Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 69 del 7-3-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riconosce l’obbligatorietà dell’assoggettamento a contribuzione INPS per tutto il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a prescindere dalla durata del richiamo e dall’esistenza di altri rapporti di lavoro. Fornisce istruzioni su denuncia, versamento e regolarizzazione dei contributi, richiama il regime sanzionatorio e la prescrizione, e chiarisce alcuni aspetti retributivi e documentali (minimale contributivo, mensa, indennità chilometrica, libri paga e matricola).

Personale volontario del Corpo Nazionale dei VV.F.: obbligo contributivo INPS, adempimenti e regolarizzazione

Personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: contributi INPS e regolarizzazione

La circolare affronta il regime contributivo del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, chiarendo che tale personale è obbligatoriamente assoggettato alla contribuzione INPS indipendentemente dalla durata del richiamo e dall’esistenza di un altro rapporto di lavoro. Vengono quindi fornite indicazioni operative per la denuncia, il versamento e l’eventuale regolarizzazione dei contributi, oltre a precisazioni su imponibile, sanzioni, prescrizione e documentazione del rapporto di servizio.

Ambito di applicazione dell’obbligo contributivo

A seguito di richieste di chiarimento provenienti dai Comandi provinciali, l’Amministrazione ha svolto interlocuzioni con INPS, Ministero del Lavoro, Ministero del Tesoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dall’esame della problematica è emersa l’obbligatorietà dell’assoggettamento a contribuzione per tutto il personale volontario del Corpo Nazionale dei VV.F., senza distinguere in base alla durata del richiamo né alla presenza di altra occupazione.

La circolare del Ministero dell’Interno n. 6 del 10 settembre 1994 aveva già impartito alle strutture periferiche le istruzioni per l’attuazione dell’obbligo assicurativo.

Aliquote contributive e ripartizione degli oneri

Per la contribuzione ordinaria sono indicate le aliquote vigenti:

  • a carico del dipendente: 8,34%;
  • a carico dello Stato: 22,61%;
  • totale: 30,95%.

La ripartizione comprende Fondo pensioni lavoratori dipendenti, TBC, ENAOLI e Fondo disoccupazione, secondo le percentuali riportate in circolare. L’ammontare delle ritenute previdenziali va calcolato applicando tali percentuali alla base imponibile.

Per i periodi da regolarizzare in sanatoria, la circolare riporta inoltre le aliquote storiche del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dal 1980 al 1° gennaio 1993, mentre le aliquote relative a TBC, ENAOLI e Fondo disoccupazione restano quelle già indicate e non subiscono variazioni.

Base imponibile e componenti retributive rilevanti

Ai fini contributivi, la base imponibile è individuata dall’art. 12 della legge n. 153 del 1969 come tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Nell’imponibile devono essere comprese:

  • tutte le componenti dello stipendio;
  • il compenso per lavoro straordinario;
  • l’indennità di missione o di trasferta, nei limiti precisati dalla circolare.

Sono inoltre richiamate due precisazioni specifiche:

  • l’assegno per il nucleo familiare non è soggetto a contribuzione dal 21 dicembre 1986, in base alla legge 13 dicembre 1986, n. 876;
  • l’indennità di missione o trasferta è soggetta a contribuzione INPS solo nella misura del 50% della somma corrisposta.

Denuncia e versamento dei contributi

I Comandi Provinciali devono presentare all’INPS la denuncia del personale volontario mediante modello DM 10 entro sei mesi dal momento del richiamo. Alla denuncia deve accompagnarsi il versamento dei contributi dovuti nello stesso termine.

Se il versamento non avviene tempestivamente, la Pubblica Amministrazione non è tenuta a corrispondere interessi di mora, in applicazione dell’art. 16, comma 3, della legge n. 370 del 1974.

Regolarizzazione dei periodi pregressi e prescrizione

Per la regolarizzazione dei contributi relativi a periodi precedenti si rinvia alle disposizioni generali già emanate per l’assolvimento degli adempimenti previdenziali e assistenziali. In materia di prescrizione, viene richiamata la circolare n. 51033 RCV/58 del 6 marzo 1985 sulla sospensione del termine prescrizionale.

La circolare afferma che per i contributi INPS non versati è applicabile la sanatoria per gli ultimi 13 anni e 9 mesi a decorrere dal momento della liquidazione, tenendo conto della proroga di 3 anni e 9 mesi dei termini prescrizionali decennali disposta dal D.L. n. 3 del 10 gennaio 1983, convertito nella legge n. 638 dell’11 novembre 1983.

Sanzioni per omissioni e tardività

Se la denuncia non viene presentata entro sei mesi, viene applicata una sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni dipendente non denunciato, a carico del datore di lavoro e, per esso, del funzionario ritenuto responsabile dell’omissione.

La circolare precisa che è possibile interrompere il decorso delle sanzioni presentando la denuncia mediante modello DM inviato con raccomandata.

Per le sanzioni connesse al mancato versamento nei termini previsti, la circolare rinvia alle disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1994, n. 211.

Minimale contributivo, mensa e indennità chilometrica

Viene ribadito che il minimale contributivo non è frazionabile ed è fissato dalla legge in misura giornaliera, senza collegamento con un numero predeterminato di ore.

Per il servizio di mensa, la circolare ricorda l’obbligo contributivo sulle prestazioni in natura ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969, facendo riferimento ai valori convenzionali della mensa stabiliti dai decreti ministeriali pro tempore per ciascuna provincia. Tuttavia, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994, il corrispettivo del servizio di mensa predisposto dal datore di lavoro per la generalità dei dipendenti, per esigenze connesse con l’attività lavorativa, è escluso dalla base imponibile contributiva, in applicazione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 503 del 1992, come modificato dalla legge n. 537 del 1993.

Per l’indennità chilometrica vengono richiamate le precedenti circolari 361 C. e V. del 10 maggio 1974 e 448 C. e V. del 5 gennaio 1978.

Tenuta della documentazione e controlli

Il D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 prevede, in generale, l’obbligatorietà della tenuta dei libri matricola e paga presso il datore di lavoro; tuttavia, il Corpo Nazionale dei VV.F. è escluso da tale obbligo ai sensi dell’art. 1, punto 22, del medesimo decreto, purché siano dimostrati i servizi prestati, la loro durata e le corrispondenti retribuzioni.

L’Ispettorato del lavoro può comunque, in sede di controlli e verifiche, chiedere la dimostrazione di tutto quanto concerne il servizio prestato dal personale volontario. Presso i Comandi Provinciali le attività svolte risultano dai rapporti di intervento, mentre le competenze retribuite devono emergere dalla corretta compilazione degli statini di pagamento.

Tali statini devono contenere tutti gli elementi che compongono lo stipendio e, in modo dettagliato, le ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali applicate. La circolare conclude raccomandando una gestione ordinata e trasparente e sollecitando le Sedi a garantire ai Comandi Provinciali la collaborazione necessaria per la regolarizzazione e gli adempimenti contributivi.

Punti principali

Obbligo assicurativo e base normativa

Viene affermato che tutto il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è soggetto all’assicurazione generale obbligatoria e alla contribuzione INPS indipendentemente dalla durata del richiamo e dall’eventuale presenza di altro rapporto di lavoro. La circolare richiama i contatti intervenuti con Ministero del Lavoro, Ministero del Tesoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri e segnala che il Ministero dell’Interno ha emanato istruzioni applicative con la circolare n. 6 del 10 settembre 1994.

Aliquote contributive e imponibile

Per la contribuzione ordinaria sono indicate aliquote complessive pari al 30,95%, di cui 8,34% a carico del dipendente e 22,61% a carico dello Stato, con ripartizione tra Fondo pensioni lavoratori dipendenti, TBC, ENAOLI e Fondo disoccupazione. La base imponibile è definita in base all’art. 12 della legge n. 153/1969 come tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro; vi rientrano stipendio, straordinario e indennità di missione o trasferta, con esclusione dell’assegno per il nucleo familiare dal 21 dicembre 1986 e imponibilità al 50% della missione/trasferta.

Regime di sanatoria per periodi pregressi

Per la regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi sono riportate le aliquote storiche del Fondo pensioni lavoratori dipendenti da applicare in sanatoria, dal 1980 fino al 1° gennaio 1993, mentre per TBC, ENAOLI e Fondo disoccupazione restano valide le aliquote già indicate e immutate. La circolare invita a utilizzare le disposizioni generali già emanate per gli adempimenti previdenziali e assistenziali.

Denuncia e versamento dei contributi

I Comandi Provinciali devono presentare all’INPS la denuncia del personale volontario con modello DM 10 entro sei mesi dal momento del richiamo. Contestualmente alla denuncia deve essere effettuato il versamento dei contributi dovuti; in caso di ritardo, per la Pubblica Amministrazione non sono dovuti interessi di mora ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge n. 370/1974.

Sanzioni e sospensione del decorso

Se la denuncia non viene presentata entro sei mesi, è prevista una sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni dipendente non denunciato, a carico del datore di lavoro e, per esso, del funzionario responsabile. La circolare precisa che il decorso delle sanzioni può essere bloccato presentando la denuncia tramite modello DM inviato a mezzo raccomandata. Per le sanzioni dovute al mancato versamento nei termini si rinvia al decreto legislativo 24 marzo 1994, n. 211.

Prescrizione dei contributi

Per i contributi INPS non versati viene indicata la possibilità di sanatoria per gli ultimi 13 anni e 9 mesi dalla liquidazione, in ragione della proroga dei termini prescrizionali decennali di 3 anni e 9 mesi disposta dal D.L. n. 3 del 10 gennaio 1983, convertito nella legge n. 638/1983. La circolare richiama inoltre le disposizioni sulla sospensione della prescrizione contenute nella circolare n. 51033 RCV/58 del 6 marzo 1985.

Minimale contributivo, mensa e indennità chilometrica

Viene ribadita la non frazionalità del minimale di retribuzione, fissato giornalmente dalla legge e non collegato a un numero predeterminato di ore. Per il servizio di mensa si conferma l’obbligo contributivo sulle prestazioni in natura ex art. 12 della legge n. 153/1969, con riferimento ai valori convenzionali provinciali, ma si precisa che dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1994 il corrispettivo del servizio di mensa predisposto dal datore di lavoro per la generalità dei dipendenti ed esigenze connesse all’attività lavorativa è escluso dalla base imponibile. Per l’indennità chilometrica si richiamano le circolari 361 C. e V. del 10 maggio 1974 e 448 C. e V. del 5 gennaio 1978.

Libri matricola e paga e controlli ispettivi

Pur essendo il Corpo Nazionale VV.F. escluso dall’obbligo di tenuta dei libri matricola e paga ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, deve comunque essere dimostrata l’effettiva prestazione dei servizi, la loro durata e le relative retribuzioni. L’Ispettorato del lavoro può richiedere in controllo la documentazione relativa al servizio prestato; presso i Comandi Provinciali ciò avviene tramite i rapporti di intervento e gli statini di pagamento, che devono riportare tutti gli elementi della retribuzione e le ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali applicate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.