Circolare numero 70 del 8-3-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che talune disposizioni dell’art. 16 della legge n. 451/1994 sui contratti di formazione e lavoro non sono immediatamente applicabili, mentre risultano operative alcune previsioni specifiche su età dei lavoratori e obbligo di mantenimento in servizio. Vengono poi precisati i criteri per l’accesso ai benefici contributivi ex art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990, limitati ai casi in cui impresa e lavoratore appartengano alle circoscrizioni individuate dai decreti ministeriali. Infine, sulla base del D.M. 12.12.1994, sono indicate le circoscrizioni dell’Emilia-Romagna beneficiarie del contributo ridotto e fornite le istruzioni operative per il versamento e per il conguaglio delle differenze contributive versate in eccedenza, con indicazioni distinte per le varie gestioni previdenziali.
Contratti di formazione e lavoro: applicazione differita di alcune norme e istruzioni per il contributo ridotto nelle circoscrizioni agevolate
Contratti di formazione e lavoro: applicazione differita di alcune norme e istruzioni contributive
La circolare tratta il regime dei contratti di formazione e lavoro dopo la legge 19 luglio 1994, n. 451, precisando quali disposizioni dell’art. 16 sono immediatamente operative e quali, invece, restano differite. Definisce inoltre le condizioni per fruire del beneficio contributivo previsto dall’art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990 e fornisce le istruzioni operative per le imprese interessate alle agevolazioni nelle circoscrizioni individuate dal D.M. 12.12.1994.
Quadro normativo e applicazione dell’art. 16 della legge n. 451/1994
La circolare richiama la precedente n. 41 del 9.2.1994, con cui erano state illustrate le innovazioni introdotte dai DD.LL. n. 462/1993 e n. 32/1994, poi reiterate nei DD.LL. n. 178/1994 e n. 299/1994 e confluite nella legge 19.7.1994, n. 451, che ha fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti.
Successivi interventi normativi hanno differito l’applicazione di varie disposizioni della legge n. 451/1994. In particolare, la circolare evidenzia che non si applicano ai contratti stipulati entro il 30.6.1995, sulla base di progetti già approvati, presentati o riconosciuti conformi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 863/1984, come modificato dalla legge n. 169/1991.
Resta invece immediatamente applicabile:
- il comma 1, primo periodo, dell’art. 16, che consente l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di soggetti di età compresa tra 16 e 32 anni;
- il comma 11, che eleva al 60% la percentuale dei lavoratori da mantenere in servizio, in luogo del 50% previsto dall’art. 8, comma 6, della legge n. 407/1990.
Risulta invece differita l’operatività delle norme che consentono la stipula dei contratti:
- da parte di gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive e fondazioni;
- secondo la distinzione nelle tipologie di contratto di tipo a) e b) previste dal comma 2 dell’art. 16.
Beneficio contributivo ex art. 8, comma 2, legge n. 407/1990
La circolare chiarisce che i benefici della contribuzione ridotta non sono applicabili in due ipotesi specifiche:
- quando l’impresa opera in una circoscrizione individuata dai decreti ministeriali ma il lavoratore è iscritto in una circoscrizione non compresa;
- quando l’impresa opera in una circoscrizione esclusa e il lavoratore è iscritto in una circoscrizione inclusa.
La ragione dell’agevolazione è quella di alleviare la disoccupazione nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. Ne consegue che il lavoratore deve essere iscritto nelle liste di collocamento della circoscrizione agevolata e l’impresa deve operare nella medesima circoscrizione.
Circoscrizioni agevolate della Regione Emilia-Romagna
Con il D.M. 12.12.1994, pubblicato nella G.U. serie generale n. 8 dell’11.1.1995, sono state individuate per la Regione Emilia-Romagna le circoscrizioni di:
- Codigoro;
- Riccione;
- Cesena;
- Rimini.
Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dal 1.1.1994 al 31.12.1994 dalle imprese operanti in tali circoscrizioni, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali dovuta dal datore di lavoro è stabilita nella misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.
