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Legge

L.R. Campania 7/2024

Esercizio delle attività enoturistiche sul territorio della Regione Campania [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 7/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’esercizio delle attività enoturistiche in Campania, individuando operatori ammessi, requisiti minimi, SCIA, elenco regionale, controlli, sanzioni e un Osservatorio regionale. Prevede disposizioni transitorie per le aziende già attive, da adeguare entro 12 mesi dall’entrata in vigore, e una norma finanziaria per il solo anno 2024.

Disciplina dell’enoturismo in Campania

Disciplina dell’enoturismo in Campania

La legge regola l’attività enoturistica nel territorio della Regione Campania, in coerenza con la normativa statale e con le linee guida ministeriali del 12 marzo 2019. L’obiettivo è valorizzare i territori vitivinicoli, integrare turismo e cultura del vino e sostenere lo sviluppo economico delle aziende del settore.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina si applica esclusivamente all’enoturismo svolto in Campania e si coordina con i programmi di sviluppo rurale dell’Unione europea. La legge mira a:

  • valorizzare le aree a forte vocazione vitivinicola;
  • promuovere le denominazioni vitivinicole territoriali;
  • rafforzare l’offerta turistica regionale;
  • favorire l’ampliamento delle attività economiche delle aziende vitivinicole anche in chiave nazionale e internazionale.

Attività enoturistiche riconosciute

Sono qualificate come attività enoturistiche le attività formative e informative rivolte al pubblico sulle produzioni vitivinicole e sulla cultura del vino, con visite guidate a vigneti, cantine e luoghi di esposizione degli strumenti di lavoro e della storia vitivinicola. Rientrano inoltre:

  • iniziative didattiche, culturali e ricreative in cantina e nei vigneti, compresa la vendemmia didattica;
  • degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche con abbinamento ad alimenti, nei limiti previsti dalla legge.

Soggetti che possono svolgere l’attività

Possono esercitare enoturismo solo determinati operatori:

  • imprenditori agricoli singoli o associati ex articolo 2135 c.c. che svolgono attività vitivinicola;
  • imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli;
  • enoteche regionali riconosciute;
  • cantine sociali, cooperative o loro consorzi.

L’esercizio è escluso per chi, nell’ultimo quinquennio, sia stato condannato con sentenza definitiva per specifici delitti in materia di alimenti o per i reati richiamati dalla norma, salvo riabilitazione, e per chi versi nelle condizioni antimafia di cui all’articolo 67 del d.lgs. 159/2011. È inoltre vietato usare i termini “enoturismo”, “enoturistico” e simili come marchio, insegna o ragione sociale da parte di soggetti non legittimati.

Requisiti minimi di qualità e organizzazione

L’attività deve essere svolta con personale formato e competente, compreso tra titolare, soci, familiari coadiuvanti, dipendenti e collaboratori esterni. Sono richiesti, in alternativa:

  • diploma secondario superiore o laurea a indirizzo agrario o attinente;
  • esperienza lavorativa almeno triennale presso imprese vitivinicole.

Restano fermi i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Gli standard minimi comprendono:

  • apertura annuale o stagionale per almeno due giorni alla settimana, includendo eventualmente domenica e festivi;
  • sito o pagina web in almeno due lingue, con italiano obbligatorio e strumenti di prenotazione;
  • cartello informativo all’ingresso con dati di accoglienza, orari, servizi, lingue parlate e logo regionale;
  • materiale informativo sull’azienda e sui prodotti in formato digitale o cartaceo, in almeno due lingue;
  • materiale sulla zona di produzione, produzioni tipiche e attrazioni del territorio;
  • ambienti dedicati e attrezzati per l’accoglienza.

L’attività può essere svolta anche con supporto di operatori turistici specializzati.

Formazione e promozione

La Regione promuove corsi di formazione e aggiornamento professionale per operatori e collaboratori, da svolgersi autonomamente o con enti accreditati, associazioni agricole e associazioni enoturistiche rappresentative. L’amministrazione regionale sostiene inoltre lo sviluppo del settore mediante studio, ricerca, sperimentazione, formazione e promozione.

Degustazione e abbinamento con alimenti

La Direzione generale regionale competente in materia agricola disciplina, con apposito provvedimento, le attività di degustazione e commercializzazione dei vini aziendali, anche con abbinamento di alimenti. L’abbinamento deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi, preparati dalla stessa azienda, pronti al consumo e conformi ai requisiti igienico-sanitari. Devono essere privilegiati prodotti locali e tipici, anche tramite reti di aziende, valorizzando stagionalità e legame col territorio.

Sono escluse in ogni caso attività e alimenti che configurino un servizio di ristorazione. È consentito acquistare prodotti già confezionati e pronti per l’uso per esigenze di soggetti con intolleranze o allergie.

Procedura di avvio: SCIA e elenco regionale

L’attività si esercita previa presentazione della SCIA al Comune competente o allo SUAP territorialmente competente. La SCIA deve indicare attività svolte e periodi di apertura ed essere trasmessa dal Comune alla struttura regionale competente.

Presso la struttura regionale competente è istituito l’elenco regionale degli operatori enoturistici. Vi sono iscritti solo i soggetti che hanno presentato la SCIA. L’iscrizione abilita all’uso del logo regionale dell’attività enoturistica. Le modalità di iscrizione e di promozione delle aziende inserite nell’elenco sono demandate a provvedimenti regionali e determinazioni della Direzione generale competente.

Osservatorio regionale sull’enoturismo

Presso il Consiglio regionale è istituito l’Osservatorio regionale sull’enoturismo in Campania, con decreto del Presidente del Consiglio. L’organo è composto da rappresentanti istituzionali, delle categorie economiche, dei consorzi di tutela e degli ordini professionali indicati dalla legge.

L’Osservatorio:

  • opera a titolo gratuito, senza indennità o rimborsi;
  • è supportato dall’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
  • diventa pienamente operativo con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti;
  • svolge funzioni consultive, propositive, di monitoraggio, formazione, informazione e comunicazione sulle politiche regionali in materia di vino ed enoturismo.

Vigilanza e controlli

La vigilanza sull’osservanza della legge spetta ai Comuni, ferme restando le competenze di altri soggetti previste dalla normativa statale e regionale, in particolare in materia igienico-sanitaria e di sicurezza. I Comuni devono effettuare un controllo specifico annuale e trasmettere alla Regione, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. Le modalità dei controlli sono definite dalla Giunta regionale.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni per diverse violazioni:

  • uso indebito delle denominazioni “enoturismo” e simili: da 1.500 a 10.000 euro;
  • esercizio dell’attività senza SCIA: da 1.000 a 6.000 euro, con chiusura disposta dal Comune e divieto di ripresa dell’attività per i successivi 12 mesi per l’imprenditore responsabile;
  • esercizio senza requisiti e standard minimi: da 500 a 3.000 euro;
  • violazioni delle modalità indicate nella SCIA, mancata esposizione della SCIA al pubblico o uso di prodotti non conformi all’articolo 6: da 250 a 1.500 euro.

Per accertamento e contestazione si applicano le regole generali sulle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Sospensione e cessazione dell’attività

Se viene accertata una violazione tra quelle che puniscono l’esercizio senza requisiti e standard minimi, il Comune sospende l’attività da 10 a 30 giorni. In caso di reiterazione della stessa violazione, dispone la cessazione dell’attività. I provvedimenti vanno comunicati al Prefetto e alla struttura regionale competente.

Regime transitorio

Le aziende già operative non devono presentare una nuova SCIA. Devono però adeguarsi alle nuove disposizioni entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.

Disposizioni finanziarie e entrata in vigore

Per il solo anno 2024, le attività di promozione e divulgazione sono finanziate con uno stanziamento di 200.000 euro sul bilancio regionale. La partecipazione all’Osservatorio è gratuita e non comporta spese di trasferta o rimborsi a carico del bilancio regionale.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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