionali. Il dirigente dell’Unità attua i progetti assegnati, adotta atti amministrativi e poteri di spesa, istruisce e firma proposte di deliberazione, dirige il personale, individua i responsabili dei procedimenti, esercita poteri sostitutivi e disciplinari, valuta il personale e svolge gli ulteriori compiti attribuiti.
Assenze, impedimenti, vacanze e poteri sostitutivi
In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, la sostituzione è affidata a un Dirigente di settore da lui designato o, in mancanza, a quello con maggiore anzianità. In caso di vacanza o impedimento del dirigente preposto, la funzione ad interim è svolta, fino a diversa determinazione della Giunta, dal Direttore generale per Settori e Unità direttamente dipendenti, o dal Dirigente di settore per le Unità incardinate nel Settore.
Se vi sono inerzia, ritardo o grave inosservanza delle direttive con pregiudizio per l’interesse pubblico, la Giunta può esercitare il potere sostitutivo verso il Direttore generale, previa diffida, nominando un commissario ad acta scelto tra i responsabili delle strutture di primo livello. Per gli altri dirigenti il potere sostitutivo spetta al responsabile della struttura di primo o secondo livello; per i responsabili dei procedimenti, al dirigente che ha assegnato la responsabilità.
Uffici speciali
Gli Uffici speciali sono strutture di primo livello, articolate in Settori e Unità operative, competenti per funzioni trasversali ai diversi ambiti regionali. Le regole previste per le Direzioni generali si applicano in quanto compatibili.
Sono istituiti, tra gli altri:
- Ufficio per l’amministrazione digitale;
- Ufficio Appalti – Centrale di committenza regionale;
- Ufficio Opere pubbliche e interventi strategici;
- Ufficio Legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazione;
- Ufficio Controlli;
- Ufficio Valutazioni Ambientali;
- Autorità di Gestione FSE – Autorità responsabile piano per lo sviluppo e la coesione;
- Autorità di Gestione FESR.
Le competenze coprono, tra l’altro, digitalizzazione, appalti e centrale di committenza, opere pubbliche strategiche ed espropriazioni, legalità e immigrazione, controlli sugli enti partecipati, valutazioni ambientali e gestione dei programmi europei e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Avvocatura regionale
L’Avvocatura regionale è autonoma rispetto a Direzioni e Uffici speciali ed è equiparata ad essi. Rappresenta e difende la Regione in giudizio, svolge consulenza per le strutture della Giunta e, nei casi previsti, per il Consiglio regionale, oltre ad assistenza stragiudiziale anche in mediazione e conciliazione. Può patrocinare enti regionali e società partecipate secondo legge e convenzioni.
L’Avvocato coordinatore è nominato dalla Giunta tra avvocati abilitati dinanzi alle giurisdizioni superiori e iscritti all’elenco speciale, con esperienza adeguata. Anche i dirigenti di settore dell’Avvocatura sono nominati con le medesime garanzie di professionalità. Gli avvocati operano con autonomia e responsabilità professionale; i compensi professionali seguono apposito disciplinare. L’organizzazione interna è demandata a delibera di Giunta.
Autorità di Audit
L’Autorità di Audit è autonoma, indipendente e terza rispetto alle Autorità di gestione dei programmi operativi e alle strutture di primo livello. Svolge le funzioni di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo dei programmi operativi regionali secondo normativa europea e statale.
È una struttura dirigenziale complessa, equiparata a un Settore, articolata in Unità semplici. Il responsabile è nominato dalla Giunta per professionalità ed esperienza adeguate. Si applicano, per quanto compatibili, le funzioni dei dirigenti di settore e di unità.
Strutture di supporto agli organi politici e Segreteria di Giunta
Il Presidente della Giunta si avvale di strutture di diretta collaborazione con compiti di supporto tecnico e raccordo con l’amministrazione attiva. Con decreto del Presidente sono disciplinati:
- compiti e organizzazione di Gabinetto, Ufficio stampa, Ufficio legislativo e Segreteria del Presidente;
- organizzazione della Segreteria di Giunta;
- numero e trattamento economico delle posizioni di responsabilità;
- limiti di personale assegnabile, anche da altre amministrazioni;
- numero massimo di esperti e consulenti, non superiore a tre;
- indennità omnicomprensiva per il personale assegnato.
La Segreteria di Giunta è struttura di primo livello che supporta il Presidente e la Giunta, assiste le sedute e l’Ufficiale rogante; è retta dal Segretario della Giunta, che svolge anche tali funzioni. La Segreteria è organizzata in Settori e Unità, con regole analoghe a quelle delle Direzioni generali.
Sono inoltre previste segreterie del Vice Presidente e degli Assessori, con limiti massimi di organico pari a 9 unità per il Vice Presidente e 7 per ciascun Assessore. I responsabili sono scelti tra personale regionale o di altre amministrazioni in comando/distacco e l’incarico dura quanto quello dell’Assessore; è prevista un’indennità omnicomprensiva parametrata a quella delle posizioni di unità operativa dirigenziale semplice.
Organismi di garanzia: OIV e Comitato dei Garanti
È istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta regionale, con autonomia funzionale. Esso propone la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e i premi, monitora il sistema di valutazione, trasparenza e controlli interni, relaziona annualmente alla Giunta, segnala criticità agli organi competenti e alla Corte dei conti, valida la relazione sulla performance, vigila sulle linee guida del d.lgs. 150/2009, attesta trasparenza e integrità, verifica le pari opportunità, controlla la correttezza dei processi valutativi, svolge controllo strategico, verifica la coerenza tra obiettivi anticorruzione e performance nel PIAO e monitora i sistemi di controllo degli enti strumentali, esclusi gli enti e aziende del SSR.
L’OIV è composto da tre esperti, nominati per tre anni e rinnovabili una sola volta, scelti tra gli iscritti all’elenco nazionale previsto dal d.lgs. 150/2009. Ai componenti spetta il compenso deliberato dalla Giunta.
È inoltre istituito il Comitato dei Garanti, a tutela dei dirigenti dei ruoli della Giunta e del Consiglio regionale, con funzione di rendere pareri sui provvedimenti di responsabilità dirigenziale. È composto da un consigliere della Corte dei conti, un dirigente regionale e un esperto di organizzazione amministrativa e lavoro pubblico. Dura tre anni, non è rinnovabile e rende il parere entro 45 giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.
Disposizioni transitorie, finanziarie e abrogazioni
Entro 45 giorni dall’entrata in vigore la Giunta adotta la deliberazione organizzativa prevista per l’assetto delle strutture, nel rispetto della dotazione dell’Allegato 1. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi restano confermati incarichi, denominazioni e articolazioni delle strutture esistenti.
L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate o restano abrogate numerose disposizioni previgenti, tra cui la legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, salvo l’articolo 25, e varie norme successive in materia di organizzazione, efficienza amministrativa e rafforzamento della capacità amministrativa regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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