La circolare precisa che l’agevolazione:
- spetta esclusivamente alle imprese, e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro;
- riguarda le assunzioni con decorrenza nell’anno 1994;
- continua a valere per tutta la durata del contratto, anche se la scadenza interviene in un anno successivo e anche se nel frattempo muta la situazione occupazionale.
Istruzioni operative per le imprese beneficiarie
Alle imprese aventi diritto deve essere attribuito il codice di autorizzazione "5Y", con il significato di impresa operante in circoscrizione che presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.
Per il versamento dei contributi nella misura corrispondente a quella degli apprendisti, le imprese devono attenersi alle modalità di compilazione dei moduli DM10/2 e DM10/S già richiamate nelle istruzioni e nelle precedenti circolari. In particolare, la circolare richiama:
- per il DM10/2, la gestione della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, del contributo GESCAL e del contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro;
- per il DM10/S, il versamento della quota sanitaria a carico del lavoratore e del contributo fisso per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico del datore di lavoro.
Sono inoltre richiamate le istruzioni specifiche già impartite con la circolare n. 53 del 26.2.1993 e con il messaggio n. 3804 del 18.2.1993.
Recupero delle differenze contributive già versate
Le imprese diverse da quelle artigiane, che hanno comunque titolo all’agevolazione indipendentemente dalla circoscrizione, possono recuperare le differenze versate in eccedenza se, nelle more dell’emanazione del D.M. 12.12.1994, avevano applicato le riduzioni previste dall’art. 8, commi 1 o 3, della legge n. 407/1990.
Il conguaglio può essere effettuato con le denunce relative ai mesi di febbraio, marzo o aprile 1995, da presentarsi rispettivamente entro il 20 marzo, 20 aprile e 20 maggio 1995.
Le modalità indicate sono le seguenti:
- l’importo delle differenze sui contributi previdenziali, sulle indennità economiche di malattia, maternità e GESCAL va esposto nel quadro D del mod. DM10/2, in uno dei righi in bianco, preceduto dal codice "L176" e dalla dicitura "REC art. 8, c.2 L. 407/90";
- le differenze relative ai contributi per le prestazioni del Servizio sanitario vanno portate in detrazione dai contributi sanitari dovuti per la Regione competente;
- se il credito residuo supera i contributi sanitari da versare, il rimborso deve essere richiesto con il mod. DM10/V, secondo la procedura prevista per le regolarizzazioni dei contributi del Servizio sanitario.
Ai fini del calcolo, dalla contribuzione versata per i periodi pregressi deve essere sottratto il contributo fisso dovuto nella misura prevista per gli apprendisti. La circolare richiama, per il 1994 e il 1995, le diverse quote comprensive o meno della quota INAIL, precisando che la quota di pertinenza del Servizio sanitario pari a L. 240 settimanali va portata in detrazione dai contributi sanitari da recuperare. Non deve essere effettuato alcun conguaglio sulla quota dei contributi a carico del lavoratore.
Regime per le gestioni previdenziali speciali
Per i lavoratori iscritti a specifiche gestioni speciali, la circolare distingue le seguenti ipotesi:
- Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende elettriche private;
- Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia;
- Gestione Speciale A.G.O. degli Enti creditizi;
- Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Per ciascuna gestione sono indicate le quote contributive a carico del lavoratore, le quote fisse settimanali a carico del datore di lavoro e le modalità di compilazione dei moduli DM10/2, con rinvio a precedenti circolari per le istruzioni tecniche di compilazione.
Anche per queste gestioni, il recupero delle differenze pregresse va effettuato con specifici codici nel quadro D del DM10/2, utilizzando le denunce di febbraio, marzo o aprile 1995. La circolare precisa che, nel determinare le differenze da recuperare, occorre sottrarre dal contributo già versato la quota fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, distinguendo tra contributi di pertinenza dei fondi e contributi minori.
Per i lavoratori del Fondo autoferrotranvieri e dei servizi di trasporto, il recupero avviene con il codice "L201"; per i fondi elettrici e telefonici si utilizzano i codici "L168" e "L169"; per la Gestione Speciale degli Enti creditizi il codice è "B102". Anche in questo caso, la quota di L. 240 settimanali per il Servizio sanitario va detratta dai contributi sanitari da recuperare, senza alcun conguaglio sulla quota a carico del lavoratore.
Principio finale
La circolare conferma dunque un’impostazione unitaria: le agevolazioni contributive connesse ai contratti di formazione e lavoro nelle circoscrizioni agevolate spettano solo se ricorrono congiuntamente i requisiti territoriali dell’impresa e del lavoratore, e possono essere recuperate, per i periodi pregressi, mediante specifiche procedure di conguaglio sulle denunce contributive del primo trimestre 1995.
Punti principali
Applicazione della nuova disciplina sui contratti di formazione e lavoro
L’art. 16 della legge n. 451/1994, come più volte differito da successivi decreti-legge, non si applica ai contratti stipulati entro il 30.6.1995 sulla base di progetti già approvati, presentati o riconosciuti conformi alla disciplina previgente. Rimangono invece immediatamente operative alcune disposizioni: l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di soggetti tra 16 e 32 anni e l’elevazione al 60% della quota di lavoratori da mantenere in servizio. Sono differite le norme che consentono la stipula da parte di gruppi di imprese e di altri soggetti collettivi, nonché la distinzione tra le tipologie di contratto di cui al comma 2 dell’art. 16.
Limiti ai benefici ex art. 8, comma 2, legge n. 407/1990
La circolare precisa che il beneficio della contribuzione ridotta non spetta se l’impresa opera in una circoscrizione agevolata ma il lavoratore è iscritto in una circoscrizione non compresa nei decreti ministeriali, né nel caso inverso in cui il lavoratore provenga da una circoscrizione inclusa ma l’impresa operi altrove. Il vantaggio contributivo è infatti finalizzato a ridurre la disoccupazione nelle circoscrizioni con squilibrio occupazionale e richiede che il lavoratore sia iscritto nelle relative liste di collocamento e che l’impresa operi in quella stessa circoscrizione.
Circoscrizioni agevolate della Regione Emilia-Romagna
Il D.M. 12.12.1994 individua, ai fini del contributo ridotto pari a quello previsto per gli apprendisti, le circoscrizioni di Codigoro, Riccione, Cesena e Rimini. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dal 1.1.1994 al 31.12.1994 dalle imprese operanti in tali circoscrizioni, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura fissa prevista per gli apprendisti. L’agevolazione spetta solo alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro, e vale per le assunzioni con decorrenza nell’anno 1994, anche se il contratto prosegue oltre tale anno.
Istruzioni operative per la codifica e il versamento
Alle imprese aventi titolo va attribuito il codice di autorizzazione "5Y", con il significato di impresa operante in circoscrizione con rapporto tra iscritti alla prima classe e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. Per il versamento dei contributi devono essere seguite le istruzioni del mod. DM10/2 e DM10/S già richiamate dalla circolare, con specifiche indicazioni per quote a carico del lavoratore, contributo fisso a carico del datore di lavoro, contributi sanitari e prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
Conguaglio delle differenze contributive pregresse
Le imprese che, prima dell’emanazione del D.M. 12.12.1994, abbiano applicato riduzioni contributive diverse possono recuperare le differenze versate in eccedenza con le denunce DM10/2 di febbraio, marzo o aprile 1995, da presentarsi entro il 20 marzo, 20 aprile o 20 maggio 1995. Il recupero avviene con specifici codici nel quadro D del DM10/2 e, per la quota sanitaria, in detrazione dai contributi sanitari dovuti alla Regione; se il credito supera tali importi, il rimborso va richiesto con mod. DM10/V. Non si effettua alcun conguaglio sulla quota a carico del lavoratore.
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