Ordinanza n. 102/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano relativi al prelievo mediante abbattimento di lupi nel 2026, in particolare l’autorizzazione dell’11 settembre 2026 per un esemplare nei territori dei Comuni di Ultimo e Castelbello-Ciardes
Esito
Favorevole al ricorrente (associazioni ambientaliste)
Prevale il privato
La controversia
Le associazioni ricorrenti hanno impugnato il decreto provinciale del 12 giugno 2026, che disponeva per il 2026 la rimozione mediante abbattimento di un massimo di tre lupi nel territorio provinciale, e i successivi decreti autorizzatori, tra cui quello dell’11 settembre 2026 relativo ai territori di Ultimo e Castelbello-Ciardes. Hanno dedotto, in relazione ai provvedimenti di prelievo, profili di illegittimità che il Collegio ha sommariamente ravvisato come possibile difetto di istruttoria e di motivazione, con specifico riferimento all’autorizzazione dell’11 settembre 2026. Hanno inoltre proposto istanza cautelare e formulato una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il Ministero ha chiesto di essere estromesso dal giudizio.
La decisione
Il Collegio ha accolto l’istanza cautelare limitatamente al decreto dell’11 settembre 2026, sospendendone l’efficacia. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare ha ravvisato il fumus boni iuris, almeno quanto al possibile difetto di istruttoria e di motivazione; ha inoltre riconosciuto il periculum in mora, poiché l’abbattimento avrebbe comportato l’irreversibile perdita del bene tutelato e vanificato la tutela giurisdizionale. Non ha invece ravvisato il periculum rispetto al decreto generale del 12 giugno 2026: con l’emanazione dei tre decreti autorizzatori la Provincia aveva esaurito il potere di adottare specifici decreti di prelievo. Sono rimaste impregiudicate la richiesta di rinvio pregiudiziale e quella ministeriale di estromissione, riservate al merito. La trattazione di merito è stata fissata al 27 gennaio 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Rilevato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, fermo ogni più approfondito esame nella deputata sede di merito, impregiudicate l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea formulata dalla ricorrente e la richiesta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di estromissione dal giudizio, il ricorso appare sorretto da elementi di fumus boni iuris, perlomeno in relazione al difetto di istruttoria e di motivazione con specifico riferimento al decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 15910 del giorno 11 settembre 2026, con il quale è stato autorizzato, in attuazione del D.P.P. n. 9788/2026, il prelievo mediante abbattimento del terzo esemplare di Canis lupus per l’anno 2026 con riferimento ai territori dei Comuni di Ultimo e Castelbello-Ciardes.
Nella fase cautelare il giudice ha ritenuto sussistente il fumus, in via sommaria e senza pregiudicare la decisione di merito, per il possibile difetto di istruttoria e motivazione dell’autorizzazione all’abbattimento.
art. 61 c.p.a.
Considerato che con decreto presidenziale ante causam n. 80 di data 14 settembre 2026 è stata accolta l’istanza monocratica ex art 61 cod. proc. amm. limitatamente all’impugnato decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 15910 del giorno 11 settembre 2026;
L’istanza cautelare monocratica ante causam era stata accolta limitatamente all’autorizzazione dell’11 settembre 2026; il Collegio ha poi esaminato la domanda cautelare in sede collegiale.
direttiva 92/43/CEE
Rilevato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, fermo ogni più approfondito esame nella deputata sede di merito, impregiudicate l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea formulata dalla ricorrente e la richiesta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di estromissione dal giudizio, il ricorso appare sorretto da elementi di fumus boni iuris, perlomeno in relazione al difetto di istruttoria e di motivazione con specifico riferimento al decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 15910 del giorno 11 settembre 2026, con il quale è stato autorizzato, in attuazione del D.P.P. n. 9788/2026, il prelievo mediante abbattimento del terzo esemplare di Canis lupus per l’anno 2026 con riferimento ai territori dei Comuni di Ultimo e Castelbello-Ciardes.
La direttiva è richiamata quale quadro normativo dei decreti di prelievo, ma l’ordinanza non ne definisce l’interpretazione: la valutazione resta circoscritta al fumus per difetto di istruttoria e motivazione.
art. 4, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, legge provinciale n. 14/1987
Ritenuto invece insussistente il periculum in mora con riferimento al decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano del 12.6.2026, n. 9788, avente ad oggetto: “Prelievo di lupi ai sensi dell’art. 14 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 4, comma 2-bis della legge provinciale n. 14/1987 - 2026”, con il quale è stata disposta, per l’anno 2026, la rimozione mediante abbattimento di un massimo di tre esemplari di Canis lupus nel territorio provinciale, in quanto, con l’emanazione dei tre decreti autorizzatori in epigrafe indicati, la Provincia autonoma di Bolzano ha esaurito il potere di emanare specifici decreti di prelievo, come ivi previsto.
L’ordinanza non interpreta autonomamente le disposizioni provinciali, ma rileva che il potere di emanare specifici decreti di prelievo previsto dal decreto generale era stato esaurito con l’adozione dei tre decreti autorizzatori.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un’autorizzazione all’abbattimento di un esemplare di fauna selvatica può essere disposta quando sussistano elementi di fumus relativi a difetto di istruttoria e motivazione e il suo immediato esercizio comporti la perdita irreversibile dell’esemplare, vanificando la tutela giurisdizionale.
- La domanda cautelare relativa a un atto generale che dispone un numero massimo di prelievi può essere priva di periculum quando, essendo già stati emanati tutti i decreti attuativi autorizzatori previsti, l’amministrazione abbia esaurito il potere di adottare ulteriori specifiche autorizzazioni.
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