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Legge

L.R. Campania 8/2024

Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2022, n. 11 (Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale) [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 8/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Campania n. 11/2022 sull’organizzazione del Consiglio regionale: ridefinisce il modello organizzativo interno, disciplina uffici di diretta collaborazione, portavoce e supporto ai gruppi consiliari, e introduce nuove regole per l’accesso alla qualifica dirigenziale, con riserve e requisiti specifici. Non prevede nuovi oneri e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche all'organizzazione del Consiglio regionale della Campania e alle regole di accesso alla dirigenza

Modifiche all’organizzazione del Consiglio regionale della Campania e all’accesso alla dirigenza

La legge interviene sulla disciplina organizzativa del Consiglio regionale della Campania, modificando la l.r. 20 luglio 2022, n. 11. Aggiorna l’assetto delle strutture interne, regola gli uffici di collaborazione politica e introduce una disciplina specifica per l’accesso alla qualifica dirigenziale del Consiglio.

Assetto organizzativo del Consiglio regionale

La disciplina organizzativa deve rispettare i criteri generali già previsti dalla normativa di base e configurare un modello con queste caratteristiche:

  • un Segretariato generale articolato in due Direzioni generali;
  • Direzioni generali organizzate in strutture complesse, denominate Settori;
  • i Settori preordinati al coordinamento di più unità operative dirigenziali semplici, denominate Servizi;
  • un numero massimo di strutture dirigenziali non superiore a sedici, compresa la Segreteria generale, presso la quale possono essere istituite unità operative semplici.

Uffici di diretta collaborazione e struttura di supporto politica

Con la procedura prevista dalla legge regionale di riferimento, e nel rispetto dei principi richiamati dalla normativa finanziaria regionale e statale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, vengono disciplinati:

  • i compiti e l’organizzazione dell’Ufficio di Gabinetto e della Segreteria particolare del Presidente;
  • il portavoce del Presidente del Consiglio regionale;
  • i compiti e l’organizzazione degli uffici dei componenti dell’Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali e del rappresentante dell’opposizione;
  • il trattamento economico dei responsabili di segreteria presso gli uffici di diretta collaborazione;
  • il limite massimo del personale assegnabile a tali strutture, entro la capacità assunzionale dell’Ente, anche mediante dipendenti regionali, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o personale in aspettativa, fuori ruolo, comando o istituti analoghi;
  • l’emolumento unico omnicomprensivo previsto dalla normativa richiamata.

Con la medesima procedura sono definiti anche:

  • i compiti degli uffici di supporto ai gruppi consiliari;
  • il limite massimo del personale assegnabile a tali strutture, includendo dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, personale in aspettativa/fuori ruolo/comando, collaboratori con contratto di diritto privato, esperti e consulenti;
  • il trattamento economico dei coordinatori amministrativi dei gruppi consiliari e l’emolumento unico omnicomprensivo del personale, nei limiti previsti dalla normativa regionale richiamata.

Accesso alla qualifica dirigenziale del Consiglio regionale

La legge introduce una disciplina specifica per l’accesso alla qualifica dirigenziale del ruolo della dirigenza del Consiglio regionale, basata sulla programmazione del fabbisogno.

In sintesi:

  • nei concorsi indetti dal Consiglio regionale, una quota non superiore al 50% dei posti è riservata al personale dipendente del Consiglio regionale;
  • per l’ammissione è richiesto il diploma di laurea attinente al posto e uno dei seguenti requisiti: cinque anni di servizio effettivo in posizioni per cui sia richiesto il diploma di laurea, nell’amministrazione regionale o in altre pubbliche amministrazioni; oppure almeno cinque anni di incarichi dirigenziali o equiparati in strutture pubbliche o private; oppure un diploma di specializzazione universitaria attinente o altri titoli universitari.

Sono esonerati dalla prova preselettiva, se in possesso dei requisiti del bando:

  • i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale con qualifica non dirigenziale e almeno cinque anni di anzianità;
  • i dirigenti a tempo determinato del Consiglio regionale assunti tramite procedura ad evidenza pubblica, che negli ultimi quindici anni abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità, anche non continuativi, in strutture amministrative del Consiglio diverse da quelle di diretta collaborazione politica.

Inoltre, nel rispetto della disciplina statale richiamata, è prevista una quota non superiore al 30% dei posti dirigenziali residui disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, riservata al personale interno a tempo indeterminato in possesso dei titoli richiesti e di almeno cinque anni di servizio nell’amministrazione regionale. La selezione avviene con procedure comparative che valutano attività svolta, titoli ulteriori, incarichi rivestiti e capacità, attitudini e motivazioni individuali; i bandi devono prevedere prove scritte e orali di carattere esclusivamente esperienziale.

Disciplina finanziaria ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e avviene nei limiti delle risorse già stanziate a legislazione vigente.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, quindi dal 16 maggio 2024.

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