Circolare numero 67 del 7-3-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per gli autoferrotranvieri iscritti alle disciolte Casse di Soccorso, il diritto alle prestazioni di malattia è soggetto alla prescrizione annuale prevista dall'art. 6, comma 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138. Lo stesso termine si applica anche alle prestazioni di maternità e agli altri trattamenti economici particolari che seguono la disciplina del sussidio di malattia. Le sedi devono informare le aziende interessate, invitandole a non corrispondere emolumenti o conguagli oltre il termine prescrizionale, salvo atti interruttivi validamente effettuati nei confronti dell'Istituto. Viene inoltre ricordato che gli atti interruttivi non incidono sul diverso termine di decadenza per l'azione giudiziaria introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992.
Prescrizione annuale per prestazioni di malattia e maternità degli autoferrotranvieri
Prescrizione annuale delle prestazioni di malattia e maternità per gli autoferrotranvieri
La circolare recepisce l'orientamento della Corte di Cassazione in materia di prescrizione del diritto alle prestazioni economiche spettanti agli autoferrotranvieri iscritti alle disciolte Casse di Soccorso. Il documento chiarisce il regime applicabile e fornisce indicazioni operative alle sedi territoriali per l'adeguamento dei comportamenti amministrativi e per l'informazione alle aziende interessate.
Quadro normativo e orientamento giurisprudenziale
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8660 del 16.3.1993/21.10.1994, ha affermato che, per gli iscritti alle disciolte Casse di Soccorso, la prescrizione del diritto all'indennità di malattia non era disciplinata da una legge speciale. In tale vuoto normativo, trova quindi applicazione il termine annuale di prescrizione previsto dal comma sesto dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, istitutiva dell'ex INAM.
La circolare assume tale principio come criterio da seguire per la gestione delle prestazioni dovute ai lavoratori del settore, richiamando espressamente la natura del sussidio di malattia previsto per tali categorie.
Estensione alle prestazioni di maternità
Il medesimo termine annuale viene ritenuto applicabile anche alle prestazioni di maternità. Ciò avviene per effetto del rinvio ai criteri vigenti per l'indennità di malattia previsto dall'art. 15, comma 3, della legge n. 1204/1971.
La circolare estende inoltre il medesimo regime prescrizionale agli altri particolari trattamenti economici previsti per i lavoratori in questione dal R.D. n. 148/1931 o dai contratti collettivi di lavoro, purché tali trattamenti seguano, nelle modalità di erogazione, la disciplina del sussidio di malattia.
Indicazioni operative per sedi e aziende
Le sedi sono invitate ad attenersi a quanto stabilito e a darne immediata comunicazione a tutte le aziende interessate. L'indicazione operativa è quella di non corrispondere emolumenti o conguagli a titolo di prestazioni di malattia e maternità che superino il termine annuale di prescrizione, salvo il caso in cui siano stati validamente compiuti atti interruttivi nei confronti dell'Istituto.
La circolare richiama quindi un controllo puntuale sulla tempestività delle richieste e sulla presenza di eventuali atti interruttivi, ai fini della corretta liquidazione delle somme.
Prescrizione e decadenza dell'azione giudiziaria
Viene precisato che gli atti interruttivi della prescrizione non hanno effetti sul decorso del diverso termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria, introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992. Il documento distingue quindi nettamente il piano della prescrizione da quello della decadenza processuale.
Precisazioni sulle prestazioni di legge e su quelle contrattuali
In nota, la circolare ricorda che le prestazioni di legge, tra cui sussidio di malattia, aspettativa per motivi di salute e integrazione dell'indennità INAIL per inabilità temporanea, spettano al verificarsi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile, tra cui il superamento dei 25 dipendenti con stabilità di impiego e l'obbligo di applicare la disciplina richiamata.
Diversamente, le prestazioni dovute in virtù di accordi contrattuali, come il sussidio di malattia durante i periodi di cure termali, ove riconoscibili, e durante il periodo di carenza nella misura del 50%, sono erogabili solo se l'azienda, oltre a possedere i requisiti di base, abbia aderito integralmente alla relativa contrattazione collettiva.
Punti principali
Prescrizione annuale del sussidio di malattia
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8660 del 16.3.1993/21.10.1994, ha stabilito che per gli autoferrotranvieri iscritti alle disciolte Casse di Soccorso, in assenza di una disciplina speciale sulla prescrizione del diritto all'indennità di malattia, si applica il termine annuale previsto dall'art. 6, comma 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, istitutiva dell'ex INAM.
Estensione alle prestazioni di maternità e ad altri trattamenti economici
La circolare precisa che il medesimo limite annuale si applica anche alle prestazioni di maternità, in virtù del rinvio ai criteri vigenti per l'indennità di malattia contenuto nell'art. 15, comma 3, della legge n. 1204/1971. Il medesimo criterio vale inoltre per gli altri particolari trattamenti economici previsti dalla normativa di settore (R.D. n. 148/1931) o dai contratti collettivi, quando le modalità di erogazione seguono la disciplina del sussidio di malattia.
Indicazioni operative per le sedi e per le aziende
Le sedi devono attenersi alla presente istruzione e darne immediata comunicazione a tutte le aziende interessate, invitandole ad astenersi dal corrispondere emolumenti o conguagli per prestazioni di malattia e maternità che eccedano il termine prescrizionale annuale, salvo eventuali atti interruttivi validamente effettuati nei confronti dell'Istituto.
Distinzione tra prescrizione e decadenza
La circolare richiama infine che gli atti interruttivi della prescrizione non rilevano ai fini del decorso del diverso termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria, introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992.
Precisazioni sulle prestazioni di legge e contrattuali
Viene ricordato che le c.d. prestazioni di legge, quali il sussidio di malattia, l'aspettativa per motivi di salute e l'integrazione dell'indennità INAIL per inabilità temporanea, spettano al ricorrere dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile. Le prestazioni dovute in forza di accordi contrattuali, come il sussidio di malattia durante le cure termali o durante il periodo di carenza nella misura del 50%, sono invece erogabili solo se l'azienda, oltre ai requisiti di base, abbia aderito integralmente alla relativa contrattazione collettiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 7 mar 1995Circolare numero 66 del 7-3-1995
- Circolare · 7 mar 1995Circolare numero 68 del 7-3-1995
- Circolare · 7 mar 1995Circolare numero 69 del 7-3-1995
- Circolare · 6 mar 1995Circolare numero 65 del 6-3-1995
- Circolare · 8 mar 1995Circolare numero 70 del 8-3-1995
- Circolare · 3 mar 1995Circolare numero 63 del 3-3-1995
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →