Circolare numero 66 del 7-3-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il personale avventizio con qualifica di guardabarriere, dipendente da aziende iscritte al fondo speciale autoferrotranvieri, ha diritto alle particolari prestazioni economiche di malattia previste per il settore autoferrotranviario. Viene precisato che, pur essendo il personale avventizio in linea generale escluso dalla disciplina speciale del R.D. n. 148/1931, i guardabarriere rientrano in un regime diverso per effetto dell’Accordo nazionale del 29 ottobre 1963 e della qualificazione normativa propria degli accordi collettivi nel settore. Ne deriva l’applicazione del regime delle ex Casse di Soccorso, con esclusione dall’obbligo di iscrizione al fondo speciale ex legge n. 889/1971, purché siano rispettate le condizioni previste, inclusa l’integrale adesione aziendale all’accordo nazionale.
Applicabilità delle prestazioni economiche di malattia al personale avventizio guardabarriere
Prestazioni economiche di malattia per il personale avventizio guardabarriere
La circolare chiarisce il regime applicabile al personale avventizio con qualifica di guardabarriere dipendente da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, in relazione alle prestazioni economiche di malattia e agli obblighi contributivi e assicurativi. Il documento precisa l’ambito di applicazione della disciplina del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, coordinandola con la normativa sulle ex Casse di Soccorso e con l’Accordo nazionale del 29 ottobre 1963.
Quesito e quadro generale
L’intervento nasce da richieste di chiarimento circa l’applicabilità, agli effetti contributivi ed assicurativi, della disciplina del R.D. n. 148/1931 e successive modificazioni al personale avventizio delle aziende di trasporto pubblico. In via generale, si ricorda che il personale dipendente dalle aziende interessate conserva il diritto ai trattamenti economici di malattia già previsti dalle disciolte Casse di Soccorso solo se tali prestazioni erano riconosciute:
- in forza di legge; oppure
- in base a contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati entro il 31 dicembre 1979 e recepiti dalle aziende.
La circolare richiama inoltre il diverso regime assicurativo previsto per le aziende del settore con più di 25 dipendenti con stabilità di impiego, quando le autorità amministrative competenti abbiano imposto l’applicazione del R.D. n. 148/1931 e dei relativi allegati. Tale criterio vale anche per le aziende che abbiano maturato o maturino i requisiti dopo il 1 gennaio 1980.
Ambito soggettivo della disciplina speciale
Il documento precisa che la disciplina speciale richiamata dal R.D. n. 148/1931, per effetto del rinvio operato dall’art. 13 all’art. 8, n. 1, si applica al personale di ruolo delle aziende. Resterebbe quindi escluso il personale avventizio, categoria nella quale rientrano, ai sensi dell’art. 4 della legge 26 luglio 1956, n. 1034:
- gli agenti con qualifica di guardiabarriere;
- il personale di cui all’art. 3 della legge 24 maggio 1952, n. 628, cioè quello dipendente da azienda per la quale, a giudizio del Ministero dei Trasporti, sia sufficiente un numero di agenti non superiore a 25 per garantire regolarità e sicurezza dell’esercizio;
- il personale straordinario di cui all’art. 8, terzultimo comma, del R.D. n. 148/1931, ossia quello dipendente da aziende esercenti linee soltanto in alcune stagioni dell’anno o assunto per bisogni saltuari o eccezionali.
Rilevanza dell’Accordo nazionale del 29 ottobre 1963
La circolare valorizza l’art. 1 dell’Accordo nazionale 29 ottobre 1963, che prevede anche trattamenti economici complementari rispetto a quelli stabiliti per legge. Da tale disposizione risulta che l’esclusione esplicita del regime specifico riguarda soltanto il personale di cui alle lettere b) e c) sopra richiamate, non anche i guardabarriere.
Poiché gli accordi nazionali hanno, nell’ambito del settore, natura di fonte normativa riconosciuta, la circolare conclude che i lavoratori con qualifica di guardabarriere devono essere assoggettati al regime assicurativo previsto dalla disciplina delle ex Casse di Soccorso, a differenza del restante personale avventizio che resta soggetto alla normativa del settore industria.
Condizioni applicative e iscrizione al fondo speciale
L’applicazione del regime delle ex Casse di Soccorso ai guardabarriere è subordinata alla presenza delle condizioni previste dalla disciplina richiamata, tra le quali assume rilievo l’avvenuto integrale recepimento, da parte dell’azienda, dell’Accordo nazionale 29 ottobre 1963.
Resta ferma, tuttavia, l’appartenenza dei guardabarriere alla categoria del personale avventizio ai sensi della legge n. 1034/1956. Ne consegue la loro esclusione dall’obbligo di iscrizione al relativo fondo speciale, ai sensi dell’art. 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.
Effetti sulle istruzioni precedenti
La circolare dispone che le istruzioni precedentemente impartite debbano essere intese come integrate alla luce del nuovo chiarimento. In particolare, viene superata l’indicazione secondo cui i soli iscritti al fondo speciale di previdenza avrebbero potuto accedere ai trattamenti economici di malattia erogabili in base alla normativa delle ex Casse di soccorso.
In sostanza, per il personale avventizio con qualifica di guardabarriere, il diritto alle prestazioni economiche di malattia del settore autoferrotranviario deriva dal regime speciale ricostruito dalla circolare, non dall’iscrizione al fondo speciale.
Punti principali
Quesito interpretativo sulla disciplina contributiva e assicurativa
La circolare risponde a richieste di chiarimento sull’applicabilità, ai fini contributivi e assicurativi, della disciplina del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modificazioni al personale avventizio delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.
Regola generale per le aziende autoferrotranviarie
Si ricorda che il personale dipendente dalle aziende interessate conserva il diritto ai trattamenti economici di malattia già previsti dalle disciolte Casse di Soccorso solo se tali prestazioni erano dovute per legge o per contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 1979 e recepiti dalle aziende. Inoltre, il diverso regime assicurativo opera per le aziende con più di 25 dipendenti stabilmente occupati, quando le autorità competenti abbiano imposto l’applicazione del R.D. n. 148/1931 e relativi allegati.
Ambito soggettivo della disciplina speciale
La disciplina speciale si applica, per rinvio dell’art. 13 del R.D. n. 148/1931 all’art. 8, n. 1, al personale di ruolo delle aziende. La circolare evidenzia invece che il personale avventizio, per definizione, comprende: gli agenti con qualifica di guardiabarriere; il personale di cui all’art. 3 della legge 24 maggio 1952, n. 628; e il personale straordinario di cui all’art. 8, terzultimo comma, del R.D. n. 148/1931.
Effetto dell’Accordo nazionale 29 ottobre 1963
L’art. 1 dell’Accordo nazionale 29 ottobre 1963, che disciplina anche trattamenti economici complementari, esclude espressamente l’applicazione del regime specifico solo per il personale indicato nelle lettere b) e c) della categoria avventizia. Da tale formulazione la circolare desume che i guardabarriere, a differenza degli altri avventizi, restano assoggettati al regime assicurativo delle ex Casse di Soccorso, a condizione che l’azienda abbia integralmente recepito l’accordo nazionale.
Conseguenze per i guardabarriere e per il fondo speciale
Per i lavoratori con qualifica di guardabarriere si deve quindi ritenere applicabile la disciplina delle ex Casse di Soccorso, mentre il restante personale avventizio è soggetto alla normativa del settore industria. I guardabarriere restano comunque compresi nella categoria del personale avventizio ai sensi della legge 26 luglio 1956, n. 1034, con conseguente esclusione dall’obbligo di iscrizione al relativo fondo speciale ai sensi dell’art. 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.
Integrazione delle istruzioni precedenti
La circolare dispone che le precedenti istruzioni vanno intese integrate nel senso ora chiarito, superando l’interpretazione secondo cui i soli iscritti al fondo speciale avrebbero avuto diritto ai trattamenti economici di malattia erogabili secondo la normativa delle ex Casse di soccorso.
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